Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17756 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2398/2009 proposto da:

C.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE Oscar giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 311/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/03/2008 R.G.N. 4188/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine, rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Bari rigettava la domanda con la quale C. G., agendo sulla base di una sentenza passata in giudicato – che aveva condannato l’Istituto a corrispondere ad essa istante le differenze tra quanto percepito per indennità di disoccupazione agricola relativamente all’anno 1982 e la maggior somma dovuta a titolo di adeguamento ISTAT, oltre al danno da svalutazione monetaria e agli interessi – aveva chiesto la condanna dell’Istituto al pagamento di quanto a lei spettante in esecuzione della predetta sentenza, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.. A fondamento della decisione il Tribunale osservava che l’INPS aveva provveduto ad erogare ante causam l’importo relativo all’adeguamento dell’indennità di disoccupazione, nonchè la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Impugnata dalla C. la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo che l’assicurata non aveva contestato il dedotto pagamento, avendo solo lamentato che l’INPS non aveva prodotto la relativa documentazione; in ogni caso l’appellante difettava di interesse ad agire, dal momento che il giudicato di condanna costituiva già di per sè, un titolo idoneo ad agire in executivis per il credito azionato, essendo le differenze di prestazione agevolmente quantificabili con una mera operazione aritmetica sulla base di elementi certi e oggettivamente già determinati (e cioè: somma giornaliera di L. 800 percepita; somma giornaliera dovuta pari a quella risultante dalla rivalutazione ISTAT; giorni da indennizzare), tutti contenuti nel titolo in questione. Quanto, poi, alla censura relativa alla mancata attribuzione, da parte del primo giudice, degli interessi anatocistici, la Corte ne riteneva precluso l’esame per essere stata formulata solamente nelle conclusioni dell’atto d’appello.

Per la cassazione di questa sentenza C.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

L’INPS ha depositato la procura ai difensori che hanno, poi partecipato all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. e degli artt. 100, 112 e 113 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, si censura la sentenza per non aver ritenuto specifico l’appello in punto di richiesta degli interessi anatocistici e si assume che, essendo stato contestato nell’atto l’avvenuto pagamento di tutto quanto dedotto dall’INPS, doveva ritenersi implicita in tale contestazione anche quella relativa al pagamento degli interessi in questione.

2. Il motivo è privo di fondamento.

3. La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda giudiziale e che la parte li richieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenerne il pagamento (cfr. Cass. n. 5218 del 2011, nn. 11261 e 10783 del 2007, Sez. un. n. 10156 del 1998). Ne consegue che la censura relativa alla mancata attribuzione degli interessi in questione da parte della sentenza di primo grado esige altrettanta specificità, configurabile solo in presenza di un esplicito, puntuale motivo di impugnazione, a sua volta non ravvisabile nella mera reiterazione della richiesta di anatocismo formulata nelle conclusioni dell’atto di gravame, dovendosi escludere – come correttamente rileva la sentenza qui impugnata – la idoneità di censure formulate solamente in tale sede ad integrare adempimento dell’onere, gravante sull’appellante ai sensi degli artt. 342 e 437 c.p.c., di identificare con chiarezza e specificità le questioni devolute al giudice del gravame.

4. Nel secondo motivo la sentenza d’appello è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 113 e 324 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, contestandosi al giudice di appello di aver ritenuto presenti nella sentenza passata in giudicato gli elementi necessari ad azionarla in executivis, posto che, in realtà mancherebbe nella sentenza in questione l’indicazione del numero di giornate di disoccupazione indennizzate nel 1982.

5. Al riguardo si osserva che la statuizione di rigetto dell’appello si fonda su un doppio ordine di ragioni, tra loro distinte ed autonome e sufficienti, ciascuna, a giustificare il dispositivo; di queste ragioni, la prima – il non avere l’appellante contestato il dedotto (dall’INPS) avvenuto pagamento – non ha costituito oggetto di impugnazione in questa sede, determinando, per l’effetto, l’irrilevanza della censura relativa al ravvisato (dalla Corte di merito) difetto di interesse ad agire (cfr. Cass. n.3386 del 2011, n. 24540 del 2009, n. 12372 del 2006 e numerose altre conformi).

6. Trattasi, tra l’altro, di censura priva di fondamento, dal momento che la Corte di merito espressamente afferma che tutti gli elementi utili a porre in esecuzione la sentenza passata in giudicato erano contenuti nel titolo in questione, avendo il Pretore dato atto che la prova del numero dei giorni da indennizzare era offerta dai documenti prodotti in giudizio. Devono, infatti, condividersi, al riguardo, le decisioni di questa Corte (vedi, in particolare Cass. n. 9545 del 2009, n. 6983 del 2003, n. 478 del 1999; in senso difforme Cass. n. 9693 del 2009, 16259 del 2003, n. 24649 del 1996), nelle quali si afferma che la sentenza di condanna, la quale non contenga la determinazione della somma dovuta, costituisce, ugualmente, idoneo titolo esecutivo quando, sulla base delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione – quest’ultima da integrare tenendo conto dei dati che, pur se non esplicitamente indicati, il giudice abbia assunto come certi o oggettivamente già determinati – possa procedersi alla quantificazione del credito con un’operazione meramente matematica.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

8. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, convertito dalla L. n. 326 del 2003, tenuto che il giudizio è stato instaurato in primo grado dopo il 3 ottobre del 2003, quindi nella vigenza della nuova disciplina, e che mancano attestazioni sui redditi della ricorrente medesima.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi e in Euro 1.200,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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