Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17746 del 03/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25371-2018 proposto da:
N.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIORGIO DE SERIIS;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto N. R.G. 1499/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositato il 21/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con il decreto n. 9351 del 21/07/2018 il Tribunale di Ancona Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea -ha respinto il ricorso proposto dal cittadino nigeriano N.V. contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, negando le invocate forme di tutela internazionale, sussidiaria e umanitaria;
2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;
3. il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;
4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
5. nell’unico motivo proposto – rubricato “violazione, falsa appliakione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, laddove la Corte di Appello territoriale farebbe derivare l’obbligo di documentare le circostanze rese ed allegate alla istanza di protezione internazionale” – si legge che il tribunale “nulla dice sulla precisa descrizione dedotta in giudizio dal ricorrente sulle condizioni di pericolo che impediscono la permanenza nel paese di origine dettate dalle persecuzioni politiche subite”, che “non può essere affermata quindi la mancanza di riscontri che inficerebbero la credibilità della narrazione della vicenda nè può essere tacciato di vaghezza e genericità il racconto di un richiedente asilo” e che “parimenti carente appare la motivazione del mancato riconoscimento della cosiddetta protezione sussidiaria e/o umanitaria, poichè il tribunale sul punto – con motivarne chiaramente contraddittoria – non tiene conto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (sentenza 17 / 27 / 2009” in base alla quale “sarebbe sufficiente – in sostanza – richiamare il grado di violenza del conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente asilo per giustificare la misura della concessione della protezione sussidiaria e/o umanitaria”;
6. il ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, in quanto ridotto, come visto, ad una approssimativa contestazione della motivazione adottata dal tribunale – in realtà ampia, approfondita e coerente, sia sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, sia sul rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario – che non tiene conto dei nuovi parametri fissati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile catione temporis), i quali richiedono l’indicazione del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, del “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, del “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/2018);
7. in ogni caso, con riguardo agli errores in iudicando genericamente prospettati, va ribadito che: i) la ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – chiamato espressamente a valutare se le dichiarazioni dello straniero siano coerenti e plausibili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – come tale censurabile in cassazione solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 3340/2019); ii) non può lamentarsi la mancata attivazione ex officio dei poteri istruttori D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 8, comma 3, e ex art. 27, comma 1-bis, con riguardo a circostanze non dedotte ai fini della protezione invocata (Cass. 3016/2019, 30105/2018, 33096/2018, 28862/2018); iii) ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), l’accertamento della sussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale” – da interpretare in conformità alle fonti Eurounitarie normative (dir. 2004/83/CE, dir. 2011/95/UE) e giurisprudenziali (Corte giust. 18/12/2014; 17/02/2009, Elgafaji; 30/01/2014, Diakitè) – implica un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei richiamati limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 30105/2018, 32064/2018);
8. non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, in assenza di difese del Ministero intimato, nè per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (ex multis, Cass. 28433/2018, 13935/2017, 9938/2014).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 03 luglio 2019