Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17759 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/07/2017, (ud. 21/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26872/2012 proposto da:

A.D. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE MASSINI 69, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE PORENA, ANTONIO DE

ANGELIS, CRISTIANA ZANELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12 (Atto di

costituzione del 18/03/2014);

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 134/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 09/08/2012 R.G.N. 293/2011.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 9/08/2012 la Corte d’Appello di Perugia, adita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in riforma della sentenza del tribunale d’Orvieto n. 53/2011, ha respinto la domanda di A.D., collaboratore scolastico in forza di una successione di contratti a termine annuali, rivolta a ottenere il riconoscimento delle differenze stipendiali non corrisposte legati all’anzianità maturata, e gli scatti biennali previsti per il personale di ruolo nella misura del 2,5% della retribuzione.

Che avverso la sentenza della Corte d’Appello ha interposto ricorso A.D. con cinque censure, depositando – fuori termine – memoria difensiva, mentre il MIUR è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che nel primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, per avere, la Corte territoriale, ritenuto che il personale “incaricato” a tempo indeterminato non di ruolo rientri nelle supplenze escluse dal diritto alla progressione economica, laddove, invece la vigente legislazione scolastica (D.Lgs. n. 297 del 1994 e soprattutto la L. n. 124 del 1999, art. 4), intese uniformare i rispettivi trattamenti, per l’identità della fattispecie sostanziale, per i titolari d’incarichi e per i supplenti su organico di diritto, e su organico di fatto, dei quali ultimi era stato ripetutamente incaricato nel corso della sua attività;

Che nel secondo motivo la sentenza gravata è censurata nella parte in cui afferma che, essendo la progressione economica del personale a tempo indeterminato della scuola disciplinata dalla contrattazione collettiva del comparto (c.c.n.l. 2002-2005, art. 14; c.c.n.l. 2006-2009, art. 146) per scaglioni e non per scatti biennali di anzianità, nessuna discriminazione in danno del personale a termine potrebbe essere fatta valere;

Che nel terzo motivo, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione della L. n. 312 del 1980, art. 53, u.c., per avere, la decisione, ritenuti applicabili gli scatti biennali nei soli confronti degli insegnanti di religione cattolica, anche a tempo determinato, in palese violazione del principio di non discriminazione nei confronti dei precari, sia docenti sia ATA;

Che il quarto motivo, limitatamente al capo della domanda concernente il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della progressione di carriera, si appunta sulla violazione e falsa applicazione, da parte della sentenza gravata, dell’art. 4, punto 4, dell’Accordo Quadro, allegato alla Direttiva europea n. 70/99, recepita dal nostro ordinamento col D.Lgs. n. 368 del 2001 (art. 6), che impone agli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni d’impiego” che non siano meno favorevoli di quelle riservate al dipendente a tempo indeterminato “comparabile”;

Che il quinto e ultimo motivo intende valorizzare la tendenza legislativa all’equiparazione del regime normativo per precari e personale di ruolo, confermata dalla L. n. 167 del 2009, di conversione del D.L. n. 134 del 2009 (legge cd. “Salva precari”), in relazione alla possibilità della ricostruzione di carriera e del riconoscimento dell’anzianità di servizio a tutto il personale a tempo determinato (art. 1).

Che il ricorso è fondato nella parte in cui invoca il riconoscimento del diritto a percepire le differenze stipendiali derivanti dall’anzianità di servizio prevista per il personale di ruolo dalla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 3, che va esteso al personale supplente in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari sancito nella clausola 4, punto 1, dell’Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato (e della Direttiva 1999/70/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6), la quale dispone che, per quanto riguarda le condizioni d’impiego i lavoratori a tempo determinato “…non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un lavoro a tempo determinato salvo che non sussistano ragioni oggettive”;

Che codesta Corte con sentenza n. 22558/2016, ha riconosciuto che, nel settore scolastico la clausola dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE di diretta applicazione, “…impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dall’anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

Che a dette conclusioni, codesta Corte è giunta valorizzando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro, la quale afferma l’illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d’impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e pone in capo agli Stati membri l’obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, prescindendo dal termine apposto al contratto (Corte di Giustizia 13/09/2007 C-307/5 Del Cerro; Corte di Giustizia 22/12/2010 C-444/09 Gavieiro).

Che a detto orientamento va data-continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

Che erroneamente la sentenza gravata ha motivato sulla sola parte della domanda attorea relativa agli scatti di anzianità, utilizzando peraltro argomenti non pertinenti, là dove riferibili, semmai, alla richiesta di riconoscimento delle spettanze retributive legate all’anzianità di carriera;

Che questa Corte intende confermare, l’orientamento espresso nella sentenza n. 22558/2016, nella quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale del settore della scuola, la stessa ha stabilito che, “…in tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

Che quello riconosciuto da questa Corte al personale a termine della scuola con la sentenza n. 22558/2016 è unicamente il diritto all’anzianità di servizio maturata, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, per far sì che per gli assunti a tempo determinato la retribuzione venga commisurata all’anzianità maturata e non più al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, sanando, così, un’antica disparità di cui vi è ancora traccia nei contratti collettivi, i quali, d’ora in poi verranno disapplicati al fine di non reiterare una discriminazione vietata dalla legge.

Che il ricorso, pertanto, va accolto negli indicati limiti con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese di legittimità alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

PQM

 

Accoglie ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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