Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17754 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 184/2008 proposto da:

S.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LOJODICE Oscar, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

Giuseppe, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in calce alla copia

notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1559/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/10/2007 r.g.n. 3085/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI per delega TADRIS PATRIZIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.S. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Bari – che aveva condannato l’INPS a corrisponderle le differenze tra quanto ad essa liquidato (in base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995) per indennità di disoccupazione agricola relativamente all’anno 2000 e la maggior somma dovutale sulla base delle retribuzioni minime previste dalla contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari – lamentando la violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite (per essere la causa di valore indeterminabile) e la loro ingiustificata parziale compensazione, nonchè l’omessa liquidazione degli interessi anatocistici.

La Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l’impugnazione nel senso che ha attribuito gli interessi anatocistici, ma solo sugli interessi maturati dalla data della domanda giudiziale e ha riliquidato le spese di lite di primo grado, ma in base al valore effettivo della causa, mentre ha ritenuto corretta la loro parziale compensazione; ha, infine, compensato integralmente le spese del giudizio di appello.

Per la cassazione di questa sentenza, S.S. ha proposto ricorso fondato su due motivi.

L’INPS ha depositato procura difensiva e ha poi partecipato all’udienza di discussione.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel primo motivo è denunciata violazione degli artt. 24, 38 e 111 Cost., dell’art. 91 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2 e art. 93 c.p.c., oltre a vizi di motivazione, lamentando la ricorrente che la motivazione di compensazione delle spese del giudizio d’appello è irragionevole, non potendo considerarsi “giusto motivo” il riferimento, fatto dal giudice a quo, alla “natura della controversia e dell’unica questione devoluta”, dal momento che al detto giudice erano state devolute tre questioni. La statuizione di integrale compensazione delle spese di lite (aggiunge la ricorrente) si risolve in una violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, impedendo il conseguimento di un risultato economicamente utile.

2. Nel secondo motivo, con denuncia di violazione delle stesse norme di cui al primo motivo, nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle tariffe forensi, approvate con D.M. n. 585 del 1995 e con D.M. n. 127 del 2004, oltre a vizi di motivazione, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito in L. 258,23 il valore della controversia, ai fini della individuazione della “fascia” tabellare da applicare per la (ri)liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, sia perchè quest’ultimo si era concluso con una sentenza di condanna generica – e la causa, quindi, era di valore indeterminabile – sia perchè la Corte di merito non ha indicato gli elementi – peraltro non evincibili da fatti qualificabili come notori – che supportano la determinazione del valore della causa nei termini sopra indicati.

3. Il ricorso non è fondato, 4. Analoghe censure sono già state esaminate e respinte da questa Corte in numerose decisioni relative a controversie con il medesimo oggetto (cfr. fra tante, Cass. nn.4939 e 4940 del 2011, n. 513 del 2010, nn. 5901, 11353, 13645, 17914 del 2009).

5. In ordine alla statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio d’appello, che il giudice a quo giustifica con la “natura della controversia e dell’unica questione devoluta”, deve ribadirsi che la ragione di tale compensazione è ricostruibile nel senso della considerazione, da parte dello stesso giudice, della proposizione dell’appello in relazione ad un accessorio minimo (interessi anatocistici) relativi a una domanda di merito già di modesta entità, posto che la questione relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado – seppure in sentenza esaminata con riferimento alle censure al riguardo svolte dall’appellante – doveva, comunque essere affrontata di ufficio dal giudice dell’impugnazione, dovendo costui procedere al loro nuovo regolamento in conseguenza della parziale riforma, in punto di merito, della sentenza di primo grado. Si aggiunga, sotto altro profilo, che l’esito del giudizio di secondo grado è stato molto parzialmente favorevole all’odierna ricorrente (significativamente il dispositivo della sentenza qui impugnata è di accoglimento dell’appello”per quanto di ragione”), si che del tutto insussistente è il presupposto (l’accoglimento integrale del gravame) che, secondo la ricorrente medesima, renderebbe ingiusto e irrazionale il regolamento delle spese con una pronuncia di totale compensazione.

6. Con riguardo, poi, alla questione di cui al secondo motivo, va tenuto presente che la richiesta di una sentenza di condanna generica non comporta di per sè l’indeterminabilità del valore della controversia (come sembra pretendere la ricorrente) , potendo ravvisarsi la indeterminabilità soltanto quando la causa non sia suscettibile di valutazione economica (tra tante, Cass. n. 1118 del 1985, n. 7757 del 1999).

7. Tanto precisato, la determinazione operata dalla Corte di merito appare pienamente giustificata sia con riferimento ad obiettivi e rilevanti dati di fatto – anno di spettanza della prestazione e numero delle giornate lavorate (104 nel 2000); contenuto delle tabelle salariali del contratto collettivo integrativo per la provincia di Bari; qualifica (operaio comune) dell’assicurata -sia con riferimento alla valutazione relativa all’entità dello scarto tra i due parametri da prendere a riferimento ( importo del salario medio convenzionale “congelato” al 1995 e importo del salario contrattuale per l’anno 2000), che il giudice d’appello ha ritenuto notoriamente contenuta, come aveva potuto direttamente constatare in tantissime cause aventi identico oggetto (e, spesso, riguardanti lavoratori con qualifica superiore a quella dell’appellante). Nè appare essersi fatto ricorso a una nozione di fatto notorio non conforme ai relativi principi, dovendosi qualificare come “fatto notorio” anche quello conosciuto in un determinata zona (c.d.

notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (cfr. Cass. n. 9001 del 2005, n. 4051 del 2007). Del resto, l’istituzione di sezioni specializzate – come quelle del lavoro e previdenza – negli uffici giudiziali è funzionale anche alla possibilità, per i giudici addetti alle stesse, di utilizzare massime di esperienza e fatti notori dei relativi settori di attività.

8. In conclusione il ricorso va rigettato.

9. Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportatevi dal D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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