Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17748 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/07/2017),  n. 17748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21815-2013 proposto da:

K.A., ((OMISSIS)), K.R. ((OMISSIS)),

K.N. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato MARGARETH

AMITRANO, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERT HOFMANN,

MICHAEL DORNER;

– ricorrenti –

contro

KR.PA., ((OMISSIS)), assistito dall’Amministrato di

Sostegno Avv. P.S., ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati GERHART GOSTNER, MARTIN PLIEGER, EMANUELE COGLITORE;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 138/2012 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO –

SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 14/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

Fatto

RILEVATO

che:

– K.A., K.R. e K.N. hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di Kr.Pa. e del suo amministratore di sostegno avv. P.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento (Sezione distaccata di Bolzano) di cui in epigrafe, che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da essi proposta nei confronti degli odierni controricorrenti, con la quale avevano chiesto l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sulla scrittura privata datata 29.12.1989, stipulata tra gli altri – dal defunto padre K.C.;

– Kr.Pa. e P.S., quest’ultimo nella qualità, hanno resistito con controricorso, proponendo – a loro volta – ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– i ricorrenti hanno personalmente rinunciato al ricorso e la rinuncia, sottoscritta dai loro difensori, è stata accettata dalla parte intimata, con atto sottoscritto anche dai loro difensori;

– alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo va dichiarato estinto e, stante l’accettazione della rinuncia, nulla va statuito sulle spese;

– con l’estinzione del giudizio va disposta, ai sensi dell’art. 2668 c.c., comma 2, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;

– essendovi stata rinuncia al ricorso, non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato (cfr. Cass., Sez. 6 – 1, n. 23175 del 12/11/2015).

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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