Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17745 del 03/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 03/07/2019), n.17745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25367-2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO VILLANOVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 763/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto n. 4609 del 28/06/2018, il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso proposto da J.A., cittadino gambiano di religione cattolica, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta, di diniego della tutela invocata (status di rifugiato, in subordine protezione sussidiaria o umanitaria);

2. avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, preceduti da due questioni di legittimità costituzionale;

3. l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. va preliminarmente disattesa la richiesta di sollevare le prospettate questioni di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione dell’art. 77 Cost. (con riguardo ai profili di necessità e urgenza) e del D.L. 13 del 2017, art. 6, per contrasto con gli artt. 3,10,24,111,113,117 Cost., con gli artt. 6 e 13 Cedu e con l’art. 47 Carta diritti fondamentali dell’UE (con riferimento al rito camerale), essendo sufficiente al riguardo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. 17717/2018, 1771-7/9(11i3, 27700/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019; cfr. Corte giust. 26/07/2017, Moussa Sacko);

6. va invece accolto il primo motivo, con cui si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), “però omessa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, nonostante l’indi3ponibilità di videoregistrazione”, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio”, in quanto “tale interpretatone è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (ex plurimis, Cass. nn. 17717, 24100, 27780, 28424, 28996, 29210, 29731, 32531, 32869, 32870 del 2018; nn. 202, 215, 531, 536, 1672, 2066, 2068, 2069, 2070 del 2019);

8. resta assorbito l’esame degli ulteriori due motivi, relativi all’utilizzo dei poteri istruttori officiosi ed alla credibilità dei fatti narrati;

9. il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli – sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 03 luglio 2019

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