Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 24/01/2018


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 1776 Anno 2018
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 24495-2016 proposto da:
UNIPOLSAI

ASSICURAZIONI

SPA

Ud.

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso
lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO
SCOFONE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584,in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, Via di Portoghesi 12, presso L’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso;
2018

4.

– controricorrente nonchè contro

INTESA SAN PAOLO SPA , in persona dell’avv. Roberto

Data pubblicazione: 24/01/2018

RUSCIANO in qualità di Dirigente, elettivamente
domiciliato in ROMA, Via delle Quattro Fontane 10,
presso lo studio dell’avv. Lucio GI-IIA che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale a
margine del controricorso;

non chè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, ASSUNZIONI E
INVESTIMENTI SRL ;
intimati –

avverso

la

sentenza

n.

1906/2016 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2016;

controricorrente

R.G.N. 24495/16.
IL PRESIDENTE

Letto l’atto di rinuncia depositato dall’ avv. Filippo SCIUTO difensore del ricorrente;
premesso che con il ricorso si impugnava la sentenza n. 1906/16 emessa dalla Corte di
Appello di Roma e depositata in data 22 marzo 2016;

dalla parte ricorrente UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A. in persona del suo funzionario procuratore Dott.
Fabio Corrieri e dai suoi difensori avv. Carlo SCOFONE e avv. Filippo SCIUTO;
che la stessa è stata notificata alla controricorrente AGENZIA DELLE DOGANE, alla
controricorrente INTESA SAN PAOLO, all’intimato MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
e all’ intimata ASSUNZIONI E INVESTIMENTI S.R.L.;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391
c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs. n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e le
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione
dell’adunanza o dell’udienza.

rilevato che la rinuncia rep. << 12500A» depositata in sezione il 9/1/2018, è sottoscritta

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