Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17744 del 29/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 29/07/2010), n.17744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211,

presso lo studio dell’avvocato CAPECCI FRANCESCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIANNI BISSOCOLI, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/04/2008 r.g.n. 92/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato CAPECCI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 24.10.2005 al Tribunale di Chiavari P.E. esponeva di essere titolare di pensione integrativa aziendale erogata dall’INPS ai sensi della L. n. 26 del 1987, art. 13, di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio Autonomo del Porto di Genova fino al pensionamento avvenuto in data 1.9.1994, di essere stato esposto al rischio amianto come certificato dall’INAIL. Tanto premesso chiedeva che gli venissero riconosciuti i benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e che l’INPS venisse condannato alla rivalutazione della pensione in godimento.

L’INPS si costituiva ed eccepiva l’inapplicabilità del beneficio richiesto alla pensione integrativa di cui era titolare il ricorrente.

Il Tribunale respingeva la domanda sul rilievo che il ricorrente era titolare di pensione integrativa e che per tale tipo di pensione non poteva trovare applicazione la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

L’appello proposto dal lavoratore veniva respinto dalla Corte di Appello di Genova con sentenza depositata il 15 aprile 2008 in base alle seguenti considerazioni: a) i dipendenti del Consorzio Autonomo del Porto di Genova (ora Autorità Portuale di Genova) sono iscritti oltre che all’A.G.O. anche ad un Fondo di previdenza, la cui fonte normativa è costituita dalle “Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile” approvate con Decreto 1.3.1978 del Ministero della Marina Mercantile e la cui gestione è affidata all’INPS dalla L. n. 26 del 1987, art. 13; b) i requisiti di età e di anzianità previsti dalle citate Norme transitorie” ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico sono diversi da quelli previsti dall’A.G.O; c) ove il dipendente, come nel caso di specie, al momento del pensionamento abbia maturato il diritto alla sola pensione consortile, l’INPS eroga l’intera pensione consortile sino alla eventuale maturazione della pensione A.G.O. e, successivamente, la sola differenza tra la pensione consortile e la pensione INPS; d) le pensioni integrative, quale è quella consortile goduta dal ricorrente, determinando un trattamento di miglior favore rispetto a quello ordinario, costituiscono un sistema normativo autonomo e speciale rispetto a quello dell’A.G.O; e) ne consegue che i benefici riconosciuti dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, si applicano alle sole pensioni liquidate nell’A.G.O. e non spettano al lavoratore, come l’appellante, titolare di sola pensione integrativa.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con sette motivi. L’INPS ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata e ne ha chiesto la cassazione per i motivi che possono essere riassunti come segue.

Violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. La norma non specifica quali siano gli ordinamenti pensionistici a cui debbano applicarsi i benefici in questione e nel silenzio della legge non vi è ragione per una interpretazione restrittiva.

Violazione del L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni e dell’art. 12 Preleggi. La norma non esclude l’applicabilità dei benefici alle pensioni integrative e l’interpretazione che ne ha dato il giudice di appello è apodittica e irragionevole.

Omessa motivazione, perchè il giudice di appello non spiega le ragioni per le quali i benefici della legge citata non potevano estendersi anche alle pensioni integrative.

Motivazione meramente apparente, perchè il giudice di appello ha posto a fondamento della propria decisione l’assunto che la pensione consortile costituisce una condizione di miglior favore rispetto alle pensioni dell’A.G.O., benchè tale criterio non trovi alcun fondamento nelle norme di legge.

Violazione della L. 13 febbraio 1987, n. 26, art. 13 e dell’art. 10 delle “Norme transitorie”, che per effetto del richiamo operato dal predetto art. 13 costituiscono norme di diritto di natura regolamentare. Il trattamento pensionistico consortile, totalmente regolato dalle predette “Norme integrative”, ha natura di pensione sostitutiva, non già integrativa, in quanto il conseguimento della pensione a carico dell’A.G.O. è meramente eventuale ed accessoria.

Va innanzitutto rilevato che le argomentazioni dedotte dall’INPS con l’atto di appello, relative alla inapplicabilità dei benefici contributivi della L. n. 257 del 1992 alle pensioni integrative, non costituiscono oggetto di eccezione in senso stretto, bensì costituiscono tesi difensive non soggette a preclusione e decadenza e quindi sempre opponibili dalla parte convenuta, anche se rimasta contumace in primo grado.

Nel merito le varie censure, da esaminare congiuntamente per la loro connessone, sono destituite di fondamento.

1. Non vi è dubbio che la pensione erogata dal Fondo speciale abbia natura integrativa. Ed infatti è principio di sistema per cui tutti i lavoratori dipendenti privati siano iscritti all’Inps, presso quella che si denomina Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale si può derogare solo in presenza di apposita disposizione di legge, che consenta di escluderla, ovvero di sostituirla, ovvero di esonerare determinate categorie di personale. Vi sono corrispondentemente i fondi “esclusivi” che attualmente fanno capo all’Inpdap, e la legge istitutiva, che dispone la esclusione è il T.U. 31 dicembre 1993, n. 1092 (L. 11 aprile 1955, n. 379, art. 3, per i dipendenti degli enti locali); vi sono poi i fondi “sostitutivi”, anch’essi previsti da apposita legge, di cui residuano attualmente solo alcuni come Enpals e Inpgi (leggi istitutive rispettivamente D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 e L. 20 dicembre 1951 n. 1561), dal momento che gli altri fondi sostitutivi esistenti presso l’Inps sono stati progressivamente eliminati (quello del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, delle aziende elettriche, dei dirigenti industriali ecc); i fondi esonerativi erano quelli previsti per i dipendenti di alcuni tipi di banche, anch’essi a suo tempo previsti da leggi ed ora soppressi e trasformati in fondi integrativi.

2. Nessuna legge ha invece mai previsto che venisse escluso dall’AGO il personale del Porto di Genova, che quindi è stato sempre iscritto presso l’Inps, con la sola particolarità che a questa assicurazione se ne affiancava un’ altra, presso un fondo costituito presso lo stesso datore di lavoro Consorzio Autonomo Porto di Genova, quindi analogo a quelli vigenti nel passato presso altri organismi (cfr.

fondi interni Inps, Inam e Inail). Lo scopo era quello di garantire a detto personale pensioni non inferiori ad un determinato ammontare, per cui ove la pensione AGO fosse stata inferiore, il fondo interno sarebbe intervenuto ad integrarla, fino a raggiungere la misura promessa.

Tale è rimasta la natura di questa assicurazione anche quando, con la legge 26/87 al Consorzio Autonomo del Porto di Genova è “subentrato” l’Inps, non già come gestore dell’AGO, ma attraverso un fondo, rimasto autonomo, che ha continuato ad erogare le prestazioni integrative secondo le regole vigenti nel Fondo.

3. Peraltro queste regole sono molto più favorevoli rispetto a quella AGO, sia quanto ai requisiti, sia quanto all’ammontare delle prestazioni, se si considera che (Norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile, in pensione e in servizio alla data del 30 marzo 1977) la pensione di vecchiaia si matura con soli quindici anni di anzianità assicurativa (art. 1) mentre per l’AGO è di venti D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, ex art. 2; che la retribuzione pensionabile (art. 2) è pari al 90% dell’ultimo stipendio (per l’AGO è la media degli ultimi cinque o dieci anni antecedenti alla cessazione); che (Allegato A) superiori sono i coefficienti di rendimento (pari all’1 e quindi al 100% della retribuzione pensionabile per i quaranta anni di contribuzione, mentre per l’AGO non si può superare l’80%); inoltre non sono previsti limiti alla retribuzione massima pensionabile (mentre è noto che per l’AGO vi sono i cd. “tetti”). Ciò spiega perchè l’attuale ricorrente goda esclusivamente della pensione del Fondo, non avendo ancora maturato, stante la necessità di requisiti più onerosi, la pensione AGO (è nato nel 1946 ed è pensionato dal primo settembre 1994); ciò non toglie però che sempre di pensione integrativa si tratti, che funge solo temporaneamente da sostitutiva, in attesa del conseguimento della pensione AGO. 4. Peraltro la natura integrativa di queste pensioni è confermata dall’art. 10 delle Norme transitorie, per cui “il dipendente che, oltre alla pensione consortile, abbia maturato il diritto ad altra pensione, non potrà percepire complessivamente un importo superiore a quello cui avrebbe diritto se avesse prestato attività lavorativa alle dipendenze del GAP per i periodi utili ai fini del calcolo delle due pensioni, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria” A tal fine il calcolo della pensione consortile verrà convenzionalmente effettuato sulla base dell’anzianità maturata presso il Cap integrata da quella antecedente, fino ad un massimo di 40 anni. Dalla pensione consortile così calcolata verrà posto in detrazione l’importo dell’altra pensione, esclusa la parte relativa ai periodi coperti da contribuzione volontaria . Attraverso questo meccanismo si assicura una integrazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare al massimo dei 40 anni di anzianità, con detrazione della quota di pensione in esubero.

5. Dopo avere concluso per la natura integrativa della pensione consortile (come peraltro già affermato da Cass. n. 18927/2006) vi è da considerare che non è necessario reperire una disposizione che escluda l’applicazione della rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto alle pensioni integrative, perchè ciò è nel sistema. Ed infatti una volta considerato che detta rivalutazione spetta ovviamente una volta sola, che è pacifico che essa spetti sulla pensione AGO ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modifiche, non può che restare esclusa la sua applicazione alle pensioni integrative, che hanno come presupposto necessario l’esistenza della pensione AGO – perchè altrimenti nulla ci sarebbe da integrare – considerando che, diversamente opinando, si avrebbe una duplicazione del beneficio. Nè rileva che nella specie la pensione AGO non sia stata ancora conseguita, per cui l’unica in godimento è quella consortile, perchè ciò non toglie che questa abbia pur sempre natura integrativa, come sarà evidente allorchè maturerà la pensione AGO in presenza dei requisiti prescritti e proprio sulla pensione AGO dovrà essere applicata la rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto, non essendovi alcuna disposizione che la escluda nel caso di concorso di pensione AGO e pensione integrativa. Se tale dunque è la disciplina della pensione consortile, non residuano dubbi di legittimità costituzionale, perchè anche i beneficiari di questa ne possono beneficiare sulla pensione AGO al pari degli altri dipendenti privati.

Il ricorso va quindi rigettato e la novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010

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