Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17763 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9460-2017 R.G. proposto da:

CAIRO COMMUNICATION s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott. U.R., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Giancarlo Zoppini,

Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace e Cristiano Caumont Caimi,

ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Scrofa, n. 57,

presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente successivo –

contro

CAIRO COMMUNICATION s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott. U.R., rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Giancarlo Zoppini,

Giuseppe Pizzonia, Giuseppe Russo Corvace e Cristiano Caumont Caimi,

ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Scrofa, n. 57,

presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;

– controricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 5209/12/2016 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata in data 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR lombarda, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermava la legittimità dell’avviso di accertamento emesso ai fini IVA con riferimento all’anno d’imposta 2006, ritenendo però compensabile il credito vantato dall’Ufficio finanziario con l’IVA versata dalla società contribuente ed escludendo le sanzioni amministrative pecuniarie applicate.

Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha replicato l’intimata con controricorso. Con ricorso successivo anche l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicava l’intimata società con controricorso.

Con istanza del 06/10/2017 la società ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, allegando la copia della domanda di definizione agevolata della controversia inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate in data 02/10/2017, con la prova del versamento dell’importo dovuto in applicazione del beneficio.

Orbene, la citata L., art. 11, comma 10, prevede che entro il termine del 31/12/2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Nel caso di specie il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018 e nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

PQM

dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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