Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17744 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27939-2017 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO SERGIO

CAPPARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

EMANUELE DI CATALDO;

– ricorrente –

contro

STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI, ARCHITETTURA E

TECNOLOGIA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 6, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO CASTELLANO, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3363/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di M.C. volta al riconoscimento della natura subordinata della collaborazione prestata in favore dello Studio Capolei Cavalli Architetti Associati e di Architettura e Tecnologia s.r.l. e al pagamento delle consequenziali differenze retributive;

che avverso tale pronuncia M.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che lo Studio Capolei Cavalli Architetti Associati e Architettura e Tecnologia s.r.l. hanno resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2094,2909 e 2727-2729 c.c., artt. 115-116 c.p.c. e ART. 24 CCNL per gli Studi Professionali, per avere la Corte di merito ritenuto che dal compendio probatorio acquisito al processo (ivi incluso l’accertamento, passato in giudicato, circa l’assoggettabilità al rito di cui all’art. 409 c.p.c. e ss., della domanda con cui gli odierni controricorrenti, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, gli avevano chiesto danni scaturenti dall’inadempimento degli obblighi scaturenti dalla precorsa collaborazione) non fosse possibile desumere la natura subordinata della collaborazione inter partes;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., artt. 421 e 437 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ammesso gli ulteriori mezzi istruttori pur domandati;

che, con riguardo al primo motivo, è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 8758 e 24155 del 2017, Cass. n. 3340 del 2019);

che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione di disposizioni di legge sostanziale e processuale, pretende in realtà di criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale ha effettuato in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio;

che, anche a voler riqualificare i motivi in esame sub specie di omesso esame circa uno più fatti decisivi, le censure sarebbero comunque inammissibili, avendo questa Corte ormai consolidato il principio secondo cui, nell’ipotesi di c.d. “doppia conforme” prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, la parte ricorrente in cassazione, che lamenti vizi nell’accertamento di fatto compiuto dal secondo giudice, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello e di dimostrare che esse sono tra loro diverse, derivandone altrimenti l’inammissibilità del motivo (Cass. nn. 5528 del 2014, 19001 e 26774 del 2016);

che parimenti inammissibili debbono considerarsi sia la doglianza concernente la violazione dell’art. 2909 c.c., che quella, contenuta nel secondo motivo, di mancata ammissione anche d’ufficio degli ulteriori mezzi istruttori richiesti nei precedenti gradi di merito, difettando il ricorso di specificità sia per quanto riguarda il contenuto della sentenza di prime cure sia per ciò che concerne gli ulteriori mezzi istruttori richiesti nei precedenti gradi di merito (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 15737 e 19985 del 2017);

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro, 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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