Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 03/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 660/2015 proposto da:

I.A.M., S.L., S.G., nella qualità

di eredi, ed i primi due anche in proprio, di S.M.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO ALFONSI, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore”

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA, 2, presso lo studio

dell’avvocato BARBARA LUPPINO, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5828/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 30/10/2013 e depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Guido Alfonsi, per i ricorrenti, che dichiara che vi

è transazione in atto;

udito l’Avvocato Luppino Barbara, per la controricorrente, che

conferma la transazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. Il (OMISSIS) S.M.L. perse la vita in conseguenza di un investimento automobilistico.

Nel 2006 i genitori ( S.L. ed I.A.M.) ed il fratello ( S.G.) della vittima convennero dinanzi al Tribunale di Roma il conducente del veicolo investitore ( V.A.) ed il suo assicuratore della r.c.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente

2. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18191 del 2008 rigettò la domanda, ritenendo che la vittima avesse causato per propria colpa il sinistro.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 20.11.2013 n. 5828, riformò parzialmente la decisione, attribuendo ad V.A. una concorrente responsabilità del 33%, ed accogliendo entro tale limite la domanda attorea.

Tale sentenza è stata impugnata per cassazione da S.L., I.A.M. e S.G., con ricorso fondato su quattro motivi.

3. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente rigettato la loro domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, acquisito jure haereditatis.

Il motivo è manifestamente imfondato.

Non risulta che la sventurata vittima sia sopravvissuta all’investimento quodam tempore, e che quindi abbia potuto acquisire, e trasmettere agli eredi, il diritto al risarcimento di un danno non patrimoniale.

Per quanto attiene il danno patrimoniale, i ricorrenti assumono che con la morte della propria familiare essi hanno perduto le utilità economiche che questa destinava o avrebbe destinato a loro pro: ma a prescindere dal rilievo che quello appena descritto non è un credito acquisito jure haereditario, il motivo è inammissibile perchè censura un tipico accertamento di fatto. La Corte d’appello, infatti (p. 3, quinto capoverso) ha ritenuto non “risultare che la vittima contribuisse al mantenimento” dei familiari, e non è consentito in questa sede sindacare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto con esso i ricorrenti censurano la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’attribuzione alla vittima d’una colpa prevalente.

5. Col terzo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono dell’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla loto domanda di risarcimento del danno alla salute patito in conseguenza della morte della propria familiare.

Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza: i ricorrenti infatti, in violazione dei precetti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., non indicano in quale atto e con quali termini abbiano:

(a) formulato la relativa domanda in primo grado;

(b) reiterato la domanda nel grado di appello.

6. Col quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1284 c.c.. Deducono che la Corte d’appello ha liquidato il danno da mora facendo decorrere gli interessi nella misura legale non dalla data del sinistro, ma da una data intermedia tra quella del sinistro ((OMISSIS)) e quella della decisione (20.11.2013), ovvero dal 1.1.2009.

Sostengono che la corretta liquidazione degli interessi doveva farsi decorrere dalla data del sinistro, o quanto meno da quella della domanda.

Il motivo appare fondato, a prescindere dall’erroneo riferimento all’art. 1284 c.c. (che si applica alle sole obbligazioni pecuniarie).

Il credito risarcitorio, infatti, è una obbligazione di valore, e il ritardato adempimento di esso può determinare al creditore un ulteriore pregiudizio, pari alla perduta possibilità di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario: pregiudizio che, per costante giurisprudenza di questa Corte, va liquidato applicando un saggio di interesse equitativamente scelto dal giudice con decorrenza dalla data del fatto illecito, ai sensi dell’art. 1219 c.c..

Nel caso di specie pertanto, facendo decorrere gli effetti della mora da un momento successivo di cinque anni a quello del fatto illecito, la Corte d’appello ha effettivamente violato l’art. 1219 c.c., sottostimando il danno da mora.

7. Si propone pertanto l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, e la cassazione della sentenza impugnata con decisione della causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti”.

2. I ricorrenti hanno depositato nell’adunanza camerale del 3 novembre 2016 un atto nel quale ha dichiarato di avere transatto la lite, e di volere rinunciare al ricorso. Il suddetto atto è stato notificato all’unica parte costituita, ex art. 390 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. L’atto di rinuncia al ricorso è regolare e regolarmente depositato.

Il giudizio va dichiarato di conseguenza estinto.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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