Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17761 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7469/2009 proposto da:

HUB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo

studio dell’avvocato IRACE ERNESTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.G., P.E., B.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio

dell’avvocato FONTANA Giuseppe, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEZZI MARIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 346/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/03/2008; r.g.n. 570/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alcuni dipendenti, tra i quali gli attuali ricorrenti della società Hub srl, in servizio presso L(OMISSIS) impugnavano il licenziamento collettivo intimato loro in data 31.5.2004, si costituiva la società Hub chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale del lavoro di Milano con sentenza n. 3315/2005 accoglieva la domanda di accertamento dell’illegittimità del disposto licenziamento collettivo ed ordinava la reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro.

Interponeva appello la società Hub e proponevano appello incidentale i tre odierni lavoratori resistenti. La Corte di appello del lavoro di Milano con sentenza del 7.2.2008 rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale concernente l’inclusione dei ratei di 134 e 14 nel calcolo della retribuzione globale di fatto a fini risarcitori. Gli altri lavoratori conciliavano la causa.

La Corte territoriale rilevava che, sebbene il dedotto piano di ristrutturazione riguardasse sia (OMISSIS) che (OMISSIS), erano stati licenziati i soli lavoratori di (OMISSIS) benchè in (OMISSIS) vi fossero molti lavoratori della medesima professionalità dei lavoratori ricorrenti. Nessuna giustificazione era stata offerta sul punto dalla società neppure in appello.

Ricorre la Hub s.r.l.con un unico, complesso, motivo. Resistono con controricorso i lavoratori M., B., P..

La società Skytanging srl (già Hub srl) depositava atto di rinuncia agli atti ed all’azione con accettazione da parte dei tre lavoratori.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l’estinzione del giudizio alla stregua dell’atto di rinuncia agli atti ed all’azione da parte della società ricorrente controfirmato per accettazione da parte dei tre lavoratori resistenti, con conseguente compensazione della spese avendo gli stessi accettato, come detto, l’atto di controparte.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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