Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17745 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/08/2020), n.17745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19868/2019 proposto da:

S.A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede, 44,

presso lo studio dell’avvocato Barbara Antuoni, rappresentato e

difeso dall’avvocato Sabrina Sbiroli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce, depositata il

15/05/2019;

lette le conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– S.A.S., cittadino della (OMISSIS), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Lecce avverso il diniego del riconoscimento della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Lecce;

– l’adito tribunale ha respinto tutte le domande e avverso detta statuizione S.A.S. propone il presente ricorso per cassazione affidato ad undici motivi cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il provvedimento impugnato respinto la domanda di protezione umanitaria senza esaminare le circostanze allegate dal richiedente;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, per non avere il tribunale vagliato la domanda di protezione umanitaria sulla scorta di dati aggiornati sulla situazione generale del paese di origine del richiedente;

– con il terzo motivo si censura il provvedimento per non avere applicato correttamente i criteri volti a stabilire la credibilità dell’istante in relazione alla requisito del rischio di “danno grave” rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

– con il quarto motivo si censura l’omesso esame da parte del tribunale della situazione effettiva del paese di provenienza del richiedente attivando i poteri di cooperazione istruttoria;

– con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative che fissano i criteri legali volti a stabilire la credibilità del richiedente la protezione;

– con il sesto motivo si denuncia la errata valutazione operata dal Tribunale di Lecce in ordine al “danno grave” rilevante quale presupposto della protezione sussidiara;

– con il settimo motivo si censura la mancata valorizzazione dei reports Internazionali sul Sistema giudiziario e sulla corruzione della polizia locale in Guinea;

– con l’ottavo motivo si denuncia la mancata istruttoria sulla richiesta di protezione sussidiara;

– con il nono motivo si censura la motivazione in relazione alla violazione dei parametri di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ai fini della valutazione della ritenuta inattendibilità del richiedente;

– con il decimo motivo si censura la nullità del provvedimento per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come inserito dal D.L. n. 13 del 2017 convertito con mod. nella L. n. 46 del 2017, per non avere dato corso alla richiesta audizione del richiedente;

– con l’undicesimo motivo si invoca, in relazione alla fattispecie concreta l’applicazione del principio di irretroattività con riferimento alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con la L. n. 132 del 2018 (in vigore dal 5 ottobre 2018) alla disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– per ragioni di rilevanza logica appare necessario procedere all’esame prioritario del decimo motivo del ricorso che è fondato;

– costituisce principio consolidato quello secondo il quale in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, come inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio (cfr. Cass. 17717/2018; Cass. 27182/2018; id. 32029/2018; id. 2817/2019; id. 5973/2019, id. 14148/2019);

– come argomentato da questa corte il mancato deposito della videoregistrazione è di per sè elemento integrativo della fattispecie disciplinata dell’art. 35 bis, comma 11, ed è sufficiente a far sì che operi l’obbligo per il giudice di disporre udienza;

– ebbene, con tale principio non risulta essersi confrontato il Tribunale di Lecce avendo argomentato sulla base di un orientamento della Corte di giustizia incentrato sulla interpretazione della direttiva comunitaria, trascurando di coordinare la stessa con la normativa nazionale di attuazione nel cui contesto si giustifica la previsione dell’utilizzabilità della videoregistrazione nell’ambito del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della protezione internazionale o delle altre forme previste;

– va dunque accolto il motivo di doglianza;

– l’accoglimento del motivo è assorbente rispetto all’esame degli altri motivi che attengono a questioni sulle quali il giudice si pronuncerà all’esito dell’audizione del richiedente;

– in ragione dell’accoglimento del decimo motivo va quindi cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il decimo motivo, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA