Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. un., 26/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

srl FINVE, elettivamente domiciliata in Roma, via Piero Foscari 40,

presso lo studio dell’avv. Colaiacovo Vincenzo, che la rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Sulmona, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della

Libertà 20, presso lo studio dell’avv. Michele Lioi, rappresentato e

difeso per procura in atti dall’avvocato Margiotta Giovanni;

– controricorrente –

srl Immobiliare Miramonti;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. APICE Umberto, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con ordinanza n. 583 del 13/11/1990, il Sindaco di Sulmona ha ordinato la demolizione di un immobile in corso di costruzione di proprietà della srl FINVE;

che l’intimata si è rivolta al TAR Abruzzo, che ha sospeso l’esecutività della predetta ordinanza; che successivamente, il Sindaco ha disposto l’acquisizione del bene al patrimonio comunale;

che la FINVE ha chiesto allora in via di urgenza al Tribunale di Sulmona di sospendere la trascrizione del provvedimento;

che il giudice adito ha provveduto in conformità e la FINVE ha instaurato il giudizio di merito, concludendo per la conferma dell’ordinanza cautelare, la dichiarazione d’illiceità dell’acquisizione, il risarcimento dell’intero danno patito e la condanna del Comune al pagamento delle spese processuali; che il convenuto si è costituito, sostenendo che la causa rientrava fra quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;

che l’attrice ha presentato istanza ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di voler confermare la giurisdizione del giudice ordinario;

che soltanto il Comune di Sulmona ha depositato controricorso, con il quale ha insistito per la riconducibilità della controversia nel novero di quelle affidate alla cognizione del giudice amministrativo;

che anche il PG ha concluso la sua requisitoria in tal senso;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e premesso, altresì, che secondo quanto affermato dalla ricorrente e non contestato dal Comune, la causa non è stata ancora decisa nel merito, osserva il Collegio che per giurisprudenza oramai consolidata, le statuizioni adottate dal giudice a quo in sede cautelare non possono pregiudicare la proposizione del regolamento di cui all’art. 41 c.p.c., neppure nel caso in cui abbiano affrontato la questione della giurisdizione (v., fra le altre in tal senso, C. Cass. 2005/166603, 2006/2053 e 2007/3370);

che tanto puntualizzato, rimane unicamente da aggiungere che intervenendo in un caso analogo a quello di cui oggi si discute, queste Sezioni Unite hanno già ripetutamente stabilito che la controversia promossa da un privato avverso l’ordinanza sindacale di demolizione o di acquisizione di un manufatto abusivo appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi della L. n. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 16 (C. Cass. 2003/19357 e 2007/417);

che in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa dalla FINVE davanti al Tribunale di Sulmona;

che ne consegue la rimessione delle parti davanti al TAR competente per territorio;

che avuto infine riguardo alla natura della controversia, all’epoca delle anzidetto pronunce delle Sezioni Unite ed alla data d’inizio della causa davanti al Tribunale, stimasi equo compensare per intero fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di quello davanti al Tribunale.

P.Q.M.

LA CORTE, A SEZIONI UNITE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimette le parti davanti al TAR competente per territorio e compensa per intero fra di esse le spese del presente giudizio di legittimità e di quello davanti al Tribunale.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

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