Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1775 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. I, 27/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 27/01/2020), n.1775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31525-2018 r.g. proposto da:

K.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Alessandra Ballerini, con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale

dell’Università n. 11, presso lo studio dell’Avvocato Emiliano

Benzi;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 19.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova – decidendo sull’appello proposto da K.I., cittadino (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 29.12.2016 dal Tribunale di Genova (con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria e umanitaria) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, l’appello.

La corte di merito ha ricordato che il richiedente aveva narrato: i) di essere nato e vissuto a (OMISSIS) e di essersi allontanato dalla Nigeria perchè, in seguito al decesso del padre (che faceva parte della setta degli (OMISSIS)), si era rifiutato di entrare a farne parte, quale suo discendente; li) di aver cagionato la morte di uno dei componenti della setta, allorquando quest’ultimi erano entrati nella sua abitazione di notte per prelevarlo con la forza; iii) di essersi trasferito con la famiglia ad (OMISSIS), per non essere rintracciato e di aver trovato la propria moglie e il figlio uccisi ed una lettera non firmata, con cui era stato minacciato di morte.

La corte territoriale ha, dunque, ritenuto: a) non fondata la doglianza in ordine alla valutazione di non credibilità del richiedente, in quanto il Tribunale non si era limitato a riproporre pedissequamente le ragioni esposte dalla Commissione, ma aveva condotto al contrario un approfondito esame del richiedente e del racconto di quest’ultimo della vicenda personale; b) condivisibile la valutazione di genericità del racconto, espressa dal tribunale, che aveva posto il narrato del richiedente, a confronto con le informazioni ricavabili dalle COI, dalle quali emergeva che la setta degli (OMISSIS) non esegue sacrifici umani, rivestendo, invece, la natura di una sorta di “massoneria”, che cercai suoi adepti tra persone potenti e non persone umili e scarsamente scolarizzate come il ricorrente. La corte di merito ha, inoltre, evidenziato – in ordine al riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione alla situazione della Nigeria – che l’azione del gruppo terroristico di (OMISSIS) è confinata solo nella parte nord del Paese e, comunque, non coinvolge l'(OMISSIS), dal quale proviene il richiedente. La corte ha, infine, evidenziato che, in relazione ai presupposti applicativi per il rilascio del permesso per motivi umanitari, anche quest’ultima tutela non era riconoscibile, in considerazione dell’inattendibilità del racconto e perchè lo sforzo di integrazione del richiedente e l’eventuale prestazione di attività lavorativa non potevano, di per sole, giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, proprio in quanto il ricorrente era un migrante economico.

2. La sentenza, pubblicata il 19.3.2018, è stata impugnata da K.I. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo ed unico motivo la parte ricorrente – lamentando violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 11 Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 in relazione all’art. 5, comma 6 T.U. Imm. e al D.P.R. n. 399 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter) nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e violazione dell’art. 19 T.U. Immigr. – si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Si osserva che la sentenza non indaga le particolari condizioni di vulnerabilità oggettiva e soggettiva per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo necessario un legame causale tra la condizione di vulnerabilità del richiedente e la violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza. Si evidenzia, ancora, che in Nigeria è conclamata la violazione dei diritti umani e che oltre la metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà, impendendo corruzione e malaffare al cittadino di ottenere adeguata tutela da parte delle autorità locali. Ne consegue che, in caso di rientro, il richiedente si troverebbe in condizioni di assoluta vulnerabilità, non avendo più la famiglia ed essendo soggetto al rischio di subire una persecuzione da parte della setta degli (OMISSIS).

2. Il ricorso è inammissibile.

La parte ricorrente non censura in alcun modo la ratio principale della decisione, sottesa al diniego della reclamata protezione umanitaria, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto, con ciò rendendo anche le ulteriori censure proposte non ricevibili.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA