Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17746 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 29/07/2010), n.17746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.M., N.G., S.D., L.

L., V.E., in qualità di figlio erede di C.

E.; C.C., C.M., CA.MA.,

moglie e figli in qualità di eredi di C.G.; C.

A., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CESIRA FIORI, 32, presso lo studio dell’avvocato LICCIARDELLO ORAZIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMINELLI CARLO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 942/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/10/2006 r.g.n. 448/05 + 2;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato LICCIARDELLO ORAZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. N.M. ed altri con separati ricorsi al giudice del lavoro di Chiavari alcuni ed altri Giudice del lavoro di Genova esponevano di essere titolari di pensione categoria IO (invalidità ordinaria) – o eredi degli aventi diritto per quelli ormai deceduti – erogata dall’INPS e di avere lavorato per i periodi per ciascun ricorrente indicato in ricorso esposto al rischio amianto come documentato dalla certificazione INAIL prodotta agli atti di causa.

Ciò posto, chiedevano venisse rivalutato il periodo di esposizione all’amianto ai sensi della L. n. 257 del 1992.

Il Tribunale di Chiavari (per alcuni) e quello di Genova (per altri) respingevano le domande, rilevando come alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 i ricorrenti fossero sì pensionati di invalidità ma avessero già raggiunto l’età pensionabile sicchè non potevano essere considerati lavoratori.

2. Avverso tali decisioni hanno proposto appello i pensionati che ritengono erronee le pronunce in quanto ciò che rilevava era il mero dato formale costituito, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, della titolarità di una pensione di invalidità, piuttosto che di anzianità o vecchiaia o inabilità. Rilevava inoltre che nel 1992 la normativa consentiva di esercitare l’opzione e di trattenersi a lavorare sino al 62′ anno sicchè doveva considerarsi non il fatto storico che i ricorrenti non prestavano attività lavorativa ma la mera potenzialità di poter lavorare.

L’INPS si è costituito ed ha chiesto la conferma delle pronunce.

La Corte d’appello di Genova, disposta la riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, respingeva gli appelli con sentenza del 29 settembre – 8 ottobre 2006.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione i pensionati. Resiste non controricorso l’INPS.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza per violazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, sostenendo che il beneficio della rivalutazione contributiva spetta anche ai pensionati di invalidità che abbiano maturato l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

2. Il ricorso è fondato.

La questione posta dai ricorrenti è già stata esaminata da questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2005, n. 15311; Cass., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8915) che ha accolto analoghi ricorsi.

3. La Corte territoriale afferma che gli attuali ricorrenti, al momento di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992, avevano compiuto l’età pensionabile, e quindi la prestazione di invalidità di cui erano in godimento, si era trasformata in pensione di vecchiaia, per cui i medesimi erano fuori dell’ambito di tutela della legge invocata.

Tale tesi è da disattendere, secondo quanto già rilevato da questa Corte nelle citate pronunce.

Infatti – come già osservato da questa Corte (cfr. in particolare Cass., sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8915, che ha cassato analoga pronuncia della Corte d’appello di Genova) nessuna disposizione prevede la sua automatica trasformazione in pensione di vecchiaia; al contrario, la possibilità di mutamento del titolo di pensione, anche nei casi di espressa domanda dell’assicurato – e cioè la possibilità di ottenere, al compimento dell’età pensionabile, la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia – è stata per anni oggetto di contrasto in dottrina e in giurisprudenza; la questione è stata da ultimo risolta in senso affermativo dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8433 del 2004, hanno appunto composto il contrasto che si era determinato.

Tuttavia, proprio per la mancanza di qualsiasi previsione espressa della legge, non può ipotizzarsi la trasformazione “automatica” della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.

Al contrario, che al momento di compimento dell’età pensionabile la pensione di invalidità non si trasformi automaticamente in pensione di vecchiaia, lo conferma la L. n. 638 del 1983, art. 8, comma 1, di conversione del D.L. n. 463 del 1983, ove prevede che i limiti di reddito prescritti per godere della pensione di invalidità non operano quando il titolare abbia compiuto l’età pensionabile, così ammettendo che, anche dopo il compimento dell’età, permane il diritto alla pensione di invalidità.

E’ quindi indispensabile, secondo la regola generale che presiede alla pensione di vecchiaia, la espressa domanda dell’interessato. La necessità di inoltrare domanda per la pensione di vecchiaia era invero prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 62, convertito in L. 6 aprile 1936, n. 1155, come modificato dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18; lo si desume dal fatto che la data della domanda determinava la decorrenza della prestazione, questa infatti maturava dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

La disciplina fu poi innovata ad opera della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6, nel senso che la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, il che però non fa venire meno la necessità della domanda, che viene considerata come presupposto, contemplando detta disposizione la facoltà dell’assicurato di chiederne la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Mette infine conto ricordare che il diritto al beneficio della maggiorazione per cui è causa, prevista per l’esposizione ad amianto, non richiede lo svolgimento di attività lavorativa alla data di entrata in vigore della legge.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio – anche per le spese del presente giudizio – ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Torino, che seguirà il principio per cui “Sono esclusi dal beneficio per esposizione all’amianto solo i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257 del 92, i quali – prima di tale data – avessero sia compiuto l’età pensionabile, sia proposto domanda per trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia ed avessero, sempre prima dell’operatività della L. n. 257 del 1992, tutti i requisiti per godere della pensione di vecchiaia medesima.”

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

 

 

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