Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17762 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 03/07/2019), n.17762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29371-2016 R.G. proposto da:

PUBLITALIA 80 CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ s.p.a., in persona del

legale rappresentante pro tempore, S.S., rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti

Massimo ANTONINI e Corrado GRANDE, ed elettivamente domiciliata

presso il loro studio legale sito in Roma, alla via XXIV Maggio, n.

43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3473/49/2016 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 10/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR respingeva l’appello della società contribuente ed accoglieva parzialmente quello separatamente proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto solo in parte il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2006.

Avverso la decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, variamente articolati, cui ha replicato l’intimata con controricorso.

Con istanza del 04/10/2017 la società ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, allegando la copia della domanda di definizione agevolata della controversia inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate in data 02/10/2017, con la prova del versamento dell’importo dovuto in applicazione del beneficio.

Orbene, la citata L., art. 11, comma 10, prevede che entro il termine del 31/12/2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Nel caso di specie il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018 e nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019.

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