Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17747 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17747
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25949-2018 proposto da:
Y.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato VALENTINA SASSANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA UTG
TORINO/NOVARA;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 23764/2017 del TRIBUNALE di TORINO,
depositato il 03/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con decreto n. 3934 del 03/08/2018, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da Y.A. – cittadino nigeriano, di etnia Yoruba e religione cattolica – avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, negando la protezione sussidiaria e umanitaria da questi invocata;
2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
3. l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. va accolto il primo motivo – con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), per non avere il tribunale fissato l’udienza di comparizione, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione dei colloqui avanti la competente Commissione territoriale – alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019);
6. resta assorbito il secondo motivo, che prospetta vizi di legge e censure motivazionali con riguardo al disconoscimento della protezione sussidiaria;
7. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Torino – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 luglio 2019