Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17747 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 29/07/2010), n.17747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAA’ DI

BRUNO 4, presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO ORAZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMINELLI CARLO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presse l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, PREDEN SERGIO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 161/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 07/03/2007 r.g.n. 1410/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.G., quale erede di B.C., premesso in fatto che il de cius era titolare di pensione cat. IO (invalidità ordinaria) n. (OMISSIS) erogata dall’INPS; di essere titolare di pensione di reversibilità erogata dall’INPS cat. SO n. (OMISSIS);

che il de cuius era stato dipendente del Ramo Industriale del Porto di Genova ove aveva svolto la mansione, per il periodo dal (OMISSIS), di “brasatore”; che il de cuius, era stato, per il sopra citato periodo, esposto alle polveri di amianto presenti nell’ambiente di lavoro ove egli aveva operato (bordo nave in riparazione e allestimento e officina a terra nell’ambito di tutto il porto di Genova) e derivanti dalle tipiche lavorazioni di manipolazione di detto materiale; che detta esposizione era stata accertata dall’INAIL che, in data antecedente al 02.10.2003, aveva emesso la dichiarazione individuale di esposizione; di avere presentato all’INPS domanda di ricostituzione e/o riliquidazione del trattamento pensionistico allegando all’uopo la citata certificazione INAIL per ottenere i benefici previsti dalla L. n. 257 del 1992; che la procedura amministrativa esperita nei confronti dell’INPS si era conclusa negativamente; che la reiezione da parte dell’INPS era illegittima alla luce sia del dato normativo sia dell’orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, con particolare riferimento a coloro che, come il de cuius, godevano, al momento dell’entrata in vigore della legge de qua, di pensione di invalidità; che, infatti, la prova dell’esposizione ad amianto quanto al superamento della cd.

soglia limite – era documentalmente raggiunta tramite la produzione della relativa certificazione emessa dall’INAIL e che la sussistenza del diritto ad ottenere i benefici in questione era confermata, tra le altre, da Cass. n. 13786 del 07.11.2001, che aveva affermato che l’unico elemento discriminante da tenere in considerazione per la individuazione dei destinatari della legge de qua è rappresentato solo ed esclusivamente dalla circostanza che il ricorrente fosse o meno titolare, con decorrenza anteriore alla entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 – 28 aprile 1992 – di pensione di vecchiaia o di anzianità. Solo coloro che a detta data già godevano di pensione di anzianità o vecchiaia non erano destinatari dei benefici.

Tanto premesso la ricorrente concludeva chiedendo fosse dichiarato il diritto alla rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificata dalla L. n. 271 del 1993, e successive modifiche in relazione al periodo lavorativo del de cuius dedotto come esposto ad amianto e conseguentemente fosse dichiarato il diritto alla rivalutazione, mediante l’applicazione del coefficiente 1,5, ai fini contributivi e pensionistici, dell’intero suddetto periodo e per l’effetto fosse dichiarato tenuto e condannato altresì l’INPS a riliquidare e/o ricostituire a favore della ricorrente il trattamento pensionistico in godimento.

2. L’INPS si costituiva in giudizio opponendosi alle domande attore e chiedendone il rigetto.

3. Il tribunale di Genova, giudice di primo grado, con sentenza n. 2369 depositata in data 17.11.2005, accoglieva la domanda e condannava l’INPS a rivalutare l’anzianità contributiva del dante causa in relazione al periodo dal (OMISSIS) al (OMISSIS) mediante l’applicazione del coefficiente del 1,5. Condannava inoltre l’INPS a provvedere alla riliquidazione della pensione di reversibilità in godimento alla ricorrente, nella misura di legge ed in virtù dell’incremento della predetta anzianità contributiva, con il pagamento delle differenze maturate a far data dalla decorrenza della pensione, oltre interessi legali. Condannava poi l’INPS alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite.

4. Avverso detta sentenza, l’INPS ricorreva alla Corte di appello di Genova.

La B. si costituiva in giudizio resistendo all’impugnazione.

La Corte adita pronunciava sentenza n. 161/07 del 2 febbraio – 7 marzo 2007, accogliendo l’appello dell’INPS e quindi respingendo la domanda della B..

5 Contro tale sentenza la B. propone ricorso per cassazione.

L’INPS ha depositato solo procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, sostenendo che il beneficio della rivalutazione contributiva spetta anche ai pensionati di invalidità che abbiano maturato l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

2. Il ricorso è fondato.

La questione posta dalla ricorrente è già stata esaminata da questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2005, n. 15311; Cass., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8915) che ha accolto analoghi ricorsi.

3. La Corte territoriale afferma che l’attuale ricorrente, al momento di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, aveva compiuto l’età pensionabile, e quindi la prestazione di invalidità di cui erano in godimento, si era trasformata in pensione di vecchiaia, per cui la medesima era fuori dell’ambito di tutela della legge invocata.

Tale tesi è da disattendere, secondo quanto già rilevato da questa Corte nelle citate pronunce.

Infatti – come già osservato da questa Corte (cfr. in particolare Cass., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8915, che ha cassato analoga pronuncia della Corte d’appello di Genova) nessuna disposizione prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia; al contrario, la possibilità di mutamento del titolo di pensione, anche nei casi di espressa domanda dell’assicurato – e cioè la possibilità di ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia – è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza; la questione è stata da ultimo risolta in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8433 del 2004, hanno appunto composto il contrasto che si era determinato.

Tuttavia, proprio per la mancanza di qualsiasi previsione espressa della legge, non può ipotizzarsi la trasformazione “automatica” della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.

Al contrario, che al momento di compimento dell’età pensionabile la pensione di invalidità non si trasformi automaticamente in pensione di vecchiaia, lo conferma la L. n. 638 del 1983, art. 8 comma 1, di conversione del D.L. n. 463 del 1983, ove prevede che i limiti di reddito prescritti per godere della pensione di invalidità non operano quando il titolare abbia compiuto l’età pensionabile, così ammettendo che, anche dopo il compimento dell’età, permane il diritto alla pensione di invalidità.

E’ quindi indispensabile, secondo la regola generale che presiede alla pensione di vecchiaia, la espressa domanda dell’interessato. La necessità di inoltrare domanda per la pensione di vecchiaia era invero prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 62, convertito in L. 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18; lo si desume dal fatto che la data della domanda determinava la decorrenza della prestazione, questa infatti maturava dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

La disciplina fu poi innovata ad opera della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6, nel senso che la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, il che però non fa venire meno la necessità della domanda, che viene considerata come presupposto, contemplando detta disposizione la facoltà dell’assicurato di chiederne la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Mette infine conto ricordare che il diritto al beneficio della maggiorazione per cui e causa, prevista per l’esposizione ad amianto, non richiede lo svolgimento di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio – anche per le spese del presente giudizio – ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Torino, che seguirà il principio per cui “Sono esclusi dal beneficio per esposizione all’amianto solo i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, i quali – prima di tale data – avessero sia compiuto l’età pensionabile, sia proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia ed avessero, sempre prima dell’operatività della L. n. 257 del 1992, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia medesima”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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