Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17743 del 02/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 02/07/2019), n.17743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26346-2017 proposto da:

D.L.O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO ALBERTO BALZARETTI;

– ricorrente –

contro

PUBLIMEDIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PIERI NERLI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CRISTIANA PISLOR;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 75/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALIARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 9.5.2017, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di D.L.O.P. volta al riconoscimento della natura subordinata della collaborazione prestata in favore di Publimedia s.r.l. e alla condanna di quest’ultima al pagamento delle consequenziali differenze retributive e contributive;

che avverso tale pronuncia D.L.O.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Publimedia s.r.l. e l’INPS hanno resistito con distinti controricorsi;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., comma 2, n. 4, , per avere la Corte di merito rigettato la sua domanda nonostante che nel giudizio fosse stata depositata “documentazione del tutto comprovante di per sè sola la subordinazione del rapporto” (così il ricorso, pag. 5);

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, , per avere la Corte territoriale escluso che “la documentazione a corredo del ricorso potesse avere pregio probatorio” ed avere ritenuto che egli avesse omesso l'”allegazione di fatti e circostanze significanti la eterodirezione, ovvero l’indicazione del contenuto delle direttive e le modalità della loro esternazione”, senza peraltro ammettere le prove testimoniali all’uopo richieste per “corroborare l’esistenza della predetta subordinazione” (così il ricorso, pagg. 6-7);

che i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono all’evidenza inammissibili, veicolando sub specie di violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali plateali richieste di riesame del materiale istruttorio acquisito e/o da acquisire al processo, per di più in fattispecie di doppia conforme di merito, in relazione alla quale non è ammessa nemmeno la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo, giusta la previsione dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.;

che non dissimilmente deve dirsi con riguardo alle censure ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, un vizio in tal senso potendo sussistere solo allorchè la motivazione della sentenza manchi del tutto o sia intrinsecamente così contraddittoria da non poter essere considerata come una giustificazione del decisum (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), mentre nel caso di specie la Corte di merito (così come già il primo giudice) ha motivato il rigetto delle istanze istruttorie sulla scorta della loro inconducenza ai fini della prova della subordinazione (cfr. pagg. 4-6 della sentenza impugnata);

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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