Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 27/01/2021), n.1776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25596-2019 proposto da:

O.B., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

MIGLIACCIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 1737/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dalla predetta avanzata;

ritenuto che la richiedente ricorre sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, avverso la statuizione e che il Ministero resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, degli artt. 3, 4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 28 bis, comma 2, lett. a), nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 737 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– il Tribunale non aveva esercitato i propri doveri istruttori, venendo meno alla necessità di verificare e approfondire, tenuto conto della condizione di pericolo nella quale è esposta in (OMISSIS) una donna sola, frequentemente vittima di violenze sessuali;

– avrebbe dovuto disporre l’audizione dell’interessata al fine di colmare le eventuali lacune probatorie;

ritenuto che con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1, lett. d), art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che:

– la narrazione della richiedente, la quale aveva raccontato di essere stata vittima di approcci sessuali a scuola da parte di un’altra ragazza, contro il suo volere, e che da ciò era scaturito l’interessamento del preside, il quale l’aveva accusata di omosessualità, fatto per cui in (OMISSIS) è prevista una severa sanzione penale e che per sottrarsi a una tale accusa era espatriata;

ritenuto che con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Giudice sottovalutato la vicenda e, in particolare, la condizione di donna sola.

Diritto

CONSIDERATO

che i primi tre motivi, unitariamente scrutinabilii sono infondati:

– il Tribunale ha, con motivazione in questa sede incensurabile, escluso l’attendibilità della narrazione per il concorrere di una convergente pluralità di ragioni (la esponente, nonostante che l’omosessualità risulti effettivamente sanzionata dalla legge (OMISSIS), non ha riferito di aver avuto conseguenze penali, ma solo un richiamo scolastico, condizione di omosessualità che, peraltro la stessa istante aveva negato espressamente davanti alla Commissione);

– con la esposta motivazione il Giudice ha, perciò stesso, manifestato la inutilità dell’audizione dell’interessata;

– da un approfondito esame del diritto Eurounitario non deriva la ineludibile conseguenza che il richiedente debba essere personalmente ascoltato di necessità in due sedi (davanti alla commissione, prima e poi davanti al giudice) – cfr., Corte di Giustizia UE sent. 26/7/2017, C-348/16, Moussa Sacko -; audizione che il giudice dovrà disporre solo ove l’interessato adduca elementi o fatti specifici nuovi, non scrutinabili sulla base del fascicolo pervenuto dalla commissione, nello stesso senso si è espressa la Corte EDU sentenza 19/3/2020 C-406/18; sentenza 6/7/2020 C-517/17 -; pertanto, restando salva la prerogativa per il giudice di procedere all’audizione in tutti i casi in cui lo reputi utile, solo in presenza di specifiche e nuove allegazioni in sede giudiziaria, come si è anticipato, il giudice è tenuto a procedere all’audizione – Corte EDU, sentenza 25/7/2018, C- 652/16; Cass. n. 27073, 23/10/2019 -;

– pur nel caso in cui non sia disponibile l’audio-video registrazione del colloquio davanti alla commissione, sostituito dal verbale scritto, il D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 35bis, alla luce di quanto svolto, anche al fine di assicurare celerità al procedimento, nell’interesse stesso del richiedente, l’audizione risulta doverosa nei soli casi in cui occorra esaminare nuove specifiche allegazioni o, comunque, il giudice lo reputi necessario, imponendo la norma in discorso, in caso di omessa audio-video registrazione, solo la fissazione dell’udienza di comparizione, mentre nelle ipotesi di cui s’è detto (nuove puntuali allegazioni e necessità reputata dal giudice di sciogliere incongruenze e contraddizioni), il diritto a una tutela effettiva a mente dell’art. 46, p. 1, direttiva 2013/32, impone disporsi l’audizione;

– la valutazione sulla natura delle eventuali nuove allegazioni è rimessa in via esclusiva al giudice del merito e, pertanto, censurabile, nei limiti di cui al vigente art. 360 c.p.c., n. 5; ma come si è visto, qui non consta l’allegazione di fatti specifici nuovi e, per contro, il Tribunale ha espresso un motivato giudizio univocamente interpretabile nel senso della non necessità di una nuova audizione;

– il Tribunale, dato atto di plurime fonti d’informazione, ha escluso che il Paese, tenuto conto della zona di provenienza dell’interessato, versi in una situazione di violenza indiscriminata, quindi era da escludere il diritto alla protezione sussidiaria, nè la ricorrente allega che all’epoca del giudizio di merito fossero compulsabili fonti ulteriori e aventi contenuto non assimilabile;

– il prospettato rischio per una “donna sola” appare palesemente aspecifico;

– pertanto, la critica in esame è diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente art. 360 c.p.c., n. 5; difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con la stessa la ricorrente propone un’alternativa lettura delle fonti informative, senza che, tuttavia, resti radicalmente smentita la valutazione di positivo sviluppo democratico del Paese;

nel mentre, la circostanza che, avuto riguardo a Paesi che versano in situazione di sottosviluppo, i report presentino “luci e ombre”, non sottrae al giudice del merito il sindacato motivazionale, che dovrebbe considerarsi mero simulacro, nel solo caso in cui le affermazioni non siano ancorate ad alcuna fonte informativa attendibile (cfr., ex multis, Sez. 6 n. 11312/2019);

– per contro il Giudice del merito ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

ritenuto che con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi a riguardo della domanda di protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto:

– oltre alla riproposizione del rischio di rimpatrio per una “donna sola” in (OMISSIS), viene evidenziato un percorso d’integrazione della giovane in Italia, nonchè una condizione di grave vulnerabilità derivante dai gravi abusi e maltrattamenti patiti durante la forzata permanenza in Libia (aveva narrato di una condizione di inumana detenzione, di immotivate uccisioni di altri migranti da parte dei carcerieri, di violenze sessuali e in particolare della violenza patita personalmente – era stata ferita a un braccio (la residuata cicatrice era apparsa alla Commissione compatibile con un morso, siccome la donna aveva dichiarato) al fine di essere costretta a un rapporto sessuale, dalla medesima rifiutato; ma di tali emergenze, testimoniate dalla riproduzione del verbale davanti alla Commissione, il Tribunale non aveva tenuto conto;

considerato che quest’ultima doglianza è fondata: il Giudice non consta abbia in alcun modo valutato gli specifici fatti riferiti, i quali assumono valore decisivo al fine di verificare il diritto alla protezione umanitaria, avuto riguardo all’eventuale accertamento di subiti trattamenti degradanti durante la permanenza nei Paesi di transito, che abbiano segnato significativamente, vulnerandola, la persona espatriata, così omettendo di prendere in esame un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5);

considerato che in ragione dell’accolto motivo il provvedimento deve essere cassato con rinvio, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, il secondo e il terzo, cassa e rinvia, in relazione all’accolto motivo, al Tribunale di Campobasso, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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