Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17757 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/08/2020, (ud. 12/06/2020, dep. 25/08/2020), n.17757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIRONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34520-2018 proposto da:

CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO, PATTERI ANTONELLA, CARCAVALLO LIDIA

nella qualità di difensori dell’INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA

PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo;

– ricorrenti –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 23058/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con ordinanza pubblicata il 26/9/2018, n. 23058, questa Corte di cassazione, su ricorso proposto da C.D., ha rigettato il l’impugnazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente Inps “con distrazione in favore del difensore anticipatario”;

2. con il presente ricorso, notificato al Consorti nel domicilio eletto presso il difensore, l’Inps chiede la correzione del dispositivo dell’ordinanza nella parte in cui ha posto ha disposto la distrazione delle spese in favore dei suoi procuratori, in quanto non vi era stata alcuna dichiarazione in tal senso e, inoltre, la richiesta era inammissibile in quanto la difesa era stata svolta da legali interni dell’Istituto;

3. il controinteressato non ha ritenuto di svolgere attività difensiva;

4. la procedura di correzione ex art. 391 bis c.p.c., è ammissibile e fondata nel merito;

secondo l’orientamento che si ritiene qui di condividere, il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza (v. Cass. n. 19228/2006; Cass. n. 13085/2005);

è evidente l’errore materiale in cui è incorsa la Corte, dal momento che l’avvocato indicato quale distrattario nel dispositivo dell’ordinanza non ha mai reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c., non essendo peraltro ipotizzabile un’anticipazione delle spese o una mancata riscossione degli onorari dell’avvocato rispetto al cliente, trattandosi di un legale interno all’Istituto;

l’attribuzione delle spese al difensore è dunque frutto di un’evidente lapsus calami, che consente la correzione del provvedimento, non essendo richiesta a questo giudice alcuna attività di interpretazione del dispositivo;

l’istanza deve pertanto essere accolta;

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso per correzione di errore materiale proposto dall’Inps nei confronti di C.D. dispone che l’ordinanza n. 23058/2018 resa da questa Corte di cassazione in data 26/9/2018 sia corretta attraverso l’eliminazione sia dalla motivazione (pagina 5, ult. periodo, prima del P.Q.M.), sia dal dispositivo, rispettivamente, deciso “con distrazione in favore del ricorrente che ne ha fatto richiesta”, nonchè deciso “con distrazione in favore del difensore anticipatario”.

Ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza sopra descritta.

Il processo risulta esente dal pagamento del contributo unificato che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA