Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17750 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 25/08/2020), n.17750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20421-2019 proposto da:

O.O.J., ammesso al patrocinio a spese dello e

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano con studio in

Civitanove Marche, via Fermi n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), rappresentato ope legis

dall’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende,

domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, 12;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3045/2018 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 19/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

-il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da O.O.J., nato in (OMISSIS), avverso la sentenza di rigetto dell’appello dallo stesso articolato nei confronti della decisione del tribunale che confermava l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quelli per il rilascio del permesso per motivi umanitari;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di essere cittadino nigeriano, proveniente da un villaggio dell’Edo State dove aveva sempre vissuto con la famiglia, di essere sposato e di avere due figli; di essere di religione cristiana; dichiarava di essere fuggito dal suo paese dopo essere stato violentemente picchiato da alcuni uomini mentre era insieme al suo patner, con cui aveva scoperto il suo orientamento omosessuale; a seguito dell’aggressione si era risvegliato in ospedale dove aveva appreso dalla moglie che il suo amico era stato ucciso e che coloro che lo avevano picchiato gli avevano anche incendiato la casa;

– la corte territoriale respingeva la domanda di protezione evidenziando che il racconto presentava lacune probatorie che non consentivano di ravvisare il fondato timore per il richiedente di essere esposto a persecuzione personale o a grave danno;

– la corte escludeva altresì la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria con riguardo a tutte le possibili fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– infine, la corte negava che fosse stata allegata ovvero che risultava dimostrata una specifica situazione soggettiva di vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi;

– l’intimato Ministero resiste ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 per la mancata applicazione del principio dell’onere probatorio attenuato;

-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 4 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria;

– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la corte territoriale erroneamente escluso, in capo al richiedente, la sussistenza di condizioni di vulnerabilità rilevanti ai fini della protezione umanitaria;

– il primo motivo di ricorso è fondato;

– il richiedente la protezione internazionale deve allegare i fatti costitutivi della protezione ed essi debbono essere vagliati dal giudice secondo una procedimentalizzazione legale che indica i criteri cui il giudice deve attenersi ed ai quali corrisponde l’obbligo di motivare la conclusione (cfr. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8);

– inoltre, tale valutazione è ispirata al beneficio del dubbio, come si ricava dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nel senso che, pur a fronte di elementi non suffragati da prove, il giudice può considerarli veritieri ove ritenga che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett.a), ovvero abbia fornito idonea motivazione della mancanza degli elementi significativi (lett.b), ovvero abbia fornito dichiarazioni non contrastanti con le informazioni generali e e specifiche pertineneti al caso di specie (lett.c), ovvero abbia presentato la domanda di protezione prima possibile (lett. d) e risulti attendibile dai riscontri effettuati (lett. e);

– trovano in questo modo regolamentazione specifica i c.d. principi dell’onere probatorio attenuato e quello del potere-dovere di cooperazione officiosa del giudicante, cui è demandato di colmare le lacune informative sulle condizioni generali del Paese di origine del richiedente (cfr. Cass. 7333/2015; id.14998/2015);

– orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha ritenuto di ravvisare nelle allegazioni del richiedente delle lacune probatorie, emerse sin dall’audizione avanti alla Commissione territoriale; tuttavia, il giudice d’appello non ha dato conto nè di quali esse siano, nè delle considerazioni che hanno giustificato il mancato ricorso al beneficio del dubbio ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 nonchè all’acquisizione d’ufficio di infomazioni tramite le fonti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 circa l’attuale situazione della Nigeria e dell’Edo State, in particolare;

– il motivo di censura va dunque accolto e la decisione sul punto va cassata;

– l’esame degli altri motivi resta assorbito nella decisione di accoglimento che attiene alla preliminare valutazione dei fatti allegati (cfr. Cass. 28663/2013);

– in definitiva, perciò, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che la riesaminerà alla luce dei principi sopra enunciati e che provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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