Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17752 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/08/2020), n.17752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 19227-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI GROTTAROSSA n.

50, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MORI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M., cittadino del Bangladesh, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caltanissetta con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della sua famiglia di origine; allegava inoltre di aver contratto debiti e di aver venduto le poche proprietà familiari per pagare il costo del viaggio.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con il decreto qui impugnato il Tribunale di Catania rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.M. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento dello status di rifugiato disapplicando il principio del cd. onere della prova attenuato e limitandosi ad “un mero rilievo asettico dell’inadempimento dell’onere della prova da parte del richiedente”.

La censura è inammissibile in quanto non attinge in modo adeguato la valutazione di non credibilità della storia riferita dal richiedente, il quale -secondo quanto emerge dalla decisione impugnata – avrebbe narrato in sede di audizione dinanzi alla Commissione di aver lasciato il suo Paese per motivazioni economiche, ed avrebbe in seguito affermato, in sede giudiziale, di esser nato in India e di aver subito discriminazioni su base religiosa. Siddetta argomentazione avrebbe dovuto essere specificamente censurata dal ricorrente, che invece si limita a formulare una doglianza generica, non attinente al contenuto del decreto oggetto di impugnativa.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale non avrebbe applicato il regime del cd. onere probatorio attenuato, vigente nei giudizi finalizzati al riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito ha totalmente omesso di considerare la condizione interna al Paese di provenienza, omettendo in tal modo di attivare il suo potere-dovere di cooperazione istruttoria.

La censura è fondata.

La decisione impugnata, invero, non esamina in alcun modo la situazione interna del Bangladesh. Il giudice di merito si limita infatti ad affermare l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria perchè “… la storia personale dello S.M. appare poco credibile alla luce della discrasia tra le dichiarazioni risultanti dal verbale di udienza del 26.3.2019 e il contenuto del ricorso, nonchè rispetto al contenuto del verbale di audizione resa davanti la Commissione Territoriale, davanti alla quale, si ribadisce, ha allegato fatti del tutto diversi da quelli narrati innanzi il G.I. così da minare la base della sua credibilità” (cfr. pag.5 del decreto).

Sul punto, il Tribunale ha omesso di attivare il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 35-bis, comma 9, confondendo le varie forme di protezione sussidiaria previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 senza distinguere quelle di cui alle lettere a) e b) di tale norma -che presuppongono la sussistenza di condizioni individuali di esposizione al rischio di condanna a morte, di esecuzione della pena di morte, di tortura o altra pena o trattamento inumano o degradante, e quindi postulano una storia credibile- rispetto a quella prevista dalla lettera c), che invece presuppone soltanto l’esistenza di una “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, la quale va verificata a prescindere dalla credibilità del racconto.

Il Tribunale siciliano avrebbe dunque dovuto verificare la sussistenza, in Bangladesh, di una condizione di violenza generalizzata idonea ad integrare gli estremi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), accedendo alle cd. fonti qualificate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e dando conto, nella motivazione della sentenza, sia delle fonti consultate che delle specifiche informazioni da esse tratte, in modo da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887; conformi, Cass. Sez. 1, ordinanze n. 13450, n. 13451 e n. 13452, tutte del 17/05/2019 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimate). Nel caso di specie, la decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa non indica le fonti in concreto utilizzare dal giudice di merito nè il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, non consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione. Peraltro va evidenziato che a pag.4 del decreto il giudice di merito fa riferimento all’India, e non al Bangladesh, affermando erroneamente che il richiedente, che pacificamente è cittadino del Bangladesh, aveva dichiarato di provenire dall’India.

L’accoglimento del secondo motivo implica l’assorbimento degli ultimi due, la cassazione del decreto impugnato nei limiti della censura accolta ed il rinvio della causa al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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