Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1775 del 20/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2022, (ud. 16/09/2021, dep. 20/01/2022), n.1775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18987-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7311/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto parzialmente l’appello della Banca nazionale del lavoro s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso della stessa contribuente contro l’avviso di liquidazione che aveva intimato a quest’ultima il pagamento della somma di Euro 71.067,00, a titolo di imposta di registro dovuta per l’ordinanza ingiuntiva n. 19635/2012, emessa il 6 dicembre 2012 dal Tribunale di Roma, a favore della stessa B.N. L. s.p.a..

La contribuente non si è costituita.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Preliminarmente, il Collegio rileva che dalle ricevute di accettazione e consegna delle notifiche a mezzo p.e.c. del ricorso erariale risulta che queste ultime sono state eseguite nei confronti della contribuente e presso un indirizzo riferibile personalmente a quest’ultima. Tuttavia dalla relativa relata le stesse notifiche risultano dirette ai due difensori della contribuente, senza riferimento all’eventuale elezione di domicilio degli stessi presso la sede legale di quest’ultima. Elezione che, invece, è menzionata nell’epigrafe del ricorso, ma è difforme da quella indicata nell’intestazione della sentenza impugnata.

Tanto premesso, allo stato le uniche notifiche prodotte, in base alle ricevute versate in atti, risultano comunque eseguite nei confronti della parte personalmente, benché essa fosse assistita in appello da due difensori, e sono pertanto nulle e da rinnovare.

P.Q.M.

Ordina il rinnovo della notifica del ricorso, da eseguirsi presso i difensori della parte costituiti in appello, entro 60 gg dalla comunicazione di questa ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022

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