Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19692/2018 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Felice Patruno, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5051/2018 del TRIBUNALE di BARI, depositato il

22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che conclude

per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

M.M., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Bari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Egli aveva riferito di avere lasciato il Paese di origine in quanto omossessuale, dopo essere stato scoperto dai propri familiari per timore di essere ucciso dai componenti del suo villaggio.

Il Tribunale, nel valutare le domande, si è espresso per la non credibilità del narrato evidenziando la vaghezza del racconto, privo di elementi circostanziati ai luoghi ed ai tempi dei fatti esposti e la implausibilità delle ragioni concernenti la scoperta del dichiarato orientamento sessuale.

Sulla scorta di tale considerazione ha escluso il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Il Tribunale, quindi, a seguito della consultazione delle COI relative alla situazione socio/politica del (OMISSIS), ha escluso che in detto Paese vi fosse un conflitto generalizzato tale da comportare un concreto pericolo per la popolazione ed ha denegato anche la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.

Infine è stata respinta la richiesta di protezione umanitaria, oltre che per le ragioni anzidette, perchè il ricorrente non aveva dedotto, nè tanto meno comprovato una altra specifica situazione di vulnerabilità soggettiva, nè dimostrato uno stabile radicamento nel territorio italiano.

Il richiedente propone ricorso articolato in due mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il ricorrente, sul presupposto che la sua condizione di omossessuale lo esponeva al rischio di subire un’ingiusta carcerazione in caso di rimpatrio e che ciò poteva costituire presupposto sufficiente per il riconoscimento della protezione sussidiaria o, comunque, umanitaria, si duole che il giudice si sia limitato a considerare la non credibilità delle dichiarazioni rese, mentre avrebbe dovuto svolgere una più accurata istruttoria sul punto anche in via officiosa, eventualmente disponendo una nuova audizione e/o acquisendo altri elementi istruttori.

2. Con il secondo motivo si denuncia la motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive e si sostiene che la supposta inattendibilità del ricorrente sarebbe fondata su argomentazioni prive di riferimenti concreti e non su elementi specifici di contraddittorietà.

3. L’esame del secondo motivo appare prioritario sul piano logico/giuridico.

Il motivo, pur volendo superare la formulazione dello stesso difforme dall’attuale modello di vizio motivazionale – è inammissibile.

Invero, il Tribunale, nell’esaminare le dichiarazioni del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale, non suffragate da prove, non solo le ha sottoposte ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma ha proceduto anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. n. 21142 del 07/08/2019), con apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie la motivazione senz’altro possiede i requisiti del minimo costituzionale ed il ricorrente non ha indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame, di guisa che la censura non risponde nemmeno al modello legale del vizio denunciato e si palesa del tutto generica.

Quanto alla tesi propugnata dalla Procura Generale, circa la doverosità dell’ascolto da parte del Tribunale, si osserva – in disparte dal rilievo che tale questione non ha costituito motivo di ricorso per cassazione – che non risulta che il ricorrente, come avrebbe potuto, abbia chiesto di essere sentito dal Tribunale ed a ciò sia seguito un rifiuto: invero, tale incombente non era dovuto e alla fissazione dell’udienza non consegue automaticamente l’obbligo del giudice di fissare l’audizione (Cass. n. 5973 del 28/02/2019).

4. Alla declaratoria di infondatezza del secondo motivo, consegue il rigetto del primo motivo, poichè “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.” (Cass. 15794 del 12/06/2019) e ciò, nel caso di specie, non è accaduto.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In assenza di attività difensiva della parte intimata non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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