Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17759 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 29/08/2011), n.17759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza 1) sul ricorso RG n. 24966/2009 proposto da: PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore; ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore; ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano;

– ricorrente – contro C.F.; – intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da: C.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;

– controricorrente – ricorrente incidentale – 2) sul ricorso RG n. 24962/2009 proposto PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore; ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore; ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano;

– ricorrenti – contro G.M., A.M., A.A.G., A. I., A.F., AL.FI., nella qualità di eredi di AL.FI.; – intimati – nonchè sul ricorso incidentale proposto da: G.M., A.M., A.A.G., A. I., A.F., AL.FI., nella qualità di eredi di AL.FI., nella qualità di eredi di AL.FI., elettivamente domiciliati in Roma, Via Tacito n. 90, presso fo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentati e difesi dall’Avv. S. G. del foro di Enna come da procura a margine del controricorso;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali – contro PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, – ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore;

– intimati – 3) sul ricorso RG 24964/2009 proposto da: PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona 4 dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano;

– ricorrenti – contro S.G.; – intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da: S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da sè stesso ex art. 86 c.p.c.;

– controricorrente – ricorrente incidentale – contro RESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore; – intimati – 4) sul ricorso RG n. 24971/2009 proposto da:

PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano; – ricorrenti – contro C.S.;

– intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da: C.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da sè stesso ex art. 86 c.p.c.; – controricorrente – ricorrente incidentale – contro PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore;

– intimati – 5) sul ricorso RG n. 25012/2009 proposto da: PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano; – ricorrenti – contro D.M.F.; – intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da sè stesso ex art. 86 c.p.c.; – controricorrente – ricorrente incidentale – contro PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore; – intimati – 6) sul ricorso RG n. 25023/2009 proposto da:

PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso ì cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano; – ricorrenti – contro

T.A.; – intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da: T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;

– controricorrente – ricorrente incidentale – contro PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore; – intimati – 7) sul ricorso RG 25026/2009 proposto da:

PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano; – ricorrenti – contro G.G., quale legataria di T.A.G.; – intimata – 8) su ricorso RG 25028/2009 proposto da:

PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano; – ricorrenti -e contro P.F.; – intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.; – controricorrente – ricorrente incidentale – contro PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore;

– intimati – 9) sul ricorso RG 25031/2009 proposto da: PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano;

– ricorrenti – contro T.D.; – intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da: T.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;

– controricorrente – ricorrente incidentale – contro PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore;

– intimati – 10) sul ricorso RG 25035/2009 proposto da: PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALI, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 1, domiciliano; – ricorrenti – contro

C.C.; – intimato – nonchè sul ricorso incidentale proposto da: C.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Vaccaro, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;

– controricorrente – ricorrente incidentale – contro PRESIDENZA REGIONE SICILIA, in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA, in persona dell’Assessore pro tempore, ASSESSORATO ALLE AUTONOMIE LOCALE, in persona dell’Assessore pro tempore;

– intimati – per la cassazione delle sentenze n. 551/08, n. 588/08, n. 549/08, n. 591/08, n. 550/08, n. 552/08, 548/08, n. 592/08; n. 589/08; n. 590/08 della Corte di Appello di Caltanissetta del 22.10.2008/5.11.2008 nelle cause iscritte rispettivamente al n. 561/2007, n. 556/2007, n. 557/07, n. 562/07, n. 559/07, n. 564/07, n. 555/07, n. 563/07, n. 558/07, n. 560/07 R.G. dell’anno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.07.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis; udito l’Avv. C.S., per delega Avv. C.F., dell’Avv. S.G., per sè stesso, per delega Avv. F. Di Matteo, per delega dell’Avv. F. Pulvirenti, per delega dell’Avv. T.D., per delega Avv. C.C.; l’Avv. T. A. per se stesso;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principali, assorbiti i ricorsi incidentali, e per il rigetto del ricorso nei confronti dell’intimata G.G. (Rg 25026/2009).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con distinte sentenze il Tribunale di Enna n. 288/2006, n. 291/2006, n. 284/2006, n. 287/2006, 285/2007; 288/2006, n. 286/2006, n. 289/2006, n. 282/2006, n. 290/06 rigettava le opposizione avverso i decreti ingiuntivi, emessi dal Giudice del Lavoro del Tribunale della stessa città il 29.07.2002. con i quali era stato ingiunto alla Presidenza della Regione Sicilia e agli Assessorati alla Presidenza e alle Autonomie Locali il pagamento a favore di C. F., degli eredi di Al.Fi., di + ALTRI OMESSI degli importi indicati nei provvedimenti monitori, oltre accessori, per differenze relative ad indennità di carica di componente CORECO e di fine mandato.

Il Tribunale osservava che le opposizioni erano state proposte oltre il termine di legge e che le Amministrazioni opponenti non avevano fornito la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza deil’anzidetto decreto ingiuntivo.

2. Contro tali sentenze venivano proposti appelli da parte delle Amministrazioni, sostenendo, in via principale, che la notifica del decreto ingiuntivo era nulla, in quanto effettuata direttamente presso l’amministrazione ingiunta anzichè presso l’Avvocatura e quindi non idonea a far decorrere il termine per l’opposizione e, in via subordinata, depositando nota del 21 agosto 2002, ricevuta il 21 settembre 2002, con la quale l’amministrazione aveva trasmesso i decreti ingiuntivi all’Avvocatura. Da tale nota, ad avviso delle appellanti, non si desumeva la data di conoscenza dei decreti ingiuntivi, dal che l’ammissibilità dell’opposizione tardiva. La Corte di Appello di Caltanissetta con distinte sentenze n. 551/08, n. 588/08, n. 549/08, n. 591/08, n. 550/08, n. 552/08,n. 548/08, n. 592/08; n. 589/08; n. 590/08 della Corte di Appello di Caltanissetta del 22.10.2008/5.11.2008 nelle cause iscritte rispettivamente al n. 561/2007, n. 556/2007, n. 557/07, n. 562/07, n. 559/07, n. 564/07, n. 555/07, n. 563/07, n. 558/07, n. 560/07 R.G. dell’anno 2007 ha rigettato gli appelli e ha confermato le impugnate decisioni di primo grado.

La Corte territoriale, premesso che la notifica dei decreti ingiuntivi – eseguita direttamente presso la sede dell’amministrazione pubblica ingiunta e non presso la sede dell’Avvocatura dello Stato- rappresentante processuale ex lege- è nulla e non inesistente, rileva che in ogni caso incombeva alla stessa Avvocatura l’onere di dimostrare ex art. 650 c.p.c., di non avere avuto tempestiva conoscenza dei decreti a causa della nullità della notifica.

Ciò precisato, ha ritenuto che, ammessa la produzione documentale ex art. 437 c.p.c., comma 2, l’opposizione fosse comunque intempestiva, in quanto, rispetto alla data del 21 settembre 2002- indicata quale data di effettiva conoscenza del decreto da parte dell’Avvocatura depositata in data 11 gennaio 2003, ben oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1.

3. L’Avvocatura Generale dello Stato per le Amministrazioni in epigrafe ricorre per cassazione con due motivi.

Gli intimati in epigrafe resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, tranne G.G., la quale non si è costituita e non ha svolto attività difensiva.

I controricorrenti hanno depositato rispettive memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione – ex art. 274 c.p.c. – dei ricorsi distintamente indicati in epigrafe sotto quello portante il numero 24966/2009, in quanto riguardano cause che involgono identiche questioni giuridiche, ed ex art. 335 c.p.c., dei ricorsi incidentali, in precedenza specificati, relativi ad impugnazioni contro la stessa sentenza.

2a). Con il primo motivo dei ricorsi principali le Amministrazioni ricorrenti lamentano violazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La difesa erariale osserva che il giudice di appello ha fatto malgoverno della richiamata disposizione di rito, giacchè, una volta provato da parte dell’Avvocatura di Stato di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo a temine già scaduto per opposizione tempestiva, l’opposizione tardiva avrebbe potuto essere proposta ai sensi dell’art. 650 c.p.c., entro il limite temporale di 10 giorni dal primo atto di esecuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 650 c.p.c., comma 3.

Con il secondo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione dell’art. 650 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ribadendo le censure di cui al primo motivo sotto il profilo dell’error in iudicando.

2b) Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati. La Corte territoriale ha osservato, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte (cfr.

S.U. n. 9938 del 12 maggio 2005), che nel caso di specie la notifica dei decreti ingiuntivi, eseguita direttamente presso la sede dell’amministrazione pubblica intimata e non presso la sede dell’Avvocatura di Stato, che ne ha la rappresentanza processuale ex lege, è nulla e non inesistente, traendone la conseguenza che il rimedio giurisdizionale attivabile in simile ipotesi è quello dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

La Corte territoriale, sulla scia della richiamata giurisprudenza, ha altresì precisato che alla stregua della citata norma di rito incombeva all’Amministrazione l’onere di provare la non tempestiva conoscenza del decreto, ingiuntivi a causa della irregolarità della notifica.

Ciò posto, la Corte territoriale ha proceduto a verificare se l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., potesse essere proposta senza alcun limite temporale, purchè non oltre il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione (con riferimento alla previsione del comma 3 di tale norma), ovvero entro il termine ordinario di quaranta giorni di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1.

A tale quaestio iuris la Corte di merito ha risposto privilegiando la seconda opzione interpretativa, che trova il proprio sostegno nell’orientamento di questa Corte di legittimità (in particolare S.U. n. 14572 del 22 giugno 2007), secondo cui per l’opposizione tardiva l’art. 650 c.p.c., prevede al primo comma il termine ordinario- di cui all’art. 641 c.p.c., comma 1, di quaranta giorni decorrente dalla conoscenza del decreto, irregolarmente notificato, mentre il termine di 10 giorni anzidetto – previsto dal comma 3 – è di chiusura e non esclude l’operatività del termine di cui al comma 1.

Proprio su tale base interpretativa il giudice di appello ed in relazione all’art. 650 c.p.c., comma 1, ha ritenuto l’opposizione intempestiva, perchè depositata in data 11.01.2003, a fronte dell’effettiva conoscenza dei decreti ingiuntivi opposti- indicata dalla stessa amministrazione- in data 21.09.2002, ben oltre quindi del termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c., comma 1.

Pertanto le censure mosse dalla difesa delle ricorrenti amministrazioni, che mirano a sostenere l’ammissibilità dell’opposizione- in relazione a notifica di decreti ingiuntivi irregolarmente eseguita- entro il termine di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, non sono condivisibili, avendo le sentenze impugnate, come già detto, interpretato, con motivazione adeguata e sulla scia dell’orientamento di questa Corte, l’art. 650 c.p.c., ritenendo il termine di dieci giorni- di cui al comma 3 – come termine finale di chiusura, non escludente comunque l’operatività del termine ordinario di cui al comma 1.

3. Da parte loro i controricorrenti costituiti propongono distinti ricorsi incidentali condizionati, articolati su sei motivi. Con il primo e il secondo motivo di tale ricorsi viene dedotta nullità delle sentenze rispettivamente per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere il giudice di appello ritenuto inammissibile in via prioritaria l’opposizione a decreto ingiuntivo per mancata prova della conoscenza tempestiva dello stesso decreto e quindi per mancata prova di avere potuto proporre tempestiva opposizione.

Con il terzo e il quarto motivo dei ricorsi incidentali viene lamentata nullità delle sentenze per violazione dell’art. 437 c.p.c., rispettivamente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice di appello dichiarato inammissibile la produzione- in sede di appello- di documentazione da parte della difesa delle amministrazioni circa la data dell’effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo da parte dell’Avvocatura di Stato.

Con il quinto e il sesto motivo dei ricorsi incidentali viene denunciata nullità delle sentenze per violazione del combinato disposto degli art. 650 c.p.c., L. n. 1034 del 1971, art. 37, R.D. n. 1054 del 1924, art. 27 n. 4 e del R.D. n. 642 del 1907, artt. 90 e 91in relazione rispettivamente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice di appello dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ad opposizione avverso decreto ingiuntivo, per essere stata proposta il 7 gennaio 2003, oltre il termine di 10 dieci giorni ex art. 650 c.p.c., comma 3, dalla data del giudizio di ottemperanza, proposto con atto notificato il 20 dicembre 2002 dinanzi al TAR per la Sicilia di Palermo.

Tali ricorsi, proposti in via condizionata, possono ritenersi assorbiti per effetto ed in conseguenza del rigetto dei relativi ricorsi principali 4. In conclusione, riuniti i ricorsi, quelli principali e quello proposto nei confronti dell’intimata G. sono destituiti di fondamento e vanno rigettati, mentre vanno dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei soli controricorrenti costituiti.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta i ricorsi principali e quello nei confronti dell’intimata G., assorbiti gli incidentali, e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 100,00 oltre Euro 5.500,00 complessivamente per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nei confronti dei soli controricorrenti costituiti.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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