Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17749 del 19/07/2017

Cassazione civile, sez. II, 19/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17749

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11090-2013 proposto da:

I.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato

PASQUALE VARONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.A., P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA R. CAVERNI 6, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA

SANTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSARIO FISICHELLA;

– controricorrenti –

e contro

S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1693/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con distinte citazioni I.L. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo G. e P.A. nonchè S.C. affinchè fosse pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. sentenza di trasferimento in favore dei convenuti di un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS). Tale richiesta traeva origine dalla scrittura privata del 3 aprile 2002 con la quale il ricorrente aveva promesso di vendere a G. e P.A. che si erano impegnati ad acquistare, il sopraindicato lotto di terreno per l’importo pattuito di Euro 92962,24, dei quali solo Euro 7746,85 versati al momento della stipula, nonostante l’anticipata immissione in possesso. Secondo l’attore, i signori P. si erano rifiutati di addivenire alla stipula del definitivo, così come di versare l’importo dovuto, entro il termine previsto. Si erano costituiti i convenuti deducendo che la mancata stipula non era loro imputabile perchè alcune particelle promesse erano intercluse e alcune non erano state portate in successione, circostanza che precludeva la possibilità di assicurare la pienezza nel possesso del fondo. Gli stessi, da un lato invocavano l’operatività dell’art. 1453 c.c., e dall’altro si dichiaravano pronti a stipulare l’atto, contestando la domanda attrice e chiedendo accertarsi l’inadempimento dei promittenti venditori. Il Tribunale, accertava l’inadempimento del Pecoraro alla stipula del contratto definitivo, ma rigettava la domanda attrice ex art. 2932 c.c., cui la controparte aveva aderito per la mancata produzione del certificato di destinazione urbanistica del terreno.

Avverso detta sentenza interponeva appello I. eccependone la nullità per violazione del diritto di difesa di entrambe le parti per avere il primo giudice rilevato d’ufficio una questione, quale quella della mancata produzione del documento urbanistico, che avrebbe dovuto sottoporre alle parti nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. e, in ogni caso, per non aver rimesso la causa sul ruolo e sottoposto la questione alle parti, emettendo invece una sentenza “a sorpresa”.

L’appellante si doleva del rigetto della domanda volta ad ottenere l’ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. e della compensazione delle spese di lite solo per la metà, come risultante dalla parte dispositiva della sentenza, in contraddizione con quanto affermato nella parte motiva.

Nelle conclusioni del giudizio di appello, l’appellante dava atto che, in data di 14 aprile 2010, le parti avevano stipulato il contratto definitivo di compravendita e sul punto chiedeva la cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per la condanna degli appellati al pagamento degli interessi maturati sul prezzo pagato e decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo, oltre alla condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

La Corte d’Appello dichiarava la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda l’obbligo di stipula del definitivo. Inoltre, rilevava che il motivo di appello formulato da I. nell’atto introduttivo era relativo soltanto alla omessa emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. e che non vi era alcuna richiesta del pagamento degli interessi sulle somme da corrispondere, domanda introdotta soltanto al momento delle conclusioni. Inoltre rilevava che il primo giudice non aveva affrontato le questioni concernenti il pagamento del prezzo e degli interessi ritenute assorbite rispetto al rigetto della domanda ex art. 2932 c.c..

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile la domanda di emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., in quanto soggetta alla sola disciplina delle ordinanze revocabili e modificabili e non autonomamente appellabili. Con riferimento alle spese, invece, in base al criterio della soccombenza virtuale valutava che la declaratoria di nullità del preliminare, per quanto errata perchè non conforme al dovere di esercitare i poteri d’ufficio al fine di acquisire il certificato di destinazione urbanistica, era comunque addebitabile ad entrambe le parti che avrebbero dovuto sollecitare l’esercizio di tale potere secondo un criterio di normale diligenza. Pertanto era giusta la compensazione delle spese.

Quanto alle spese del giudizio d’appello le poneva interamente a carico dell’appellante considerato che gli appellati erano rimasti contumaci e che non vi era alcuna soccombenza.

Tutto ciò premesso propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo I.L., cui resistono con controricorso P.A. e P.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso attiene a violazione e falsa applicazione degli artt. 327,329 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorrente evidenzia che la sentenza è errata in quanto la parte appellante aveva già riproposto la domanda sul pagamento degli interessi sin dal primo grado di giudizio e non c’era alcuna acquiescenza alla sentenza ai sensi del’art. 329 c.p.c.. Anche perchè la sentenza non aveva dei capi autonomi rispetto ai quali si rendesse possibile l’acquiescenza della parte. Pertanto, avendo il ricorrente richiesto sin dal primo grado il pagamento del prezzo e degli interessi su di esso maturati, tale domanda era indiscutibilmente collegata da un nesso di consequenzialità logica prima ancora che giuridica, con l’emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c. e dunque il ricorrente era legittimato a richiedere il pagamento degli interessi maturati sul prezzo pagato tardivamente dai signori Pecoraro, interessi decorrenti dal termine ultimo originariamente previsto per la stipula del preliminare (30 luglio 2004) fino alla data di effettiva stipula dello stesso (14 aprile 2010) per un ammontare pari a Euro 6407.

Il motivo è fondato.

In primo grado il ricorrente ha agito oltre che per l’esecuzione in forma specifica del preliminare ex art. 2932 c.c. anche per ottenere il pagamento del prezzo del terreno promesso in vendita come adempimento anticipato, secondo quanto pattuito nel preliminare medesimo. La sentenza del Tribunale di Palermo, nel rigettare la domanda principale ex art. 2932 c.c. per la mancanza del certificato di destinazione urbanistica del terreno, ha ritenuto assorbite le questioni sul pagamento anticipato del prezzo e degli interessi dalla dichiarazione di nullità del contratto preliminare.

Il ricorrente, nel ricorso in appello, oltre a ribadire la richiesta di esecuzione in forma specifica del preliminare con il pagamento degli interessi, ha nuovamente chiesto che si accertasse l’inadempimento dei signori P. rispetto all’obbligazione assunta nel contratto preliminare di pagare la somma di Euro 85.215,39 alla data del 30 luglio 2004 indipendentemente dalla stipula del definitivo e, per l’effetto, si emettesse ingiunzione di pagamento nei confronti dei predetti per la metà della somma pari a Euro 42.607,69, maggiorata degli interessi fino alla data del soddisfo.

Successivamente, dopo la stipula del contratto di vendita del terreno con i signori P., il ricorrente, nelle conclusioni del giudizio d’appello, ha chiesto la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c., insistendo per la condanna degli appellati al pagamento degli interessi maturati sul prezzo pagato e decorrenti dalla data in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo, oltre che sulle spese di entrambi i giudizi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “A fronte di questioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato, avendole ritenute assorbite da un’altra decisione di carattere logicamente preliminare, l’appellante che questa preliminare decisione impugni non ha l’onere di proporre anche uno specifico motivo di gravame concernente le questioni assorbite. Un siffatto motivo di gravame risulterebbe in realtà privo di oggetto, proprio perchè fa difetto una statuizione contro cui appuntare specifiche doglianze: sicchè, in simili casi, l’appellante che intenda tener ferme anche le domande in ordine alle quali non v’è stata pronuncia non ha altro onere che quello di riproporre dette domande all’attenzione del giudice di secondo grado, nel rispetto dell’art. 346 c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 21641 del 2005).

Nella specie il ricorrente ha assolto tale onere riproponendo la domanda sugli interessi, sia nel ricorso introduttivo in appello che nelle conclusioni del medesimo giudizio. Nella parte in fatto dall’impugnata sentenza, infatti, si legge che l’appellante aveva chiesto di dare esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. al contratto preliminare del 3 aprile 2002, pronunciando sentenza costitutiva del contratto definitivo al pagamento in favore dell’appellante del prezzo e degli interessi maturati e maturandi fino alla data del soddisfo e del conseguente trasferimento della proprietà del fondo rustico sito in (OMISSIS) contrada (OMISSIS) e riportato in catasto terreni del Comune di (OMISSIS), nonchè al foglio (OMISSIS).

In presenza di una reiterata e tempestiva domanda del ricorrente di pagamento degli interessi sul prezzo del terreno promesso in vendita ha errato, la Corte d’appello, nel dichiarare nuova e, quindi, inammissibile la domanda sugli interessi perchè formulata solo nelle comparse conclusionali.

Ne consegue che la sentenza deve essere cassata affinchè la medesima corte d’appello si pronunci sulla domanda relativa al pagamento degli interessi dovuti sul prezzo da pagare in ordine al contratto preliminare di cui è causa.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso attinente alla violazione ed errata applicazione degli artt. 1223,1224,1282,1284 e 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente in base alle norme citate non era tenuto ad addurre alcuna motivazione in merito alla propria istanza di condanna al pagamento degli interessi, essendo la stessa complementare alla condanna al pagamento del prezzo.

Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione ed errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento anche di tale motivo relativo alla ripartizione dell’onere delle spese di lite, in quanto la relativa censura è diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, è destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto dalla sentenza impugnata, a seguito del quale la liquidazione delle spese delle precorse fasi del giudizio va effettuata dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3069 del 2017 Rv. 642575).

In conclusione, il ricorso va accolto, limitatamente al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, la quale procederà ad un riesame della causa uniformandosi agli enunciati principi e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, e dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione seconda Civile, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA