Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17743 del 18/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 18/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.18/07/2017),  n. 17743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Lucia – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26224/2012 proposto da:

S.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. BONGIORNO 76/C, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI

BALDO, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA PIZZURRO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA ALLA VIA

DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/06/2012 R.G.N. 1998/09.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza depositata il 25.6.2012 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, ha respinto (anche sulla scorta della pronuncia della Cass. Sez. U. n. 14898/2010) la domanda proposta da S.E. – transitato dalle Ferrovie dello Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito di procedura di mobilità di cui alla L. n. 554 del 1988 – avente ad oggetto la corresponsione del controvalore delle c.d. concessioni di viaggio percepite presso l’ente di provenienza, in considerazione della previsione contrattuale (successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985) della conservazione del diritto solamente nei confronti dei dipendenti che avessero maturato il diritto a pensione;

che avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso affidato a quattro motivi (illustrati da memoria), al quale ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

CONSIDERATO

che il lavoratore, nel denunciare violazione di disposizioni di natura processuale e sostanziale, nonchè vizio di motivazione, assume che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’appello proposto dal Ministero che ha richiesto di notificare il ricorso oltre il termine di venticinque giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 3 e, nel merito, ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale che andrebbe rimeditato in considerazione dell’inclusione delle concessioni di viaggio nel trattamento economico più favorevole in godimento al momento del trasferimento preservato dal D.P.C.M. 5 agosto 1966, n. 325, art. 5;

che, con riguardo ai profili processuali, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, configura un vizio della notificazione che non produce alcuna nullità se l’atto abbia raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione dell’appellato (cfr. Cass. nn. 25684/2015), costituzione che (nonostante l’epigrafe della sentenza impugnata) risulta sia dalla sentenza impugnata (in specie, dallo svolgimento del processo e dalla regolazione delle spese di lite, sulle quali la Corte si è pronunciata, compensandole tra le parti) sia dallo stesso ricorso per cassazione del lavoratore (ove si indica espressamente l’udienza ove il lavoratore si è costituito avanti alla Corte distrettuale e si lamenta l’omessa pronuncia della stessa Corte sulla eccezione, sollevata nella memoria di costituzione, di inammissibilità/improcedibilità dell’appello proposto dal Ministero);

che, nel merito, ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso avendo questa Corte affermato – anche recentemente e sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite di cui ha fatto corretta applicazione la Corte distrettuale – che il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci che non solo abbiano natura retribuiva, ma siano anche certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione);

che a dette conclusioni la Corte è pervenuta rilevando che, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle cd. concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici, comunque connessi alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l’ente di provenienza, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), è comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985 (art. 69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione, per avere un’anzianità di servizio effettivo di venti anni (requisito indispensabile per la maturazione del diritto alla pensione; ex plurimis, Cass. nn. 18666/2015, 27449/2013, 1319/2013);

che, pertanto, il lavoratore ricorrente non ha diritto alla conservazione del vantaggio economico derivante dalle c.d. concessioni di viaggio non avendo dedotto il possesso, all’atto del trasferimento, di un’anzianità di servizio di venti anni;

che la Corte distrettuale, respingendo la domanda del lavoratore, si è conformata al principio di diritto affermato da questa Corte; ne deriva il rigetto del ricorso;

che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA