Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17751 del 06/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17751 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sentenza con motivazione
semplificata

sul ricorso proposto da:

TERESI Giuseppe (TRS GPP

65A09 G273E), rappresentato

e

difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avvocato
Davide Lo Giudice, ed elettivamente domiciliato in Roma,
via Alberico II n.

4, presso

lo studio legale

dell’Avvocato Giuliana Sapienza;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro pro

tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

Data pubblicazione: 06/08/2014

e

controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta
emesso il 19 novembre 2012 e depositato in data 8 marzo
2013.

udienza del 10 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Lucio Capasso, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato 1 1 11 marzo 2011
presso la Corte d’appello di Caltanissetta, Teresi
Giuseppe ha chiesto la condanna del Ministero
dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo
per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo
da lui instaurato dinnanzi al TAR della Sicilia con
ricorso depositato in data 5 novembre 2003 e non ancora
definito alla data di presentazione della domanda;
che l’adita Corte d’appello dichiarava improcedibile
la domanda di equa riparazione in considerazione della
circostanza che la parte istante non aveva mai presentato
nel giudizio presupposto alcuna istanza di prelievo ai
sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto legge n. 112 del
2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

che Teresi Giuseppe ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato a dug motivi, cui
ha resistito, con controricorso, l’amministrazione
intimata.

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di gravame il ricorrente,
lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e
4 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 54, commi 1 e 2,
del decreto legge n. 112 del 2008, si duole che la Corte
territoriale abbia erroneamente ritenuto mancante la
presentazione dell’istanza di prelievo, all’opposto
depositata in data 24 febbraio 2011, e, in via gradata,
abbia comunque escluso la proponibilità della domanda di
indennizzo anche per il periodo anteriore al 25 giugno
2008;
che con il secondo motivo Teresi Giuseppe, lamentando
un difetto di motivazione, censura il provvedimento
gravato laddove ometterebbe di fornire chiarimenti
sull’esclusione della proponibilità della d4manda per il
solo periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto
legge n. 112 del 2008 e non indicherebbe la differenza
esistente tra l’istanza di fissazione di udienza

3

Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione

depositata in atti e l’istanza di prelievo disciplinata
all’art. 54 citato;
che il primo motivo è inammissibile;
che le censure veicolate dal ricorrente si connotano

denunciarsi con il mezzo della revocazione ordinaria ai
sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ.;
che, invero, l’avere il decreto impugnato affermato,
come in effetti si legge nella motivazione, che non era
stata presentata alcuna istanza di prelievo nel giudizio
presupposto e che quest’ultimo era stato introdotto
dinanzi al Tar Palermo in data 5 novembre 2001, evidenzia
che, secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe
deciso sulla base di fatti processuali che non trovavano
effettivo riscontro negli atti di causa;
che, pertanto, poiché le affermazioni contenute nel
decreto gravato sono prive di ogni profilo valutativo,
atteso che prescindono dall’analisi delle risultanze
processuali, tali censure non appaiono espréssione di un
possibile errore di valutazione, bensì si risolvono nella
denuncia di un mero errore di percezione, consistente
nell’affermazione di una realtà fattuale processuale in
manifesto contrasto con quella effettiva, non censurabile,
dunque, in questa sede;

come errori revocatori, che dunque avrebbero dovuto

che per effetto della dichiarazione di inammissibilità
del primo motivo resta in parte assorbito l’esame del
secondo mezzo, con il quale il ricorrente si lamenta che
la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato la

atti presentata nelle more del giudizio presupposto;
che l’ulteriore censura, concernente la mancata
considerazione, ai fini dell’indennizzabic lità, della
irragionevole durata del giudiziop presupposto sino alla
data del 25 giugno 2008, è manifestamente infondata;
che con riferimento alle istanze di equa riparazione
per processi amministrativi pendenti, come nel caso di
specie, alla data del 16 settembre 2010, il nuovo testo
dell’art. 54, coma 2, del decreto legge n. 112 del 2008
condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo,
anche per il periodo anteriore, alla Presentazione,
nell’ambito del giudizio presupposto, dell’istanza di
prelievo;
che, in sostanza, per effetto delle modifiche
apportate dal decreto legislativo recante l’approvazione
del codice del processo amministrativo, in vigore dalla
data testé indicata, per i processi pendenti, a quella
data, davanti al giudice amministrativo, in cui si assume
essersi verificata la violazione del diritto alla
ragionevole durata, la domanda di equa riparazione, ai

natura dell’istanza di fissazione di udienza depositata in

sensi della legge n. 89 del 2001, non è proponibile se,
nel giudizio presupposto, non sia stata presentata
l’istanza di prelievo, senza che sia possibile operare una
distinzione tra porzioni di durata dell’unico processo

del testo originario del citato art. 54 o delle sue
modifiche (Cass. n. 3740 del 2013);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazioile, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, risultando il presente giudizio esente dal
pagamento del contributo unificato, non sussistono le
condizioni per la dichiarazione della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore Importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
integralmente rigettata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al rimborso delle spese del giudizio di cgssazione, che
liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10
giugno 2014.

amministrativo in ragione del momento di entrata in vigore

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