Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17746 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/08/2020), n.17746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20261/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Corfinio 23,

presso lo studio dell’avvocato Davide Lodi, rappresentato e difeso

dagli avvocati Francesco Del Stabile, Mariangela Di Biase;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso, depositata il

21/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal CDott. onsigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato da S.M. avverso il decreto del Tribunale di Campobasso che, decidendo sull’impugnazione del diniego al riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria adottata dalla Commissione territoriale di Salerno, ha confermato il rigetto di tutte le richieste;

– il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino della Guinea e di essere fuggito, a seguito dell’uccisione dei genitori e del figlio della coppia che lo aveva ospitato insieme alla sorella avvenuta nell’ambito di scontri religiosi accaduti nel (OMISSIS), e che temeva il rimpatrio per il timore di essere ucciso dai cristiani locali;

– la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso è chiesta sulla base di tre motivi;

– il Ministero si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della convenzione di Ginevra nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, in relazione alla mancato riconoscimento dei presupposti per lo status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il tribunale erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– con il terzo motivo si contesta la motivazione apparente e contraddittoria nonchè l’omesso esame di circostanze decisive e la violazione dell’obbligo di valutare la credibilità del ricorrente in relazione all’obbligo di cooperazione istruttoria;

– il primo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono entrambi alla valutazione di credibilità e sono infondati;

– il tribunale ha infatti disatteso entrambe le richieste di status di rifugiato e di protezione sussidiaria argomentando la conclusione alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, previsti sia con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, sia con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 dello stesso D.Lgs. (cfr. Cass. 15794/2019);

– ciò posto, ove, come nel caso in esame, il vaglio ha dato esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine;

– il secondo motivo è, invece, fondato poichè nel decreto impugnato manca del tutto la motivazione sulla richiesta di protezione umanitaria, non potendosi, stante la diversità dei suoi presupposti rispetto ad altre forme di protezione, ravvisare una pronuncia implicita;

– in conseguenza dell’accoglimento del motivo, il decreto va cassato in relazione ad esso, con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinge il primo e di terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA