Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17747 del 19/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 19/07/2017, (ud. 09/03/2017, dep.19/07/2017),  n. 17747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6683-2013 proposto da:

SCATOLIFICIO MENICHETTI SRL, (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101,

presso lo studio dell’avvocato MARIO PISELLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANTONIO MAURO PIFFERI;

– ricorrente –

contro

ARTE E GRAFICA 91 DI T.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 836/2012 del GIUDICE DI PACE di MODENA,

depositata il 11/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Piselli Mario difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Modena, con sentenza depositata in data 11 settembre 2012 pronunciata in sede di rinvio da Cassazione n. 17369 del 2008, ha accolto l’opposizione proposta da Arte e Grafica 91 di T.S. avverso il decreto ingiuntivo n. 77 del 2004, emesso per il pagamento di Euro 500,28 oltre spese a favore di Scatolificio Menichetti s.r.l. a titolo di corrispettivo della fornitura di merce, ed ha condannato la società opposta alla restituzione dell’importo di Euro 4.428,33.

2. Con la prima pronuncia, oggetto dell’annullamento, il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione di Arte e Grafica, pur avendo rilevato che l’opponente aveva legittimamente rifiutato la merce perchè in quantitativo maggiore rispetto a quello ordinato (1.300 scatole a fonte di ordine per 1.000).

2.1. La sentenza è stata annullata da Cassazione n. 17369 del 2008 per l’insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo.

2.2. Il giudice del rinvio ha condiviso le argomentazioni svolte nella parte motiva della sentenza annullata, ed ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Scatolificio Menichetti s.r.l., sulla base di un motivo. E’ rimasta intimata Arte e Grafica 91 di T.S..

3.1. Il ricorso, inizialmente chiamato per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 c.p.c. e ss., è stato rinviato all’udienza pubblica per assenza di evidenza decisoria, tenuto conto del mutamento del regime di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, intervenuto nel corso del giudizio rescindente, per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che la questione che aveva determinato il rinvio alla pubblica udienza, disposto con l’ordinanza interlocutoria in data 11 giugno 2015 per mancanza di evidenza decisoria, è stata risolta da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11844 del 2016, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario”.

2. Il ricorso, che è stato correttamente proposto dinanzi a questa Corte Suprema, ed è pertanto ammissibile sotto il profilo della individuazione del giudice dell’impugnazione, risulta inammissibile nel contenuto.

3. Con l’unico motivo è infatti denunciata, sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’infedele esecuzione da parte del giudice di rinvio dei compiti affidatigli con la pronuncia di annullamento.

3.1. La doglianza così prospettata non rientra all’evidenza nel vizio di motivazione, tanto più a seguito della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 1 – applicabile al presente ricorso ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il giorno 11 settembre 2012, sul punto cfr. Cass. 18/12/2914, n. 26654).

Secondo il diritto vivente, la modifica normativa ha comportato che lo specifico vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, e restringe la censurabilità complessiva del percorso argomentativo del giudice al cosiddetto minimo costituzionale, e cioè alla carenza assoluta di motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

Nel caso in esame, la società ricorrente non censura affatto l’omesso esame in un fatto storico, principale o secondario, nè la carenza assoluta di motivazione, bensì la violazione da parte del giudice del rinvio del principio di diritto asseritamente enunciato nella sentenza di annullamento, che avrebbe dovuto essere dedotta sub specie di violazione dell’art. 384 c.p.c..

A tale assorbente rilievo, che attiene alla formulazione della doglianza in sè considerata, si può aggiungere che l’annullamento della prima decisione è stato pronunciato per l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, senza enunciazione di principio di diritto, e che pertanto il giudice di rinvio neppure poteva ritenersi vincolato nel senso prospettato dalla ricorrente.

I limiti del giudizio di rinvio hanno una diversa ampiezza a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto, oppure abbia cassato l’impugnata decisione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Mentre nella prima ipotesi (cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto), rimanendo inalterata la base di fatto su cui interviene la sentenza di annullamento, è inibito al giudice di adottare una qualificazione giuridica del rapporto controverso diversa da quella stabilita da quella sentenza, di modo che detto giudice, ove non si conformi al principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema, commette violazione dell’art 384 c.p.c., comma 1, nella seconda ipotesi, invece, in cui la sentenza di annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta dalla pronuncia di appello, il giudice di rinvio può riesaminare i fatti accertati, accertarne anche altri ed adottare, quindi, in relazione ai nuovi presupposti obbiettivi, diversi da quelli su cui era basata la sentenza cassata, una diversa qualificazione giuridica del rapporto, pervenendo ad una decisione, che non è vincolata alle direttive del supremo collegio (giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. 14/06/2006, n. 13719).

4. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto difese in questa sede. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2017

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