Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17756 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 29/07/2010), n.17756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1393/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/10/2006 r.g.n. 39/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1229/2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda proposta da D.S.A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 28-2-2000, per “esigenze eccezionali” ex acc. az. 25-9-1997 e succ, e di conseguenza la sussistenza dalla detta data di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione dal (OMISSIS) (attivazione del tentativo di conciliazione con la notifica della convocazione innanzi alla Commissione di conciliazione.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La D.S. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 25-10-2005, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi.

La D.S. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, in sostanza deduce che la Corte d’Appello “nel momento in cui richiede la specificazione della causale collettiva in una causale individuale, si pone in netto contrasto con la ratio dell’art. 23” citato “ed opera una indebita integrazione della volontà contrattuale espressa dalle parti sociali”, in contrasto con il principio della “delega in bianco” rimessa dalla legge alla contrattazione collettiva.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione, lamenta la erroneità dell’interpretazione degli accordi collettivi intercorsi, ribadendo la natura meramente ricognitiva degli accordi stessi e la insussistenza di un limite temporale alla stipulazione dei contratti a termine nella volontà delle parti collettive.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, tra l’altro, ha attribuito rilievo decisivo in particolare alla considerazione che:

“la copertura autorizzatoria viene esclusa per i contratti stipulati dopo il 30 aprile 19998 nella mancanza di ulteriori accordi”, senza che possa attribuirsi effetto retroattivo alla dichiarazione del 18-1- 2001 in occasione del rinnovo contrattuale con l “indicazione di nuove ipotesi di contratto a termine”.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al c.c.n.l. del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – è sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullità del termine apposto al contratto de qua (stipulato “per esigenze eccezionali” in data successiva al 30-4-1998).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588. è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062. Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998. per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale indirizzo, ormai consolidato, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo (stipulato il 28-2-2000, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97), così respingendosi il secondo motivo (risultando assorbito il primo motivo).

Con i terzo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte di Appello “motiva in maniera piuttosto generica il mancato accoglimento dell’eccezione di detrazione di quanto ricevuto dai lavoratori a titolo retribuivo”.

La censura è del tutto generica e priva di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131. Cass. 10-8- 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099-).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (del libretto di lavoro e delle buste paga) avanzata dalla società.

Come questa Corte ha più volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v.

fra le altre Cass. 14-7-.2004 n. 12997, Cass. sez. 1^ 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3^ 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Peraltro la censura della ricorrente neppure prende in considerazione la decisione specifica, sul punto, della Corte d’Appello, la quale ha affermato che “quanto all’esatta determinazione dell’aliunde perceptum, la relativa operazione è da rimandare alla fase esecutiva, essendo la presente causa instaurata dall’attuale appellato per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con generica condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle mensilità maturate. Va comunque rilevato che l’onere della prova rimane a carico della società e che il Tribunale ha dato conto della produzione di idonea documentazione fiscale, oltre ad evidenziare l’insussistenza di apprezzabile differenza temporale fra la messa in mora e il deposito del ricorso”.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA