Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 27/01/2010), n.1776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via delle

Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avv. CONTESTABILE

Giovanni, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 38^, n. 191, depositata il 13 settembre

2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

udito, per la ricorrente, l’avv. Giovanni Contestabile;

udito, per il P.M., il Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS

Pierfelice, che ha concluso, in adesione alla relazione, per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società propose ricorso avverso ingiunzione, notificata il 20.6.1988, con la quale, in relazione a compravendita immobiliare del 9.11.1979, le era stato intimato il pagamento di maggior imposta di registro, “per perdita benefici fiscali L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modifiche e proroghe per non aver ottemperato a quanto previsto dalla succitata legge”;

– che l’adita Commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito al ricorso della contribuente dalla Commissione regionale;

che la decisione di appello risulta così testualmente motivata: “Al riguardo si osserva che trattandosi di recupero di imposta principale dovuta per la perdita dei benefici fiscali, non sia richiesto alcun antecedente avviso di accertamento, dovendosi nella circostanza procedere alla diretta quantificazione del debito erariale. Si osserva, altresì, che la suddetta ingiunzione per la riscossione e soggetta ai termini per la riscossione ordinaria decennale del D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78. Detti termini sono stati ampiamente rispettati dal momento che l’ingiunzione è stata notificata a seguito di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso, pronunciata in data 1/12/2005 e depositata il 13/1/2006. Si osserva, altresì, che la vexata quaestio sostenuta dalla parte circa il termine di due anni, entro i quali doveva avvenire la notifica non è fondata..”;

rilevato:

– che, avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi;

– che l’Agenzia non si è costituita;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione della L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 4, 53, 54 e 13” e formulato il seguente quesito: “… se, ai fini della legittimità del recupero delle imposte nella misura ordinaria per pretesa decadenza dai benefici fiscali di cui alla L. n. 604 del 1954, e delle irrogazioni delle conseguenti sanzioni, non sia sufficiente la notifica della sola ingiunzione di pagamento di cui alla L. n. 639 del 1910, bensì occorra che detta ingiunzione sia preceduta dalla notifica di un atto impositivo (avviso di accertamento o di liquidazione)”;

considerato:

– che, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, il motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato;

– che invero, nel sistema di cui alla L. n. 639 del 1910, l’ingiunzione fiscale viene a cumulare in sè la duplice natura e funzione di atto di accertamento, unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e (fino alla generalizzata estensione del sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo disposta dal D.P.R. n. 43 del 1988) di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l’atto di precetto (12263/07, 24449/06, 20361/06, 21561/05, 4394/04, 8335/03, 10496/02);

che dunque, essendo l’ingiunzione dotata di precipua funzione di accertamento, la mancanza di un precedente atto di accertamento non può rendere, di per sè, illegittima l’ingiunzione;

osservato:

– che, con il secondo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione della L. 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1 e 2, del D.P.R. 26 ottobre 1912, n. 634, artt. 40, 49, 53 e 13, artt. 24 e 91 Cost.” e formulato il seguente quesito: “.. se un’ingiunzione di pagamento emessa ex R.D. n. 639 del 1910, per il recupero delle imposte nella misura ordinaria per decadenza dai benefici fiscali di cui alla L. n. 604 del 1954, e conseguenti sanzioni – non preceduta da alcun altro atto – la cui motivazione si limiti a recitare, testualmente, “Perdita benefici fiscali L. 6 agosto 1954, n. 604, e successive modifiche e proroghe per non aver ottemperato a quanto previsto dalla succitata legge”, non possa considerarsi sufficientemente motivata, a ciò ostando la mancanza di un’espressa indicazione di quale, tra le distinte ipotesi di decadenza previste dalla citata normativa, sia stata ritenuta nella specie sussistente, talchè la pronuncia di merito che abbia dichiarato la legittimità di una simile ingiunzione appare viziata per violazione dei principi in tema di motivazione degli atti fiscali”;

considerato :

– che – prima ancora che infondato in rapporto alla funzione propria della motivazione degli atti impositivi (di provocatici ad opponendum tesa a comunicare al contribuente i dati essenziali ed della contestazione: v. Cass. 6232/03, 1034/02, 1209/00) alla specifica giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 20513/06, 208/1989) in tema di motivazione dell’ingiunzione fiscale (anche impositiva), che conforta l’idoneità di contenuti motivazionali dell’atto opposto come riferiti dalla stessa ricorrente il motivo si rivela radicalmente inammissibile, giacchè introduce censura diretta al contestato atto impositivo e non alla decisione impugnata (che, del resto, non reca determinazione alcuna in merito alla motivazione dell’atto predetto);

osservato:

– che, con il terzo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto:

“Nullità del procedimento per omessa pronuncia, in relazione all’art. 112 c.p.c.” e formulato il seguente quesito: “… se il Giudice di appello, il quale ha dichiarato la legittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa per pretesa decadenza dai benefici fiscali di cui alla L. n. 604 del 1954, avendo ritenuto, contrariamente a quanto eccepito dall’appellante, sufficiente e tempestiva la notifica della sola ingiunzione non preceduta da alcun atto impositivo (avviso di accertamento o di liquidazione), sia incorso nel vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c., laddove non si sia espressamente pronunciato anche su un’altra eccezione sollevata dall’appellante, quale il vizio di carenza di motivazione dell’ingiunzione medesima, che non può implicitamente ritenersi respinto, formando oggetto di un capo di domanda non incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia”;

considerato:

– che la censura appare inammissibile alla luce del consolidato principio secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando, come nel caso di specie, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte implichi logicamente, pur in assenza di specifica argomentazione, il rigetto di detta pretesa (cfr. Cass. 10636/07, 4279/03, 4317/00);

– che, nel caso di specie, il carattere implicito della pronunzia sull’idoneità della motivazione dell’ingiunzione, che la ricorrente lamenta omessa, va rapportato all’affermazione del giudice a quo in merito alla fondatezza dell’accertamento ed all’assenza di decadenze (affermazione rispetto alla quale il riconoscimento della legittimità della motivazione dell’atto accertativo presenta evidente carattere necessariamente preliminare) e non, come indicato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 3, nell’affermazione del giudice a quo circa la legittimità dell’ingiunzione anche in assenza di atto prodromica;

osservato:

– che, con il settimo motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 14 e 76, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 76 e 78” e formulato il seguente quesito: “… ai fini di verificare la tempestività dell’azione di recupero dell’imposta in misura ordinaria e relative sanzioni per pretesa decadenza dai benefici fiscali di cui alla L. n. 604 del 1954, attuata con ingiunzione fiscale emessa ex R.D. n. 639 del 1910 e notificata il 20 giugno 1988 in relazione ad un contralto registrato in data 22 novembre 1979, nella quale ingiunzione non e espressamente indicata la fattispecie decadenziale che l’Ufficio avrebbe ritenuto sussistente, occorra fare riferimento, non al termine di prescrizione decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 18, come affermato dal giudice a quo, ne ai termini previsti dalla citata L. n. 604 del 1954, bensì al termine di decadenza triennale introdotto dal D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74, comma 2, confermato dal successive del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 16”;

considerato:

– che il motivo è infondato alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di disposizioni speciali per la piccola proprietà contadina, la L. n. 604 del 1954, art. 7, u.c., che prevede il termine ventennale di prescrizione per il recupero delle imposte dovute da parte dell’amministrazione, costituisce lex specialis, con la conseguenza che non può trovare applicazione in tale settore il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, in quanto norma generale in materia di imposta di registro, come tale non incidente, in mancanza di previsione espressa, sulle disposizioni in materia di piccola proprietà contadina, sulla base del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali (cfr. Cass. 5223/08);

osservato:

che, con il quarto motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “omessa motivazione circa un fatto controverso e detersivo per il giudizio”, per aver la sentenza impugnata osservato che, trattandosi di recupero di imposta principale dovuta per la perdita dei benefici fiscali, non era richiesto alcun antecedente avviso di accertamento, non ha, poi, illustrato le ragioni dell’assunto;

– che, con il quinto motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per aver la sentenza impugnata considerato tempestiva l’ingiunzione in oggetto sul errato presupposto che la stessa fosse stata emessa successivamente alla pronuncia di primo grado;

– che, con il sesto motivo di ricorso, la contribuente ha dedotto “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, per aver la sentenza impugnata respinto l’eccezione di tardività della notifica della ingiunzione in oggetto ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, limitandosi ad osservare, che tutta la vexata quaestio sostenuta dalla parte circa il termine di due anni, entro i quali doveva avvenire la notifica non è fondato, senza minimamente spiegare le ragioni di tale asserita infondatezza;

considerato:

– che i tre motivi sopra riportati, deducendo vizi di motivazione di assunti giuridici appaiono radicalmente inammissibili, posto che il vizio di motivazione in diritto non ha rilievo di per sè, in quanto esso, se il giudice del merito ha deciso correttamente le questioni di diritto sottoposte al suo esame, supportando la sua decisione con argomentazioni inadeguate, illogiche o contraddittorie, o senza dare alcuna motivazione, può dar luogo alla correzione della motivazione da parte della Corte di cassazione (cfr. Cass. 16640/05, 11883/03);

– che i motivi in rassegna risultano comunque assorbiti: il quarto, dalla valutazioni poste a sostegno dell’infondatezza del primo motivo, il quinto ed il sesto, dalla valutazioni poste a sostegno dell’infondatezza del settimo motivo, che rendono superfluo il relativo esame;

ritenuto:

– che il ricorso si rivela, quindi, manifestamente infondato e va disatteso nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c. che, stante l’assenza d’attività difensiva dell’Agenzia intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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