Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 24/01/2018
Civile Decr. Sez. 3 Num. 1776 Anno 2018
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Rep.
sul ricorso 24495-2016 proposto da:
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
SPA
Ud.
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso
lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
SCOFONE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584,in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, Via di Portoghesi 12, presso L’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso;
2018
4.
– controricorrente nonchè contro
INTESA SAN PAOLO SPA , in persona dell’avv. Roberto
Data pubblicazione: 24/01/2018
RUSCIANO in qualità di Dirigente, elettivamente
domiciliato in ROMA, Via delle Quattro Fontane 10,
presso lo studio dell’avv. Lucio GI-IIA che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;
non chè contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, ASSUNZIONI E
INVESTIMENTI SRL ;
intimati –
avverso
la
sentenza
n.
1906/2016 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2016;
•
controricorrente
R.G.N. 24495/16.
IL PRESIDENTE
Letto l’atto di rinuncia depositato dall’ avv. Filippo SCIUTO difensore del ricorrente;
premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 1906/16 emessa dalla Corte di
Appello di Roma e depositata in data 22 marzo 2016;
dalla parte ricorrente UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A. in persona del suo funzionario procuratore Dott.
Fabio Corrieri e dai suoi difensori avv. Carlo SCOFONE e avv. Filippo SCIUTO;
che la stessa è stata notificata alla controricorrente AGENZIA DELLE DOGANE, alla
controricorrente INTESA SAN PAOLO, all’intimato MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
e all’ intimata ASSUNZIONI E INVESTIMENTI S.R.L.;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione
dell’adunanza o dell’udienza.
rilevato che la rinuncia rep. << 12500A» depositata in sezione il 9/1/2018, è sottoscritta