Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1776 del 20/01/2022
Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 07/10/2021, dep. 20/01/2022), n.1776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7214-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A., già socio e legale rappresentante della P.
STAMPI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA N.
187, presso lo studio dell’avvocato SABINA MARONCELLI, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCESCO KELLER;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2272/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata 26/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha accolto l’appello di P.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’atto di contestazione delle sanzioni connesse all’accertamento, relativo alle imposte dirette ed all’Iva, di cui all’anno d’imposta 2013, notificato alla P. Stampi s.r.l. e ad altri soggetti ritenuti soci ed amministratori di fatto di quest’ultima, tra i quali lo stesso P.A..
P.A. si è costituito con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha depositato memoria, contente altresì istanza di riunione ad altri ricorsi e di rimessione alla pubblica udienza.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che la ricorrente ha indicato nella memoria altri sette ricorsi (aventi n. r.g. 7136, 7139, 7149, 7192, 7196, 7199 e 7208, tutti dell’anno 2020) proposti dall’Ufficio e collegati, oggettivamente (ed in parte soggettivamente) alla medesima fattispecie concreta, quanto meno per l’origine comune da un p.v.c. della G.d.F..
Tanto premesso, il Collegio rileva che appare opportuna la trattazione congiunta di questo ricorso quanto meno (e salvo altri) con quello n. r.g. 7208/2020, avente ad oggetto l’accertamento relativo all’anno d’imposta cui sono correlate le relative sanzioni, pendente presso la V Sezione di questa Corte, alla quale deve pertanto essere rimesso anche questo procedimento.
PQM
Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione, per la trattazione congiunta con quello n. r.g. 7208/2020.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022