Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17743 del 25/08/2020

Cassazione civile sez. II, 25/08/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 25/08/2020), n.17743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19803/2019 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione

Clodia 88, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Arilli,

rappresentato e difeso dall’avvocato Carla Pennetta;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2019 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 02/04/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da A.O. nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Perugia che ha rigettato l’appello proposto verso il diniego della richiesta di protezione internazionale o in subordine di riconoscimento di quella umanitaria;

– il ricorrente riferisce di essere cittadino (OMISSIS) che ha lasciato il paese d’origine per il rifiuto di praticare la religione musulmana dopo avere sposato una donna di religione cristiana;

– la corte d’appello perugina ha respinto l’appello confermando il giudizio di esclusione dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato in considerazione della genericità delle dichiarazioni rese dal richiedente, caratterizzate dalla mancanza di precisi riferimenti all’effettività ed all’attualità del rischio di persecuzione cui sarebbe esposto in caso di rientro in patria;

– parimenti mancanti sono ad avviso della corte territoriale i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

– sono stati altresì esclusi i presupposti per la protezione umanitaria avuto riguardo sia allo stato di vulnerabilità dell’interessato sia alla sua effettiva integrazione nello Stato italiano;

-la cassazione della sentenza è chiesta da A.O. con ricorso affidato a tre motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del Protocollo relativo allo Statuto di rifugiati adottato a New York e il 31 gennaio 1967 e della direttiva n. 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 per avere la corte territoriale esaminato la domanda di protezione sotto l’ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente senza acquisire informazioni circa la reale situazione del Ghana in relazione alla circostanze dedotte dal richiedente;

– il motivo è infondato;

– è già stato ripetutamente chiarito da questa Corte che il potere-dovere del giudice di accertare – anche d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis – se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che possano esporlo a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge, comunque, solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua esposizione al rischio (Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146-01);

– si è chiarito anche che la “cooperazione istruttoria” incide non sul piano dell’allegazione, ma su quello della prova, con la conseguenza che rimane integro, ed anzi deve essere adempiuto in maniera specifica e circostanziata, l’onere di allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi del diritto, siccome desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2 (cfr. Cass. 11103/2019);

– nel caso di specie la doglianza non attinge la motivazione incentrata sulla ritenuta sostanziale inadeguatezza delle allegazioni che sorreggono il racconto del ricorrente, in relazione al riferito rifiuto di praticare la religione mussulmana ed ai possibili rischi connessi al matrimonio con una donna cristiana, tale da non far sorgere il connesso obbligo di cooperazione da parte dell’esaminatore della richiesta;

– con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per essere meramente apparente la motivazione che respinge la richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– il motivo è infondato;

– è stato anche di recente ribadito che in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (cfr. Cass. Sez. Un. 29459/2019);

– ciò detto, appare corretta la conclusione impugnata non potendo costituire il fatto notorio della sproporzione fra il contesto di vita pregresso del ricorrente e quello attuale in Italia, di per sè elemento decisivo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in difetto dell’allegazione di una specifica vulnerabilità soggettiva ed oggettiva nell’ambito dei diritti fondamentali della persona;

– con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., per essere stata omessa la pronuncia su un motivo di specifico gravame costituito dal mancato esame della domanda di asilo costituzionale formulata ai sensi dell’art. 10 Cost., comma 3;

– il motivo è infondato poichè il diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (cfr. Cass. 16362/2016; 11110/2019);

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente come liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020

 

 

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