Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17750 del 06/08/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17750 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PETITTI STEFANO
equa riparazione
sentenza con
motivazione semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AURIEMMA Giovanna (RMM GNN 61D43 F924S), rappresentata e
difesa, per procura speciale
a margine del ricorso,
dall’Avvocato Francesco Caccioppoli,
presso lo studio del
quale in Roma, via Bruno Buozzi n. 51, è elettivamente
domiciliata;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro
tempore,
pro
rappresentato e difeso dall’Avvoca t ura generale
dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– resistente –
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Data pubblicazione: 06/08/2014
avverso il decreto R.G. n. 51657/2009 della Corte
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d’appello di Roma, depositato in data .2-0—gi-u*o 24911..
–
–
–
–
Udita la relazione della causa svolta lella pubblica
udienza del 30 maggio 2014 dal Consigliere r i elatore Dott.
sentito l’Avvocato Francesco Caccioppoli;
sentito
il Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Rosario Giovanni
Russo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Roma, Auriemma Giovanna chiedeva la condanna
del Ministero della giustizia al pagamento dei danni non
patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata di un
giudizio civile di scioglimento di comunione ereditaria,
iniziato nel 1989, deciso in primo grado con sentenza del
4 dicembre 2003, pendente in appello alla data di
proposizione della domanda di equa riparazione;
che, l’adita Corte d’appello dichiarava improponibile
il ricorso sul rilievo che la ricorrente non aveva
provveduto alla notifica alla controparte del ricorso e
del decreto di fissazione dell’udienza, e che la stessa
aveva chiesto poi un nuovo termine allegando che l’avviso
di fissazione dell’udienza risultava inviato al
dominus e
non al domiciliatario, mentre risultava dagli atti che la
Stefano Petitti;
comunicazione dell’avviso di fissazione era stata inviata
a mezzo fax come da richiesta della ricorrente;
che per la cassazione di questo decreto Auriemma
Giovanna ha proposto ricorso affidato a tre motivi;
controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai
fini della eventuale partecipazione all’udienza di
discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo la ricorrente lamenta
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 4,
della legge n. 89 del 2001, per avere l’adita Corte
d’appello negato la concessione di un nuovo termine e
dichiarato il ricorso improponibile, applicando in via
analogica l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità in materia di rito del lavoro (Cags., S.U., n.
20604 del 2008);
che con il secondo motivo la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della
CEDU e della legge n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte
d’appello avrebbe erroneamente negato il suo diritto
d’accesso all’equa riparazione considerando spirato il
che l’intimato Ministero non ha resistito con
termine per la proposizione del ricorso a causa della
mancata notificazione di cui al primo motivo;
che con il terzo motivo la ricorrente propone
eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3,
non consente la rinnovazione degli atti nel c a so di omessa
notifica del ricorso introduttivo, per contrasto con
l’art. 6, par. l, della CEDU, e con l’art. 117, primo
comma, Cost.;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che, invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di
recente affermato il principio, che il Collegio condivide,
per cui “in materia di equa riparazione per durata
irragionevole del processo, il termine per la notifica del
ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla
controparte non è perentorio, non essepdo previsto
espressamente dalla legge. Ne consegue che: il giudice,
nell’ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso
e del decreto di fissazione dell’udienza, può, in difetto
di spontanea costituzione del resistente, concedere al
ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio,
entro il quale rinnovare la notifica” (Casg., S.U., n.
5700 del 2014);
che, dunque, la mancata notificazione del decreto alla
controparte nel termine di quindici giorni non costituisce
•
••••
comma 4, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui
motivo di inammissibilità del ricorso, e il giudice può
concedere un nuovo termine al ricorrente per la notifica
alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza;
dichiarare improponibile il ricorso, in gpanto sarebbe
stata possibile la concessione di un nuovo termine;
che il secondo e il terzo motivo rimangono assorbiti
dall’accoglimento del primo;
che, dunque, accolto il primo motivo di ricorso,
assorbiti gli altri, il decreto impugnato deve essere
cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma perché,
in diversa composizione, proceda a nuovo esame della
domanda;
che il giudice di rinvio provvederà anche in relazione
alle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
accoglie
assorbiti gli altri;
il primo motivo di ricorso,
cassa il decreto impugnato e rinvia
la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione,
alla Corte d’appello di Roma, in diversa comppsizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il 30 maggio 2014.
che ha, pertanto, errato la Corte d’appello nel