Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17753 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 979/2008 proposto da:

F.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ZAMPINI Giuseppe, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/03/2007 r.g.n. 1510/06;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/06/2011 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.M. chiede la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino che, confermando la decisione di primo grado e condividendo le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta dal Tribunale, ha rigettato la domanda con la quale il ricorrente – esponendo che aveva lavorato alle dipendenze dell’ENEL s.p.a., con la mansione di manutentore di impianto, presso la centrale idroelettrica di (OMISSIS) dall’ottobre 1971 al luglio 1999 in una galleria rivestita con 3.510 mq di onduline Eternit, sostituite nel 1970 da una applicazione di 5 cm. di amosite (amianto bruno); che tale rivestimento era stato completamente rimosso nel periodo dal 1984 al 1989 con notevole dispersione di polvere; che il lavoro svolto lo aveva esposto all’inalazione di polveri di amianto per oltre dieci anni – aveva chiesto che venisse accertato, nei confronti dell’INPS, il suo diritto ai benefici previdenziali previsti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e successive modificazioni.

L’INPS resiste con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando genericamente violazione di norme di legge e/o vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, applicabile nel caso di specie, non subordina il beneficio contributivo al superamento della soglia fissata dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, il limite in questione essendo stato introdotto solo dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito dalla L. n. 326 del 2003.

2. Con il secondo motivo, denunciando ancora violazione di legge e vizi di motivazione, il ricorrente contesta le conclusioni della CTU, condivise dalla Corte territoriale, alla quale addebita di non aver preso in considerazione la circostanza della sua esposizione per oltre dieci anni (dal 1971 al 1984 e oltre) ad una concentrazione di fibre di amianto certamente superiore a 100/fibre litro per otto ore giornaliere, a causa dello sfaldamento (da cinque a due centimetri) di una superficie di amosite di 3.500 mq. in un ambiente chiuso e non areato quale era la galleria ove era collocata la turbina.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato alla stregua del principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e ribadito, in particolare, in controversie in tutto analoghe a quella in oggetto (vedi Cass. sent. n. 17632 del 2010, n. 4894 del 2010, n. 1828 del 2009), secondo cui il disposto della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 (come modificato dalla L. n. 271 del 1993, art. 1, comma 1), relativo all’attribuzione dell’ivi previsto beneficio contributivo ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso il diritto al beneficio in questione sussiste (solamente) in caso di esposizione ad una concentrazione media annua della sostanza nociva non inferiore a 0,1 fibre per centimetro cubo come valore medio su otto ore al giorno, dovendosi, a tal fine, prendere a riferimento i valori limite indicati, a scopo di prevenzione, dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 (vedi Cass. n. 400/2007, n. 19692/2007, n. 16256/2003, n. 10185/2002 e numerose altre conformi).

4. Parimenti infondato è il secondo motivo.

5.Correttamente, infatti, il giudice di appello ha valorizzato, ai fini della verifica del livello di esposizione e della sua durata, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado, evidenziando come alle osservazioni mosse dall’appellante fosse già stata data risposta dall’ausiliare tecnico, il quale, nella sua relazione, aveva spiegato che solo per un breve periodo (1984-1989) si era verificata una esposizione “qualificata” all’amianto dei manutentori d’impianto, a causa dei residui aerodispersi conseguenti alla prima bonifica effettuata, appunto, nel 1984, mentre, in precedenza, la concentrazione di fibre all’interno della cava, dovuta al distacco del materiale degradato in prossimità delle pareti, era irrilevante; si che – ha concluso la Corte di merito – non ricorreva, nella specie, il requisito della decennalità della esposizione “qualificata”, nei sensi richiesti dalla legge.

6. Questo apprezzamento di fatto non è stato adeguatamente censurato dal ricorrente, che si limita ad una generica critica di inadeguatezza dell’indagine sotto il profilo dei dati tecnici, tuttavia non precisando le ragioni per cui i dati indicati dal CTU fossero insufficienti e a quali elementi costui avrebbe dovuto fare riferimento. Di conseguenza, la censura si risolve in una inammissibile contrapposizione di una divergente valutazione in ordine allo stato dei luoghi, ai tempi di esposizione ed alle dispersioni delle polveri di amianto negli ambienti di lavoro in definitiva il ricorso deve essere respinto.

8. Nulla per le spese di questo giudizio, a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003, trattandosi di causa iniziata prima del 3 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA