Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17746 del 29/08/2011

Cassazione civile sez. lav., 29/08/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 29/08/2011), n.17746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20363/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARRIERI Mario, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

e sul ricorso 21385/2007 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4542/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2006 R.G.N. 3454/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega CARRIERI MARIO;

Udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 luglio 2006, la Corte d’appello di Roma, accoglieva il gravame proposto dalla M., dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro stipulato con la società Poste Italiane il 26 maggio 1999 (confermando invece la legittimità del primo contratto stipulato il 17 marzo 1998 e ad aprile prorogato sino al 30 maggio 1998);

l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da tale data, condannando la società Poste al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di offerta delle prestazioni lavorative.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la società Poste Italiane, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la M., contenente ricorso incidentale, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c..

1. – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 1362 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, lamentando che la corte territoriale non aveva correttamente valutato che le parti sociali, a seguito dell’ampia delega loro conferita dall’art. 23 L. cit., erano libere di prevedere nuove e diverse ipotesi di assunzione a termine rispetto a quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, e non potevano ritenersi soggette ad alcun limite temporale sino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, e relativa norma transitoria.

Ad illustrazione del motivo formulava il prescritto quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, infatti, non ha ritenuto le pattuizioni collettive, in tema di individuazione di nuove ipotesi di contratto a tempo determinato L. n. 56 del 1987, ex art. 23, soggette ai requisiti di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, ma solo che esse avessero inteso prevedere un limite temporale alle specifiche esigenze organizzative legittimanti le assunzioni a termine di cui al c.c.n.l. 26 novembre 1994 e successivi accordi integrativi.

L’assunto è pienamente conforme al consolidato orientamento di questa Corte.

Occorre infatti osservare che l’assunzione a termine è stata effettuata in base all’accordo 25 settembre 1997, integrativo del c.c.n.l. 26 novembre 1994, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell’ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, secondo il quale le parti si davano atto che, fino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trovava nella situazione di cui al punto che precede (clausola “madre”, di cui sopra) dovendo affrontare di processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa. Successivamente, l’accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16 gennaio 1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 1998.

In data 27 aprile 1998 viene stipulato un Accordo modificativo dell’art. 14 c.c.n.l., comma 4 (si tratta del c.c.n.l. 26.11.1994), con il quale, oltre ad estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l’azienda dopo l’avvenuta trasformazione in S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che l’Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30 aprile 1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l’accordo relativo al Part-time “Addendum all’art. 7 c.c.n.l. 26 novembre 1994”, con il quale viene modificata l’originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell’accordo sottoscritto in data 25 settembre 1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31 dicembre 1998.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n. 13458, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1074, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2345, Cass. 2 marzo 2006 n. 4603) che negando che le parti collettive, con l’accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso, neppure se considerati come meramente ricognitivi.

In particolare, se il contratto del 25 settembre 1997 non prevedesse alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all’Azienda di stipulare i contratti a termine – essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione – non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine risulta indicato; una diversa interpretazione escluderebbe qualunque effetto sia all’accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l’azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo “attuativo” del 16 gennaio 1998, giacchè nulla ci sarebbe stato da “attuare” e nulla da “riconoscere” dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest’ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998, ovvero che la società sarebbe stata specificamente legittimata a ricorrere ai contratti a termine “oltre” la data fissata.

Ne consegue l’illegittimità dei contratti a termine stipulati, per la causale in questione e come nel caso oggetto del presente giudizio, oltre il 30 aprile 1998.

2. -Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella mancata valutazone, ai fini del riconosciuto risarcimento del danno, della possibilità che la dipendente avesse espletato attività retribuita presso terzi una volta cessato di fatto il rapporto con la società Poste Italiane, come da questa eccepito, chiedendo quindi alla Corte, nel quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., se in tal caso il giudice di merito avesse dovuto comunque procedere ad istruttoria sul punto, anche valutata la Soggettiva difficoltà della parte di acquisire precisa conoscenza degli elementi su cui fondare la prova a supporto delle proprie domande ed eccezioni – e segnatamente la prova dell’aliunde perceptunf’, per cui il giudice avrebbe dovuto “valutare le richieste probatorie con minore rigore rispetto all’ordinario, ammettendole ogni volta che le stesse possano comunque raggiungere un risultato utile ai fini della certezza processuale e rigettandole (con apposita motivazione) solo quando gli elementi somministrati dal richiedente risultino invece insufficienti ai fini dell’espediente richiesto”.

Il motivo è inammissibile, non risultando dalla lettura della sentenza impugnata, e neppure del presente ricorso (ove, in contrasto col principio dell’autosufficienza non è riportato nè allegato l’atto di costituzione in appello), che la società abbia eccepito la percezione di un aliunde perceptum da parte del dipendente.

In ogni caso rinammissibilità discende anche dalla sua astrattezza, non contenendo alcun riferimento all’errore di diritto pretesamente commesso dal giudice di merito. Per tale ragione è inammissibile anche la richiesta, contenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c., di applicazione in materia dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5,6 e 7.

Ed invero, a prescindere da ogni altra considerazione, va evidenziato che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

3. -Venendo ad esaminare il ricorso incidentale, avente ad oggetto la ritenuta legittimità della proroga disposta al primo contratto, in violazione dei principi di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2.

Il ricorso è infondato.

Tale tesi, che, invero, è stata implicitamente respinta dalla Corte d’Appello (la quale ha affermato la legittimità di tale primo contratto – prorogato – ed ha dichiarato che il rapporto dì lavoro a tempo indeterminato si è costituito a far data dal secondo contratto, con termine illegittimo), è stata più volte disattesa da questa Corte in casi analoghi (ex plurimis, Cass. 24 settembre 2007 n. 19696), sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (ritardi ai quali fa ampio riferimento la sentenza e la stessa società nel controricorso al ricorso incidentale).

4. – I ricorso debbono essere pertanto respinti.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2011

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