Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17754 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/07/2017, (ud. 11/05/2017, dep.19/07/2017),  n. 17754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24148-2013 proposto da:

V.R., ((OMISSIS)), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA TILOTTA;

– ricorrente –

contro

V.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 175, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO ORLANDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1029/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 4 luglio 2012, ha rigettato l’appello proposto da V.R. avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 391 del 2007, e nei confronti di V.A..

1.1. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo che intimava a V.R. il pagamento di Euro 5.000,00 oltre interessi in favore del fratello V.A..

Il decreto era stato emesso sulla base della scrittura in cui l’opponente riconosceva di essere debitore del fratello A. per l’importo indicato, e faceva riferimento, quanto alla causale, alla compravendita stipulata in data 20 maggio 2004, in cui l’opponente aveva acquistato dai fratelli A., F., V. e M. le quote dell’immobile sito in (OMISSIS), al prezzo di Euro 30 mila, per il quale era stata rilasciata quietanza.

2. La Corte d’appello ha ritenuto che la scrittura azionata, coeva all’atto pubblico, contenesse la controdichiarazione riguardante la simulazione della quietanza di avvenuto pagamento integrale del prezzo della compravendita.

2.1. Secondo la Corte territoriale era ininfluente che l’appellato avesse dedotto il carattere simulato della quietanza soltanto in appello, trattandosi di mera difesa non soggetta a preclusione, ed era inammissibile la prova testimoniale richiesta dall’appellante in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, e quindi rinunciata.

3. Per la cassazione della sentenza V.R. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso V.A., che ha anche depositato memoria fuori termine.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo, con cui è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988,2730 e 2732 c.c., e si contesta l’erronea ricognizione ed applicazione degli istituti della confessione stragiudiziale e della promessa di pagamento. Il ricorrente assume, per un verso, che la quietanza rilasciata nel rogito del 20 maggio 2004 conteneva la confessione stragiudiziale dell’avvenuto pagamento del prezzo, e pertanto incombeva sulla controparte l’onere di provare la revoca della confessione nei limiti previsti dall’art. 2732 c.c., e, per altro verso, che la promessa di pagamento, contenuta nella dichiarazione da lui sottoscritta in pari data aveva soltanto l’effetto di dispensare il promissario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, ma non poteva incidere sulla efficacia della confessione.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e si contesta che la Corte d’appello non aveva rilevato la tardività dell’eccezione di simulazione, che era stata formulata per la prima volta in appello, e più radicalmente si assume la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sul rilievo che la questione della simulazione della quietanza non era stata allegata dalle parti.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente a partire dal secondo motivo che denuncia errores in procedendo, sono infondati.

3.1. Non sussiste violazione dell’art. 345 c.p.c. nè del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poichè la questione della simulazione della quietanza era immanente al thema decidendum fin dall’introduzione del giudizio. La domanda di pagamento, azionata in via monitoria da V.A. sulla base della scrittura in cui V.R. si riconosceva suo debitore, implicava la valutazione della quietanza rilasciata nel rogito per notaio C. del 20 maggio 2004, in considerazione dell’identità dell’obbligazione sottostante. La simulazione della quietanza era dunque fatto costitutivo della pretesa azionata da V.A., e pertanto la Corte d’appello, sulla base della devoluzione operata con l’atto di gravame, poteva e doveva esaminare la relativa questione (ex multis, Cass. 31/01/2012, n. 409).

3.2. Sul piano della valutazione sostanziale, risulta immune da censure la riqualificazione in termini di controdichiarazione operata dalla Corte d’appello, sulla base della ricostruzione della sequenza temporale e del collegamento tra il rogito, contenente la quietanza, e la scrittura privata sottoscritta da V.R., nella quale, previo richiamo testuale “all’atto di vendita ricevuto dal notaio C.G. in data odierna”, il sottoscrittore ha dichiarato di essere debitore “nei confronti del proprio fratello A., a saldo del prezzo della vendita, della somma di Euro 5.000,00 (…)”.

3.3. La Corte d’appello ha respinto la tesi prospettata dall’appellante, odierno ricorrente, secondo cui la dichiarazione sarebbe stata sottoscritta prima del rogito, e perciò sarebbe stata superata dalla quietanza, che è atto unilaterale recettizio contenente la confessione stragiudiziale del pagamento di una somma determinata. Come rilevato correttamente dalla Corte d’appello, il tenore letterale della scrittura, che fa riferimento “all’atto di vendita ricevuto (…) in data odierna”, non consente di collocare la scrittura ad una data antecedente al rogito.

3.4. L’accertamento così compiuto dalla Corte territoriale non viola nè applica falsamente le norme in tema di promessa unilaterale e di confessione, che non vengono in rilievo una volta sussunta la fattispecie concreta nel paradigma della controdichiarazione, quale atto di riconoscimento o accertamento della simulazione della quietanza.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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