Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17762 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 28/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2628/2012 proposto da:

P.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RAVENNA 11, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAURO

GROTTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ALFINITO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GRANATO & DOLGETTA S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4980/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/07/2011 R.G.N. 2444/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli – decidendo in sede di rinvio a seguito della Cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno – ha rigettato il gravame proposto da Vincenzo Perito avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva solo parzialmente accolto la domanda da lui proposta nei confronti della s.r.l. Granato e Dolgetta condannandola al pagamento della somma di Euro 5.000,00 oltre accessori, già offerta dalla società in via conciliativa, e rigettando la richiesta di condanna al pagamento delle altre somme chieste in ricorso (complessivamente Euro 51.279,42 di cui Euro 24.105,90 per differenze retributive ordinarie, Euro 401,77 per festività, Euro 3263,22 per indennità sostitutiva di ferie, Euro 10449,30 per straordinario, Euro 236,65 per mensilità aggiuntive ed Euro 7117,75 per altre competenze).

2. La Corte territoriale nel prendere atto del fatto che con la sentenza n. 23290 del 2009 la Corte di Cassazione, richiamato il principio di diritto dettato dalle sezioni unite della stessa Corte nella sentenza n. 11353 del 2004 in tema di non contestazione, aveva accertato che la Corte territoriale non vi si era attenuta poichè non aveva attribuito alcuna valenza probatoria ai documenti prodotti dal ricorrente e non contestati dal convenuto ed al mancato disconoscimento della firma apposta dal legale rappresentante della società sulle note spese, ha accertato che in sede di riassunzione era stata devoluta all’esame della corte di appello solo la valutazione delle note spese prodotte dal P. e non contestate dalla società (atteso che già nell’atto di appello davanti alla Corte di Salerno le doglianze si appuntavano sul mancato pagamento dei compensi per lavoro straordinario e che la pronuncia della Corte territoriale sul mancato riconoscimento della qualifica superiore non era stato impugnato con il ricorso in cassazione). Quindi esaminata detta documentazione ha escluso che tali atti fossero idonei a dimostrare, con il necessario rigore, l’espletamento di una prestazione eccedente l’orario ordinario neppure confermato dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre P.V. che articola un solo motivo cui resiste con controricorso la Granato & Dolgetta s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il ricorso, nel denunciare la violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e dell’art. 436 c.p.c., comma 2 code l’apparente e/o omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, si afferma che la Corte territoriale illogicamente ed immotivatamente, in esito ad un esame superficiale delle note spese prodotte in atti, ha escluso di poter ravvisare elementi di prova a conferma dell’avvenuto svolgimento del lavoro straordinario. Si afferma che se la Corte di appello avesse correttamente esaminato e valutato la documentazione prodotta (che riportava la data di partenza e di arrivo, i costi del gasolio, dell’autostrada e la trasferta i chilometri iniziali e finali) ed avesse posto in correlazione i dati da tale documentazione riportati, sarebbe potuta risalire alla durata della prestazione anche avvalendosi di una consulenza tecnica d’ufficio.

5. Non si considera però che la Corte di appello, nell’esaminare il materiale probatorio ed in particolare proprio le note spese, ha accertato che da questi documenti non era possibile trarre elementi di valutazione sulla durata della prestazione resa. Così facendo la Corte di merito, in ossequio al principio affermato nella sentenza di Cassazione che aveva rimesso la decisione al merito in relazione all’accertato omesso esame di documentazione non contestata, ha preso in esame il contenuto delle note spese e, motivatamente, ha escluso che l’annotazione della località di partenza e di arrivo, i chilometri percorsi, il gasolio consumato e le spese sostenute, nelle stesse riportati potessero consentire di risalire alla durata della prestazione lavorativa precisando che per poterla calcolare sarebbe stato necessario conoscere – e non era un dato noto – la velocità mantenuta dal mezzo guidato. La Corte territoriale ha poi precisato che neppure dal restante materiale probatorio acquisito emergevano elementi di prova circa la durata della prestazione resa dal P..

5. In tal modo, però, si sollecita dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti che non è consentita nel giudizio di legittimità. Ed infatti il giudice di appello, con valutazione di merito coerente con tutto il materiale probatorio acquisito, ha motivatamente escluso che fosse stata offerta quella prova rigorosa del superamento dell’orario lavorativo normale e tale ricostruzione, coerente con la necessità più volte ribadita da questa Corte che la prestazione di lavoro straordinario debba essere rigorosamente provata dal lavoratore che ne chieda il pagamento (cfr. tra le tante Cass. 03/02/2005 n. 2144, 12/03/2009n. 6023, e recentemente 08/06/2017 n. 14318 in motivazione).

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

PQM

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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