Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17760 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

(già CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI DEL TIRRENO

COSENTINO), in persona dei Presidente pro tempore, Avv. P.

A., rappresentato e difeso dall’Avv. Di Principe Antonia del

foro di Cosenza come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via S. S.

Quattro n. 56, presso lo studio dell’Avv. Losardo Raffaele, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

2) sul ricorso n. 26071/2009;

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

(già CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI DEL TIRRENO

COSENTINO), in persona del Presidente pro tempore, Avv. P.

A., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonia Di Principe del

foro di Cosenza come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via SS. Quattro

n. 56, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Losardo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

3) sul ricorso n. 26072/2009;

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

(già CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI DEL TIRRENO

COSENTINO), in persona del Presidente pro tempore, Avv. P.

A., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonia Di Principe del

foro di Cosenza come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via SS. Quattro

n. 56, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Losardo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

4) sul ricorso n. 26073/2009;

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

(già CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAO E DEI BACINI DEL TIRRENO

COSENTINO), in persona del Presidente pro tempore, Avv. P.

A., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonia Di Principe del

foro di Cosenza come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.T., elettivamente domiciliato in Roma, Via SS.

Quattro n. 56, presso lo studio dell’Avv. Raffaele Losardo, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze n. 688/09, n. 693/09, n. 687/09, n.

686/09 della Corte di Appello di Catanzaro del 18.06.2009/25.06.2009

nelle cause riunite iscritte rispettivamente sotto il n. 982, il n.

988, il n. 986, il n. 987 R.G. dell’anno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.07.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Antonia Franca Di Principe per i ricorrenti e l’Avv.

Raffaele Losardo per i controricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per l’improcedibilità e, in subordine, per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con distinti ricorsi, ritualmente depositati, S.F., S.M., C.F. e I.T., operai agricoli-forestali alle dipendenze del Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Casentino, esponevano:

– di avere percepito fin dal 1991, in base alla disciplina collettiva del settore, l’indennità chilometrica;

– che il Consorzio, nonostante la natura retributiva di detta indennità, non la aveva computata nella retribuzione utile ai fini della determinazione de TFR e delle mensilità aggiuntive (13^ e 14^ mensilità).

Ciò premesso, chiedevano che il Tribunale di Paola accertasse che l’indennità chilometrica doveva essere calcolata ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive, con condanna del Consorzio al pagamento delle relative somme per il periodo 1997/2000, come specificate nei ricorsi stessi. Il Consorzio nel costituirsi eccepiva, in via preliminare, carenza di legittimazione passiva chiedendo autorizzazione a chiamare in causa la Regione Calabria; in punto di merito, eccepiva la natura di rimborso di spese della richiamata “indennità chilometrica” e l’inesistenza di norme del CCNL prevedenti l’obbligo del computo di tale indennità ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive.

Il Tribunale di Paola con sentenze 480. n. 478. n. 698. n. 472 del 2006. disattese le eccezioni preliminari, accoglieva i ricorsi e condannava il Consorzio al pagamento delle somma richieste.

2. Tali decisioni, a seguito di appello del Consorzio, sono state confermate dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenze n. 688/09. n. 693/09. n. 687/09, n. 686/09, le quali, pur ritenendo la tardività dell’eccezione mossa dallo stesso Consorzio in relazione all’art. 11 del CIR, hanno ribadito la natura retributiva dell’indennità chilometrica e la sua computabilità ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive (13^ e 14^), e ciò in relazione al contratto regionale del 1996 integrativo di quello nazionale del 1994.

La stessa Corte ha evidenziato sul punto che l’art. 11 del CIR, invocato dai lavoratori con riguardo all’indennità chilometrica, riporta la dizione dell’art. 52 CCNL del 1994/1998 vigente, aggiungendo, in una nota a verbale, una considerazione logica e di stretta consequenzialità, nel senso che se il Fisco e gli istituti previdenziali valutano tale emolumento di natura retributiva, esso va calcolato ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive.

3. Il Consorzio ricorre per cassazione con cinque motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 274 c.p.c., in quanto riguardano identiche questioni giuridiche relative all’incidenza dell’indennità chilometrica sul TFR e sulle mensilità aggiuntive.

2. Con il primo motivo dei ricorsi il Consorzio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ, in combinato disposto con l’art. 37 dei CIR stipulato il 26.02.2002 (avente validità 1.01.2000-31 12.2003) sotto il profilo della omessa valutazione di un documento prodotto agli atti, ossia del parere della Commissione Paritetica Regionale 18 novembre 2005.

I ricorsi sono inammissibili per difetto di specificazione ex art. 366 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente fa riferimento all’anzidetto parere, sostenendo di averlo allegato al fascicolo di appello, perchè reso in data successiva a quella di definizione del primo grado. Sennonchè lo stesso ricorrente cade in contraddizione, in quanto nel ricorso (pag.

12 e 13) fa presente che la sentenza di primo grado venne decisa il 27 aprile 2006 e pubblicata il 5 maggio 2006, laddove il parere fu reso in data antecedente. Il ricorso non consente peraltro di verificare la tempestività del deposito del richiamato parere nel giudizio di primo grado, poichè il ricorrente parla genericamente di produzione “in pendenza di giudizio” (pag. 24 del ricorso).

2. Con il secondo motivo il Consorzio lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 cod. civ, in combinato disposto con l’art. 2 del CCNL stipulato il 6.03.1995 (avente validità 1.01.1994 -31 12.1997), degli artt. 2 e 11 del CIR stipulato il 6.03.1998 (avente validità 1.01.1996/31.12.1999).

In particolare il Consorzio contesta la decisione di appello per non avere correttamente interpretato il cd. impegno verbale reso in calce all’art. 11 del contratto integrativo regionale, in quanto privo di qualsiasi carattere precettivo e quindi non idoneo a derogare alla contrattazione nazionale e a vincolare tutti gli enti operanti nel settore idraulico- forestale.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso. La Corte territoriale, come già detto, ha evidenziato sul punto che l’art. 11 del CIR, invocato dai lavoratori con riguardo all’indennità chilometrica, riporta la dizione dell’art. 52 CCNL del 1994/1998 vigente, aggiungendo, in una nota a verbale, una considerazione logica e di stretta consequenzialità, nel senso che se il Fisco e gli istituti previdenziali valutano tale emolumento di natura retribuiva, esso va calcolato ai fini del TFR e delle mensilità aggiuntive. Orbene la censura del ricorrente è volta a sollecitare una diversa interpretazione delle disposizioni contrattuali rispetto alla valutazione del giudice di appello, sicchè non risulta ammissibile in sede di legittimità, non essendo emerse lacune o contraddizioni nel ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta (in questo senso ex plurimis Cass. n. 15355 del 2004; Cass. n. 21826 del 2004;

Cass. n. 1892 del 2002; Cass. n. 7932 del 1998; Cass. n. 5802 del 1998; Cass. n. 2190 del 1998; Cass. n. 2354 del 1997), nè violazione dei suddetti articoli del codice civile.

3. Con il terzo motivo il Consorzio denuncia il Consorzio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 52 del CCNL stipulato il 6.03.1995 (avente validità 1.01.1994-31 12.1997), degli artt. 52 e 54 del CCNL stipulato in data 16.07.1998 (avente validità 1. 01.1998-31.12.2002) e dell’art. 11 del CIR stipulato il 16.07.1998 (avente validità 1.01.1998/31.12.2002), nonchè vizio di motivazione su u n punto decisivo della controversia.

Con il quarto motivo il Consorzio denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 50 del CCNL stipulato il 6.03.1995 (avente validità 1.01.1994-31 12.1997), degli artt.14 e 52 del CCNL stipulato in data 16.07.1998 (avente validità 1.01.1998-31.12.2002) e degli art. 11,21, 23 e 24 del CIR stipulato il 16.07.1998 (avente validità 1.01.1998/31.12.2002), nonchè vizio di motivazione su u n punto decisivo della controversia.

Tali motivi, ancor prima della verifica della loro consistenza in merito, vanno disattesi in via preliminare, stante l’improcedibilità dei ricorsi sul punto.

La parte ricorrente ha omesso di depositare i contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, essendosi limitata a riportare il testo di alcuni articoli o di parte di tali articoli e ad allegare al ricorso medesimo solo parti dei contratti e non gli stessi per intero. Tale modalità non è conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7), applicabile ai ricorsi in esame concernente sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

L’art. 369, comma 2, infatti così si esprime:” Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilità … 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

4. Con il quinto motivo il Consorzio rileva insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorsi sono inammissibili, perchè, essendo proposti per impugnare le sentenze rese tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, incorrono nella violazione dell’art. 366 bis, introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Orbene nel caso di specie la mancata formulazione di un appropriato quesito di diritto, in relazione alla dedotta violazione di legge, non consente di pervenire a soluzione diversa dall’inammissibilità.

Al riguardo si richiama recente indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

5. In conclusione i ricorsi riuniti sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 40,00, oltre Euro 3000/00 per onorari, IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA