Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17759 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21047-2017 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL

CRATI, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TORTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati GIUSEPPE FALCONE, FRANCESCO FALCONE;

– ricorrente –

contro

AGRICOLA C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE DI RIENZO, rappresentata

e difesa dall’avvocato STANISLAO DE SANTIS;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 80/2/2017, depositata il 6.2.2017 non notificata, la CTR della Calabria ha respinto l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, nel contraddittorio con la contribuente Agricola C. srl, avverso la sentenza della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto dalla menzionata contribuente contro la cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 2003-2004, per terreni siti nel comprensorio di bonifica.

Il giudice di appello innanzitutto osservava che la cartella era illegittima in quanto priva di motivazione e, comunque, essa era da annullare in considerazione del fatto che il ricorso era fondato anche nel merito atteso che, in relazione all’onere probatorio spettante al consorzio impositore, questo non era stato assolto nè in ordine ai lavori di manutenzione effettuati nè con riferimento al diretto e specifico beneficio goduto dai fondi.

In riferimento al secondo profilo (il diretto e specifico beneficio goduto dai fondi), la CTR ha negato che il Consorzio avesse assolto il suo onere probatorio, teso a dimostrare lo specifico beneficio e il diretto vantaggio tratto dagli interventi eseguiti, in mancanza della dimostrazione dell’incremento di valore dell’immobile in rapporto alle opere di bonifica.

Avverso tale pronuncia ricorre l’ente pubblico, con ricorso affidato a cinque mezzi.

La società contribuente ha resistito con controricorso.

1. Con il primo mezzo il Consorzio evidenzia l’esistenza di un giudicato esterno tra le parti in relazione agli anni di imposta 2005 e 2006.

La censura è fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 23818/2016 con cui è stata cassata altra sentenza della CTR e disposto il rinvio per nuovo esame, ha accolto i motivi 3 4 e 5 dell’appello con i quali il consorzio lamentava la violazione e/o errata applicazione di legge non avendo la CTR applicato il principio dell’inversione dell’onere della prova in presenza della trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e della delibera regionale di determinazione dell’entità dei contributi; la nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle regole sulla prova e del giusto processo non avendo la CTR considerato la trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e la delibera di determinazione dell’entità dei contributi; l’insufficiente motivazione non avendo la CTR individuato la normativa applicabile in considerazione dell’inversione dell’onere della prova in presenza della trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e della delibera regionale di determinazione dell’entità dei contributi. Nella sentenza questa Corte evidenziava di avere esaminato, “anche con riferimento all’atto impositivo costituito da una cartella di pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 2010), il problema del giudizio relativo ai casi in cui il Consorzio di bonifica abbia già visto approvato un ambito di perimetrazione ed un piano di classifica e, in tali casi (Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 2014)” e di aver affermato “il principio di diritto secondo cui ” In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica. La mancata allegazione da parte del contribuente della propria estraneità al perimetro consortile, con il conseguente mancato esame dei due atti invocati ed indicati dal Consorzio ricorrente (ossia: il Perimetro di contribuenza ed il Piano di classifica), ha comportato la mancata specifica contestazione in ordine alla presunzione di vantaggio fondiario (di cui all’art. 860 c.c., e al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10), del contribuente, il quale, conseguentemente onerato della prova contraria (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012), diversamente da quanto postulato dalla CTR (la quale ha erroneamente ritenuto che, nonostante l’incontestata inserzione dell’immobile nel Perimetro di contribuenza e nonostante l’incontestata Deliberazione regionale che stabiliva la misura degli oneri consortili, spettasse al Consorzio dimostrare che l’immobile riceveva dalle opere di bonifica un vantaggio specifico) comporta un palese vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata con i conseguenti profili motivazionali, qui esaminati congiuntamente per comodità espositiva e per il loro inestricabile intreccio – che impone raccoglimento delle censure riunite, con la conseguente cassazione della decisione” (Cass. 23818/2016).

Il giudizio non è stato riassunto a seguito del rinvio alla CTR e la sentenza è, conseguentemente, passata in giudicato.

I motivi 2, 3, e 4 che riproducono i motivi coperti da giudicato devono essere accolti per l’esistenza del giudicato inter partes.

Deve essere invece rigettato il motivo n. 5 con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, la quale prevedeva il pagamento dei contributi a prescindere dal beneficio.

La Corte Costituzionale con la recente sentenza 188/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che, la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1, ha novellato la L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24, e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.

Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (in tal senso Cass. 11722/2010), accertamento che nella specie è mancato.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto ad eccezione del quinto motivo la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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