Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17758 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 13/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13476-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.C., in qualità di titolare della ditta omonima,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAMBRA MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4183/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 24/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 24 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da T.C. relativo alla statuizione sulle spese processuali e rigettava parzialmente l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno d’imposta 2008, era stato rettificato il reddito d’impresa del T. disconoscendone i componenti negativi. Osservava la CTR, per quanto ancora rileva in questa sede, che l’Agenzia delle entrate aveva omesso, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, di esporre motivi specifici di impugnazione, limitandosi a richiamare il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, senza prendere specifica posizione in ordine alle contestazioni formulate dal contribuente nei confronti dell’atto impositivo. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 24 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere erroneamente la CTR rigettato l’appello incidentale per difetto di specificità dei motivi.

La censura è fondata.

Premesso che appare corretta la sussunzione della fattispecie nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e che comunque l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità quando è chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, va ribadito che “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,” (Cass. n. 7369 del 2017, Cass. n. 14908 del 2014, Cass. n. 3064 del 2012).

La sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il principio di diritto sopra enunciato, avendo la CTR rigettato l’appello incidentale poichè l’Ufficio si era limitato a richiamare il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, senza prendere specifica posizione in ordine alle contestazioni formulate dal contribuente nei confronti dell’atto impositivo.

Va poi osservato come l’Agenzia delle entrate, con la proposizione del gravame incidentale, non si sia limitata ad un mero rinvio all’avviso di accertamento, avendo specificato, nell’atto di controdeduzioni recante l’appello incidentale, nella parte trascritta nel ricorso per cassazione in ossequio al principio di autosufficienza (pagg. 5 e 6), che: “Con riferimento al merito della pretesa si richiamano integralmente le motivazioni dell’avviso di accertamento impugnato, ove viene specificamente indicato per ogni recupero effettuato i motivi che hanno indotto l’Ufficio al parziale disconoscimento dei costi indicati nella dichiarazione”.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti anche in memoria dal controricorrente, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019

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