Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17755 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 25/08/2020), n.17755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20068-2019 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI

30, presso lo studio del Dott. ALFREDO e GIUSEPPE PLACIDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ROMITI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

21/05/2019, Cronol.n. 6713/2019, R.G.n. 6749/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 21 maggio 2019, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso proposto da H.A., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che, alla stregua del report Easo del dicembre 2017, il Bangladesh è una democrazia multipartitica la cui cultura politica è caratterizzata dalla violenza e dagli scontri; b) che, tuttavia, le notizie di repressione violenta o di azioni violente riguardano, più che altro, il partito islamista, mentre iniziative esplicite verso il dissenso riguardano solo i vertici del partito BNP, senza che emerga una esplicita affermazione di persecuzioni generalizzate sia da parte dello Stato sia da parte di soggetti non statali; c) che il richiedente non aveva allegato di essere affiliato politicamente o di avere preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica o religiosa o di altro tipo, destinataria di manifestazioni di persecuzione; d) che, pertanto, il timore persecutorio allegato non assumeva i necessari caratteri soggettivo, causale, ambientale e individuale, necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato; e) che, quanto alla protezione sussidiaria, non erano emersi elementi dai quali desumere la sussistenza di una grave e individuale minaccia nei confronti del richiedente, il quale aveva riferito di un solo evento e comunque di episodi privi di idoneità lesiva specifica e, nel complesso, non credibili; f) che non emergevano profili tali da far ritenere inefficiente il sistema giudiziario relativamente a vicende privatistiche come quelle narrate dal richiedente; g) che comunque esistono forme di protezione affidate ai capi villaggio, ancorchè caratterizzate dai limiti individuati nel decreto; h) che, quanto alla protezione per ragioni umanitarie, non emergeva una situazione di elevata vulnerabilità e che, in ogni caso, il carattere durevole del contratto di lavoro a tempo indeterminato prodotto era incompatibile con la provvisorietà del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo in attesa della conclusione del procedimento; i) che non esiste una incolmabile sproporzione tra il contesto di vita vissuto o nel quale il richiedente si troverebbe a vivere in caso di rimpatrio e quello esistente in Italia.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del H. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva, limitandosi a depositare atto di costituzione, ai limitati fini di poter partecipare ad una eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione apparente, perplessa, incomprensibile, in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c., all’art. 111 Cost., per avere il giudice utilizzato mere formule di stile e omesso di indicare gli elementi dai quali aveva tratto il proprio convincimento.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il Tribunale ritenuto privo di riscontri il pericolo prospettato dal richiedente, sottraendosi al dovere di cooperazione istruttoria.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, e art. 27, degli art. 16 e 46 della direttiva 2013/32/UE, degli artt. 6 e 13 della Cedu, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali Ue, per essersi il giudice limitato, durante l’udienza, a rivolgere al richiedere poche domande, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5,6 e 14; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c., all’art. 111 Cost., per avere il Tribunale ritenuto che il richiedente potesse trovare protezione nelle autorità del proprio Paese, utilizzando argomentazione contraddittorie, illogiche e inconferenti.

5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio, per avere il Tribunale trascurato di considerare che la polizia, corrotta dall’aggressore del richiedente, non aveva voluto ricevere la denuncia e comunque la situazione delle forze di polizia bengalesi.

6. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il Tribunale omesso di valutare in modo puntuale e completo la situazione del Paese di origine, trascurando di acquisire informazioni complete sulla situazione del sistema giudiziario e della polizia.

7. I primi sei motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè investono, sotto diversi angoli prospettivi, la questione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Al riguardo, si osserva che, sebbene non emergano al riguardo specificazioni da parte del ricorrente, la lettura del ricorso rende palese che non si mette in alcun modo in discussione l’accertamento dell’inesistenza di forme di persecuzione che giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ciò posto, il decreto impugnato ha ritenuto che le vicende del ricorrente restano confinate nei limiti di una vicenda privata e di giustizia comune e che gli aspetti evidenziati nel ricorso integrano personali timori, privi di elementi concreti di riscontro, per i quali il ricorrente avrebbe dovuto richiedere la protezione del suo Paese e attenderne l’esito.

Tuttavia, sotto quest’ultimo profilo il decreto impugnato esibisce una motivazione meramente apparente, in quanto (peraltro dando atto di un sistema giudiziario caratterizzato da una carenza di indipendenza dei giudici) sottolinea le garanzie previste a favore degli imputati ossia un tema del tutto estraneo a quello posto dal ricorrente dell’effettivo accesso alla giustizia – e indugia poi su forme di giustizia di risoluzione delle controversie privatistiche che, oltre ad essere inconferenti, rispetto all’esigenza di protezione prospettata dal ricorrente, a fronte dell’aggressione di un nucleo parentale avverso, si accompagnano a puntualizzazioni che sminuiscono la reale efficacia del sistema. E ciò senza dire che il Tribunale finisce anche per dare atto della diffusione della corruzione nel sistema che mina in radice le conclusioni raggiunte.

Ora, con orientamento ormai consolidato e anche di recente ribadito da questa Corte (v., ad es., Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass. 30 maggio 2019, n. 14762; v., anche sulla tipologia del vizio, Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).

8. Con il settimo motivo si lamenta motivazione apparente, in relazione all’art. 132 c.p.c., all’art. 118 disp. att. c.p.c., all’art. 111 Cost., per avere il Tribunale escluso la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, pur dando atto dell’esistenza di un contratto di lavoro concluso dal ricorrente, senza indicare gli elementi dai quali aveva tratto il convincimento che il richiedente potesse avere una vita dignitosa nel Paese di origine.

9. Con l’ottavo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa considerazione di fatti decisivi per il giudizio, per avere il Tribunale trascurato di considerare la situazione di estrema povertà della famiglia di origine del richiedente e il contributo dato da quest’ultimo al mantenimento della stessa.

10. Con il nono motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per non avere il Tribunale preso in considerazione la situazione di oggettiva povertà del Bangladesh e del distretto di provenienza del richiedente.

11. Gli ultimi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto investono, sotto vari angoli prospettici, la questione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cd. protezione umanitaria.

Come chiarito da Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459, assume, ai fini che qui interessano, rilievo centrale la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Ora, il decreto impugnato, in primo luogo, indugia su considerazioni astratte, quanto alla incompatibilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il carattere provvisorio del permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo, sovrapponendo una analisi del regime giuridico del negozio al tema – invece rilevante – del significato che lo stesso può assumere al fine di rivelare l’integrazione raggiunta in Italia; in secondo luogo, del tutto apoditticamente – ossia senza alcuna menzione delle fonti di prova valorizzate – giunge alla conclusione dell’inesistenza di una incolmabile sproporzione tra contesto di vita nel Paese di provenienza e quello italiano.

12. In conclusione, il ricorso va accolto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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