Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17757 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 29/07/2010), n.17757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 358/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/10/2005 r.g.n. 207/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 137/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia. in parziale accoglimento della domanda proposta da P. D. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava il diritto del P. alla riammissione in servizio con decorrenza dalla data di stipulazione del secondo contratto a termine del (OMISSIS) (concluso per il periodo 1-3-2000/30-4-2000 per “esigenze eccezionali” ex acc. az. 25-9-97 e succc.) in quanto successivo alla scadenza del termine previsto dalle parti collettive, senza diritto alle retribuzioni in relazione al periodo non lavorato.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il P. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale per il capo della sentenza con il quale era stato escluso il suo diritto alle retribuzioni, per il periodo successivo alla costituzione in mora della società.

La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza depositata il 29-10-2005, respingeva entrambi gli appelli e compensava le spese del grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

Il P. è rimasto intimato.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata, contraddittoriamente, “ha dapprima affermato che la pacifica sussistenza di un piano di ristrutturazione aziendale di lungo periodo (inevitabilmente riferita a tutto il contesto nazionale, e non ad un gruppo di uffici) costituisce una legittima causale per la stipulazione di contratti a termine, stante la delega in bianco conferita dal legislatore alle parti collettive” e poi ha ritenuto che “tale previsione sarebbe invalida qualora non imponesse che ogni assunzione a termine fosse giustificata dalla situazione particolare del singolo ufficio di assegnazione”.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 23, n. 56/1987 e vizio di motivazione, deduce che la sentenza impugnata, violando il principio della “delega in bianco” conferita dalla legge alla contrattazione collettiva, erroneamente “ha escluso la possibilità di stipulare contratti a termine, per ipotesi stabilite dagli accordi collettivi, in assenza di prova della ristrutturazione del singolo ufficio di assegnazione del dipendente”, così integrando “la fattispecie pattizia con un elemento aggiuntivo, non concordato dalle parti sociali” e ‘”negando la libertà di determinazione delle ipotesi che, invece, è stata riconosciuta” dal citato art. 23.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, rileva che, comunque, sul punto aveva dedotto specifici capitoli di prova in relazione alla situazione del singolo ufficio di assegnazione, le cui circostanze, peraltro, non essendo state contestate dal P., erano risultate pacifiche, e lamenta una omessa motivazione, al riguardo, da parte della Corte d’Appello.

1 primi due motivi (con assorbimento del terzo) non possono essere accolti, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma ult., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042. Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1-2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).

In specie la decisione impugnata, nella parte in cui ha affermato la illegittimità del termine apposto al contratto de quo, deve ritenersi conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza deve ritenersi parzialmente erronea.

In particolare come, correttamente già rilevato dal giudice di primo grado e ribadito dal P. dinanzi alla Corte d’Appello, il termine apposto al contratto de quo (concluso per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’acc. az. 25- 9-97 per il periodo 1-3-2000/30-4-2000) doveva ritenersi nullo in quanto stipulato successivamente al termine ultimo fissato dalle parti collettive (30-4-1998).

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al d.lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “‘delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con raccordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v. fra le altre, Cass. 1-10- 2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo.

In tal senso, quindi, respinti i primi due motivi (con assorbimento del terzo), correggendosi in parte, come sopra, la motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorso va respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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