Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17759 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 29/07/2010), n.17759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocate PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1598/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/11/2005 r.g.n. 151/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Livorno, regolarmente notificato, G.M.G., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a.

dal 1 marzo 2000 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convenuto in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione;

di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 17.11.2004 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto in parola, rigettando la domanda volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni omesse.

Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice predetta lamentandone la erroneità nella parte in cui non aveva ritenuto il diritto della stessa alle differenze retributive; e proponeva altresì appello incidentale la società Poste Italiane s.p.a.

sostenendo la legittimità della apposizione del termine sulla base della contrattazione collettiva che, progressivamente, aveva dato atto dell’esistenza di un complesso procedimento di ristrutturazione in corso.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 18.11.2005, rigettava l’appello incidentale e, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla lavoratrice, condannava la società datoriale a corrispondere la retribuzione dalla data di comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, con gli interessi legali sulle somme rivalutate.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione, la Poste Italiane s.p.a con quattro motivi di impugnazione.

La lavoratrice intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Col terzo motivo di gravame lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1217 e 1223 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Col quanto motivo di gravame lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare rileva che la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto che il contratto a termine per cui è causa era stato stipulato con riferimento alla previsione dell’art. 8 del CCNL 1994, integrato dall’accordo collettivo 25.9.1997, aveva ritenuto l’illegittimità del contratto in questione sotto il profilo che la copertura autorizzatoria era esclusa per i contratti stipulati dopo il 30.4.1998; in tal modo incorrendo in un evidente vizio di violazione e falsa applicazione della normativa legale (L. n. 56 del 1987, art. 23), avuto riguardo alla pienezza della delega conferita dalla L. n. 56 del 197, ed alla autonomia delle parti sociali in ordine alla individuazione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle legislativamente previste.

E rileva altresì che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato la non incidenza, nel caso di specie, dell’accordo del 18.1.2001, sotto il profilo che questo non poteva valere come una sorta di legittimazione a posteriori dei contratti a termine stipulati successivamente alla suddetta fase autorizzatoria.

La ricorrente osserva inoltre che erroneamente la Corte territoriale aveva condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, e cioè dalla data di comunicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, incorrendo in tal modo nella palese violazione dei principi e delle norme di legge sulla corrispettività delle prestazioni, avendo la giurisprudenza evidenziato che la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente.

E rileva infine che erroneamente la Corte territoriale aveva disatteso la richiesta della società di valutare l’aliunde perceptum, al fine di dedurre i ricavi conseguiti dalla lavoratrice e che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, sotto il profilo della non rilevanza della questione che avrebbe dovuto essere esaminata nell’eventuale giudizio sul quantum; ed aggiungendo che la percezione da parte della lavoratrice di altre somme dopo l’interruzione della funzionalità di fatto del rapporto non poteva che essere genericamente dedotta dalla società.

Il ricorso non è fondato.

Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte di Cassazione (Cass. sez. lav., 29.7.2009 n. 17651; Cass sez. lav., 23.6.2009 n. 14657; Cass. sez. lav., 27.2.2009 n. 4840; Cass. sez. lav., 7.3.2005 n. 4862; Cass. sez. lav., 26.7.2004 n. 14011), specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, l’attribuzione alla contrattazione collettiva, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato. “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21062; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Ove peraltro, nel quadro sopra delineato, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (e la Corte territoriale ha rilevato che, comunque, le parti sociali avevano convenuto di ritenere il perdurare delle condizioni sottese alla apposizione del termine “fino” al 30.4.1998), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18383; Cass. sez. lav., 14.4.2005 n. 7745; Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866). In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza de presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. sez. lav., 1.10.2007 n. 20608; Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Partendo da detti principi questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata previsione di un termine finale, ha ritenuto viziate quelle decisioni dei giudici di merito nella parte in cui hanno affermato la natura meramente ricognitiva dei cd. accordi attuativi e conseguentemente il carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate, ed in particolare di quella secondo cui per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998); ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nei cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare ne caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. lav., 28.8.2003 n. 12245; Cass. sez. lav., 25.8.2003 n. 12453).

La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così testualmente Cass. sez. lav., 14.2.2004 n. 2866).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti la interpretazione di norme collettive (Cass. sez. lav., 29.7.2005 n. 15969; Cass. sez. lav., 21.3.2007 n. 6703), va confermata la nullità della apposizione del termine a contratto de quo, concluso, ex art. 8 CCNL 1994 e accordo collettivo 25.9.1997, successivamente al 30.4.1998, restando assorbita ogni ulteriore censura sul punto.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infine, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18.1.2001 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato; ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (in tal senso, Cass. sez. lav., 27.3.2008 n. 7979; Cass. sez. lav., 12.3.2004 n. 5141).

Deve essere rigettata anche l’ulteriore censura proposta dalla società ricorrente, concernente la dedotta erroneità della sentenza che aveva condannato la società ai pagamento di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora.

Osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 14381 dell’8.10.2002, hanno precisato che, nell’ipotesi di “illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo, non spetta la retribuzione finchè non provveda ad offrire la prestazione medesima, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro”. Sulla base di questo enunciato, deve affermarsi il diritto alla retribuzione, pur in assenza di prestazione lavorativa per fatto addebitabile al datore di lavoro, allorchè il dipendente abbia formalmente posto a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa.

Ed invero l’illiceità del termine apposto al contratto, pur determinando, di per sè, la modificazione della natura del rapporto (in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), non determina il sorgere del diritto alla retribuzione.

Questo diritto presuppone, in assenza della prestazione, l’offerta della prestazione stessa, anche quale espressa disponibilità a rientrare al lavoro.

E poichè la richiesta di tentativo di conciliazione reca la volontà di giungere alla risoluzione della controversia anche attraverso attuazione del diritto dedotto dalla parte istante (prestazione lavorativa), la richiesta di conciliazione sulla base della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro reca in sè la disponibilità a protrarre con il contratto la relativa esecuzione (Cass. sez. lav., 7.12.2007 n. 25657).

Va infine ribadita la correttezza dell’impugnata sentenza anche in ordine alla questione concernente l’aliunde perceptum.

Ed invero, quanto alla richiesta di esibizione del libretto di lavoro, si rammenta che la L. 10 gennaio 1935, n. 112, istitutiva del libretto di lavoro, è stata abrogata ad opera del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 8, lett. a).

Quanto alle ulteriori richieste di esibizione rileva il Collegio che la deduzione all’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro presuppone la allegazione e dimostrazione da parte dello stesso, in quanto soggetto interessato ad ottenere la suddetta limitazione, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e quindi dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno idonee a determinare una riduzione del danno.

In assenza di siffatta allegazione e dimostrazione, la richiesta di parte datoriale di esibizione di documenti non può trovare accoglimento assumendo una funzione meramente esplorativa e risolvendosi in buona sostanza nell’esenzione della parte dall’onere probatorio posto a carico di tale parte.

Ne consegue che neanche sotto questo profilo il ricorso può trovare accoglimento.

Il proposto gravame va pertanto rigettato.

Nessuna statuizione va adottata per quel che riguarda le spese relative al presente giudizio di Cassazione, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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