Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1775 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1775 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 16658-2012 proposto da:
DEMAIO ROCCO, MINUTOLO ANNUNZIATA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso
lo studio dell’avvocato FERDINANDO SALMERI, che li
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
2017
4082

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO,
LUCIA PUGLISI, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 24/01/2018

- con troricorrente –

avverso
D’APPELLO

la

sentenza n.
di

REGGIO

1203/2011
CALABRIA,

della CORTE
depositata

il

07/07/2011 R.G.N. 532/2006.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 7.7.2011, la Corte d’appello di Reggio
Calabria ha confermato la statuizione di primo grado che aveva rigettato
la domanda di Rocco Demaio e Annunziata Minutolo volta a conseguire
la rendita ai superstiti pretesa in relazione all’infortunio mortale occorso

che avverso tale pronuncia Rocco Demaio e Annunziata Minutolo hanno
proposto ricorso per cassazione, deducendo un ,motivo di censura;
che l’INAIL ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti lamentano omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo, in relazione agli artt. 85 e 106, T.U. n. 1124/1965, 2727 e
2697 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che fosse stato in specie
dimostrato che essi vivevano a carico del figlio deceduto, nel senso che
costui contribuiva in modo efficiente al loro sostentamento;
che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio
secondo cui in tanto si può censurare una sentenza di merito di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica
apportata dall’art. 2, d.lgs. n. 40/2006, e anteriore alla novella di cui
all’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con I. n. 134/2012) in quanto il fatto
su cui la motivazione è stata omessa o è stata resa in modo insufficiente
o contraddittorio sia autonomamente decisivo, ossia potenzialmente tale
da portare la controversia ad una soluzione diversa, l’indagine di questa
Corte dovendo spingersi fino a stabilire se in concreto sussista codesta
sua efficacia potenziale (cfr. da ult. Cass. n. 7916 del 2017);
che nella specie i ricorrenti non hanno addotto alcun fatto la cui
considerazione da parte del giudice avrebbe di per sé condotto ad un
diverso e a sé favorevole giudizio, limitandosi a evidenziare una serie di
circostanze meramente indiziarie risultanti da documentazione acquisita
agli atti (e precisamente lo stato di famiglia, la certificazione rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate da cui risulta che essi non hanno prodotto
redditi e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestanti la loro
vivenza a carico del de cuius) che non potrebbero non essere valutate
comparativamente con le altre che la Corte territoriale ha valorizzato ai

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al loro figlio, Annunziato Demaio;

fini del decidere (ciò che, peraltro, la Corte ha debitamente fatto alle
pagg. 2-3 della sentenza impugnata, sia pur pervenendo a conclusioni
non condivise dai ricorrenti);
che, anche prima della modifica apportata all’art. 360 n. 5 c.p.c. dall’art.
54, d.l. n. 83/2012, cit., la censura di vizio di motivazione non può

operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della
parte, né per suo tramite si può proporre un preteso migliore e più
appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione
degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al
libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di tale convincimento (cfr. da ult. ancora Cass. n. 7916 del
2017, cit.);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;
che i ricorrenti non vanno condannati alla rifusione delle spese di lite,
essendo stata la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art.
152 att. c.p.c. acclarata nel corso del giudizio di appello (cfr. pag. 3
della sentenza impugnata);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18.10.2017.

essere volta a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti

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