Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17750 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 29/07/2010), n.17750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M., domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MENICHELLA LAMERICO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/01/2006 R.G.N. 4412/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CEREO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la domanda, proposta da R.M. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’assicurato al rinnovo dell’assegno di invalidità in precedenza percepito, rinnovo che era stato rifiutato dall’istituto previdenziale innanzitutto in relazione alla mancanza del requisito contributivo.

La Corte territoriale, premesso che lo stesso INPS aveva ammesso che il requisito contributivo era maturato solo nel 1999 e cioè dopo l’avvenuto raggiungimento, da parte dell’assicurato, del sessantacinquesimo anno di età, oltre il quale è precluso il riconoscimento del beneficio previdenziale oggetto della domanda, osservava che, trattandosi di lavoratore autonomo, la sussistenza del requisito contributivo poteva basarsi unicamente su contributi versati prima della maturazione del diritto alla prestazione. Nè poteva ritenersi che al R. spettasse l’accredito di contributi figurativi per il tempo in cui lo stesso aveva fruito dell’assegno di invalidità che poi non era stato riconfermato, atteso che i contributi figurativi possono essere accreditati soltanto in ipotesi particolari specificamente previste dalla legge, fra le quali non era ricompresa quella in esame.

Per la cassazione di tale sentenza R.M. propone ricorso affidato ad un unico motivo. L’INPS è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione della L. n. 222 del 1984, art. 4, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere la mancanza, in capo all’assicurato, del requisito contributivo. In sostanza la censura riguarda la statuizione secondo cui doveva escludersi l’applicabilità, nel caso di specie, della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale, in precedenza, lo stesso ricorrente aveva fruito dell’assegno di invalidità, poi revocato.

Il ricorso è infondato.

Risulta dal ricorso che il R. ha fruito dell’assegno ordinario di invalidità dal 1 maggio 1986 fino alla revoca disposta a seguito della sua domanda di conferma della prestazione proposta in data 22 maggio 1995.

La Corte territoriale, premesso che, per la sussistenza della prestazione in esame, occorre, ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 4 – che richiama sul punto la R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, n. 2), convertito in L. n. 1272 del 1939, come sostituito dalla L. n. 218 del 1952, art. 2 – la sussistenza di almeno cinque anni di contribuzione e di almeno tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data della domanda di prestazione, ha ritenuto la carenza, nel caso di specie, del requisito contributivo, tenuto conto, in particolare, della circostanza che, essendo il R. iscritto nella gestione autonoma dei coltivatori diretti, il requisito contributivo doveva necessariamente sussistere sulla base di versamenti effettuati prima della maturazione del diritto alla prestazione.

La decisione della Corte territoriale viene censurata dal ricorrente con riferimento alla statuizione secondo la quale non poteva applicarsi alla fattispecie in esame la contribuzione figurativa relativamente al periodo nel quale lo stesso aveva fruito della prestazione (e quindi prima della revoca della stessa).

La censura è priva di pregio atteso che la normativa applicabile al caso di specie non consente l’attribuzione dei contributi figurativi.

La L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 6, prevede che siano considerati utili i periodi di godimento dell’assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, soltanto con riferimento al requisito contributivo di cui al secondo comma dell’art. 4 della stessa legge, che si riferisce esclusivamente ai lavoratori subordinati (con esclusione, peraltro, degli operai dell’agricoltura). Non è pertanto applicabile ai lavoratori autonomi e, in particolare ai coltivatori diretti come il R.. Nè può applicarsi alla fattispecie in esame la disposizione di cui al citato art. 1, comma 10, che disciplina il diverso istituto della conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

Nulla deve essere disposto in materia di spese del giudizio di cassazione atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte dell’INPS, rimasto intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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