Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17755 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CABITAL di B.A. e C. s.a.s. (già CABITAL di

C.I. e C. s.a.s.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avvocati Sara Acerbis e Mario Pistoiese, con

domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Fabio

Massimo, n. 60;

– ricorrente –

contro

R.G., titolare dell’impresa individuale CUORFLEX;

– intimato –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n.

17874/15 in data 10 settembre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

maggio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Mario Pistoiese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto notificato in data 22 gennaio 2010, R.G., titolare della ditta Cuorflex, proponeva ricorso per cassazione, nei confronti di Cabital di C.I. e C. s.a.s. e di Impresa Costruzioni edili A. geom. A. e C. s.a.s., per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Brescia depositata il 10 giugno 2009 e notificata il 26 novembre successivo.

L’Impresa A. svolgeva ricorso incidentale.

2. – Fissata l’udienza di discussione, perveniva la dichiarazione della parte ricorrente in via principale di rinuncia al ricorso.

3. – La Corte di cassazione, Seconda Sezione civile, con sentenza 10 settembre 2015, n. 17874, ha così provveduto: “dichiara estinto il giudizio quanto al ricorso principale proposto da Cuorflex di R.G.; accoglie il ricorso incidentale proposto da Impresa A.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, anche per le spese di questo giudizio”.

4. – Per la revocazione della sentenza di questa Corte Cabital di B.A. e C. s.a.s., già Cabital di C.I. e C. s.a.s., ha proposto ricorso, con atto notificato in data 17 novembre 2015, sulla base di un motivo, con cui si chiede l’integrazione della sentenza impugnata con la liquidazione delle spese di giudizio e la condanna di R.G., titolare dell’impresa Cuorflex, al pagamento delle stesse in favore di Cabital di B.A. e C. s.a.s..

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. – La Sesta Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 31 gennaio 2017, n. 2589, ha rinviato il ricorso alla pubblica udienza presso la Seconda Sezione civile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo, la ricorrente lamenta omessa pronuncia sulle spese ex art. 91 c.p.c., per errata percezione di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, tale da aver indotto la Corte a considerare inesistente un fatto positivamente accertato. In particolare, il vizio revocatorio consisterebbe nel fatto che la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per la posizione Cuorflex – Cabital, senza pronuncia in merito alle spese di lite sostenute dalla controricorrente. Questo sarebbe dipeso da una errata percezione dei fatti individuabile nella frase “In questa sede Cabital è rimasta intimata”.

2. – Il motivo è fondato.

Sussiste il denunciato errore di fatto.

Dalla sentenza di questa Corte impugnata per revocazione, infatti, risulta che la Cabital di C.I. & C. è rimasta intimata; laddove dagli atti di causa emerge per tabulas che la Cabital si è costituita con controricorso per mezzo degli Avv. Giovanni De Biasi e Mario Pistoiese e che la stessa ha ricevuto la notifica della rinuncia al ricorso dichiarata da R.G., titolare della ditta Cuorflex, senza aderire alla rinuncia stessa.

La mancata pronuncia sulle spese dipende, pertanto, dall’avere la Corte considerato non costituita in giudizio la società Cabital, laddove questa era controricorrente.

Si tratta di mera svista materiale, che ha indotto la Corte ad affermare l’inesistenza di un fatto decisivo – la costituzione in giudizio della società Cabital -, la cui sussistenza risultava invece in modo incontestabile dagli atti.

3. – Pronunciando in sede rescissoria, va disposta la condanna di R.G., titolare dell’impresa Cuorflex, a rifondere alla società Cabital le spese del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza n. 17874/15: e ciò, avendovi egli dato causa con la proposizione di un ricorso per cassazione poi rinunciato, senza che la controricorrente Cabital abbia aderito alla rinuncia.

Le spese vanno liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

4. – Le spese del presente giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; revoca, in relazione alla censura accolta, la sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, 10 settembre 2015, n. 17874, e – ferme le altre statuizioni contenute in detta sentenza – la integra con la condanna di R.G., titolare della impresa Cuorflex, al rimborso, in favore di Cabital di B.A. e C. s.a.s. (già Cabital di C.I. e C. s.a.s.), delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 1 5 % e ad accessori di legge; condanna, altresì, R.G., titolare della impresa Cuorflex, al rimborso, in favore di Cabital di B.A. e C. s.a.s., delle spese processuali del presente giudizio di revocazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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